Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27889 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27889 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CAGLIARI
nei confronti di:
DESSI’ CLORINDA N. IL 06/08/1956
avverso la sentenza n. 160/2013 GIUDICE DI PACE di CAGLIARI, del
16/09/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per a
Uditi di,p5or Av
L) -t-

Data Udienza: 26/04/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto l’ imputata Dessì dai delitto di
diffamazione nei confronti di un condomino, perché il fatto – compiuto nel Febbraio 2009 – non
costituisce reato, per essere espressione del diritto di critica.
1.Ha presentato ricorso il PM, che ha lamentato l’errata applicazione dell’esimente del diritto di
critica, poiché i fatti addebitati alla parte offesa non erano risultati veri, le espressioni
superavano il limite della continenza e mancava nella comunicazione la rilevanza sociale,
essendo il fatto inserito nell’ambito di una banale litigiosità condominiale.

per l’annullamento della sentenza.
All’odierna udienza il Pg dr Di Leo ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve premettersi che il Giudice di pace ha ritenuto integrato il requisito della comunicazione
con più persone, poiché era risultato accertato che l’imputata aveva inviato all’amministratore
ed agli altri condomini una lettera in cui asseriva che la parte offesa Dettori, noto per essere
intollerante verso ogni forma di vita presente nell’edificio comune, e che aveva richiamato al
rispetto delle regole condominiali, aveva edificato illegalmente su parti comuni dell’edificio e cioè
sui lastrici solari.
1.1 La sentenza ha, altresì, giudicato configurabile la fattispecie di reato sia per il contenuto
potenzialmente offensivo delle espressioni usate, sia per la consapevolezza della lesività della
reputazione delle parole scritte;tuttavia era stata ritenuta l’esimente del diritto di critica per la
rilevanza sociale dell’argomento, perlomeno – sembra intendersi -nell’ambito del condominio,
per la verità dei fatti manifestati e per il rispetto del principio detta continenza.
2. La motivazione sul ritenuto diritto di critica non ha fornito una adeguata giustificazione
dell’iter logico giuridico seguito per giungere alla conclusione adottata. In particolare il decidente
si è limitato ad enunciare i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in tema dei
presupposti per ravvisare l’esimente in parola, senza calarli in alcun modo nel caso oggetto del
suo giudizio, senza fare riferimenti specifici ai risultati probatori del processo, affermandone
apoditticamente la presenza, in tal modo restando oscure le ragioni della decisione.
2.1 Solo sul requisito della verità dei fatti esposti dall’imputata risulta spesa qualche parola – in
ogni caso insufficiente allo scopo esplicativo – avendo la sentenza osservato che erano rilevabili
in atti dati fattuali consistiti in questioni già oggetto di considerazione in sede di assemblea dei
condomini, riguardanti – sembra di capire – l’esistenza di un diritto esclusivo del lastrico solare
da parte di Dettori.
3.In tale misero quadro argomentatìvo il ricorso del PM territoriale, tramite i riferimenti alla
ristrettezza della questione di fatto sollevata dall’imputata – confinata nell’ambito di una banale
lite condominiale, originpte da lamentele di Dettori per il comportamento ineducato del cane di

In data 21 Aprile è pervenuta in Cancelleria memoria difensiva per la parte civile che ha insistito

Dessi – ed al mancato accertamento della realtà dei fatti rappresentati come illeciti ed addebitati
dall’imputata all’altro condomino, ha validamente censurato l’applicazione dell’esimente sotto i
profili della rilevanza sociale delle espressioni diffamatorie e della verità delle stesse, la cui
sussistenza è stata, in sostanza, solo dichiarata nel provvedimento per cui è ricorso ma non
spiegata in alcun modo.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio all’Ufficio del Giudice di Pace Cagliari per nuovo esame.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio all’Ufficio del Giudice di Pace Cagliari per nuovo
esame
Deciso il 26.4. 2016.

PQM

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