Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2789 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2789 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Asan Marian, nato a Calarasi (Romania) il 9.8.86
imputato art. 256 d.lgs 152/06
avverso la sentenza del Tribunale di Chieti dell’8.11.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 4 di
arresto e 1800 € di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 256 d.lgs 152/06.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato circa la
mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p. ed abbia commisurato la pena in modo
appropriato in relazione alla gravità del fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,

Data Udienza: 06/12/2013

la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie ove il Tribunale ha fondato le
ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo al
verbale di sequestro ed alle dichiarazioni dello stesso imputato.
Per quel che attiene alla pena, deve sottolinearsi che il giudice non ha fatto altro che
ratificare un accordo liberamente scelto dall’imputato e che prevedeva l’irrogazione della pena
qui irrogata di cui ha previamente attestato la congruità. Questa S.C., del resto ha più volte
precisato che “la parte non può dolersi della misura della pena “patteggiata”, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale” ( ex multis: Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

esidente

Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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