Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27888 del 12/04/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27888 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
Data Udienza: 12/04/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANCORA MICHELE N. IL 23/06/1967
avverso la sentenza n. 1126/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/09/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale i p rsona del Do L. ai t
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che ha concluso per <2./y- rni-A. kejLik_
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( -\_0)-A---b Udito, per la parte civile, l'AvA, G(A
Udit i difensor Avv. P. V E. L LI gua.re 1-Lk, ci)u-T E R, RITENUTO IN FATTO 1. Michele ANCORA ricorre tramite il difensore, con quattro motivi, avverso la sentenza
della Corte d'Appello di Lecce sez. dist. di Taranto in data 28-9-2015, che, confermando
quella del Tribunale di quest'ultima sede, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui
all'art. 485 cod. pen. per aver formato un contratto di affitto di terreni di proprietà di
Pierino Tocci con falsa firma di questi producendolo all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura
di Taranto allo scopo di ottenere il contributo per la riconversione dei vigneti. all'individuazione della data del fatto, tale da comportare l'intervenuta prescrizione del
reato prima del primo atto interruttivo della stessa.
3. Con il secondo erronea applicazione dell'art. 234 cod. proc. pen. e vizio di motivazione
in ordine alla qualificazione come documento della nota accompagnatoria 15-4-2013,
non contenente alcuna rappresentazione di fatti o dichiarazioni.
4. Con il terzo erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e correlato vizio motivazionale
essendo stato confermato il raddoppio della pena base per la recidiva specifica reiterata
che invece lo prevede nella misura di due terzi.
5. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 538 cod. pen.
anche in relazione all'art. 1223 cod. civ. non avendo la parte civile Tocci subito alcun
danno in conseguenza della condotta ascritta all'imputato il quale, avendo acquistato í
terreni sia pure con atto privo di data certa, avrebbe avuto comunque titolo per
beneficiare del contributo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il fatto contestato (falsità in scrittura privata) non è previsto dalla legge come reato per
effetto del d.lgs.n.7/2016 che, all'art. 1, ha abrogato la norma incriminatrice di cui
all'art. 485 cod. pen.. 2. L'aboliti° criminis pone la questione della sorte delle statuizioni civili dettate dalla
sentenza di condanna che va annullata senza rinvio agli effetti penali.
3. Al riguardo occorre premettere che i principi generali sullo statuto degli interessi civili
nel processo penale sono dettati dagli artt. 185 cod. pen. (e correlato art. 74 cod. proc.
pen. sulla legittimazione all'azione civile) e 538 cod. proc. pen., il primo dei quali
collega l'obbligo al risarcimento del danno all'esistenza di un reato, il secondo àncora la
decisione sulla domanda civile alla pronuncia di una sentenza di condanna.
4. Unica eccezione prevista dall'ordinamento a tali principi è quella di cui all'art. 578 cod.
proc. pen. che, regolando l'attività del giudice penale dell'impugnazione nel rapporto
civilistico instaurato nel processo penale, deroga al collegamento delle statuizioni civili
2 2. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine con una sentenza di condanna nei soli casi di declaratoria di estinzione del reato per
amnistia o prescrizione, casi che tuttavia presuppongono l'esistenza di un reato, per
quanto estinto in virtù delle cause sopravvenute specificamente indicate (non quindi per
tutte le cause di estinzione, quali, ad esempio, la morte del reo o la remissione di
querela).
5. Nel caso dell'aboliti° criminis, invece, venendo meno la possibilità di una pronunzia
definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, è indiscutibile il venir meno del presupposto dell'obbligazione restitutoria o conseguenza, secondo questo collegio, che nel giudizio di legittimità, come in quello di
appello, le statuizioni civili già adottate restano caducate, non essendo consentito, in
assenza di una norma che lo preveda, provvedere sull'impugnazione ai soli effetti di
esse.
6. Conclusione che non collide con il principio che al diritto del danneggiato al
risarcimento del danno non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo
delle leggi penali fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il diverso principio
dell'irretroattività delle legge stabilito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in
generale. Infatti il diritto al risarcimento è pacificamente insensibile all'aboliti°
criminis ma la questione riguarda la sede in cui farlo valere.
7. Il legislatore non ha ritenuto di dettare, per il caso dell'abrogati° cum abolitione
(d.lgs. n.7/2016), una previsione analoga a quella di cui al più volte citato art. 578
cod. proc. pen., che è insuscettibile di applicazione analogica non regolando 'casi
simili o materie analoghe' (art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale), in
assenza del presupposto dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione che
caratterizza quella norma.
8. Il legislatore ha invece stabilito, in coerenza con l'introduzione dell'inedita figura
degli 'illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie', cui ha contestualmente
assoggettato una serie di fatti specificamente tipizzati e che corrispondono a quelli
già previsti dalle norme incriminatrici abrogate, che l'irrogazione delle suddette
sanzioni consegue, ai sensi dell'art. 8 del decreto n.7/2016, all'accoglimento della
domanda risarcitoria proposta da colui che è stato danneggiato dalle condotte
tipizzate dal precedente art. 4, essendo dunque inevitabilmente subordinata
all'iniziativa di quest'ultimo giacché il fatto illecito punito con la sanzione è il
medesimo che genera l'obbligazione risarcitoria, sempre che commesso con dolo.
9. Il decreto in esame stabilisce che l'applicazione di tali sanzioni spetta al giudice
competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno (art. 8 d.lgs. citato),
giudice che invano si ipotizzerebbe di poter individuare in quello penale ostandovi
sia l'espressa statuizione che, 'anche' ai fini dell'irrogazione di tali sanzioni, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile -il che significa che il giudice 3 risarcitoria per cui è consentito l'esercizio nel processo penale dell'azione civile, con la compente sugli interessi civili non può che essere quello civile il quale, sempre
facendo uso delle norme del processo che gli è proprio, applicherà anche le
sanzioni pecuniarie-, sia il fatto che i criteri di commisurazione di queste ultime
(art. 5 d.lgs. n.7/2016 ), applicabili anche ai fatti anteriormente commessi in
procedimenti non definiti con sentenza o decreto irrevocabili (art. 12 decreto
citato), comportano un'istruttoria che sarebbe in contrasto con i principi generali
voler demandare al giudice penale di appello o di legittimità, postulando non solo
l'assenza di qualunque collegamento con un fatto-reato, ma anche l'applicazione 10.11 danneggiato, dunque, una volta che abbia optato per l'esercizio dell'azione civile
nel processo penale, con i vantaggi che quest'ultimo determina, anziché nella sede
naturale, non può sfuggire agli effetti negativi che seguono a tale inserimento, né
può essere compito del giudice, nel silenzio della legge, elaborare soluzioni che
glielo consentano.
11.E che la soluzione qui condivisa sia esente da sospetti di incostituzionalità e di
contrasto con norme convenzionali, risulta da una recente pronuncia del giudice
delle leggi secondo la quale l'inserimento dell'azione civile nel processo penale
pone in essere una situazione differente rispetto a quella dell'esercizio dell'azione
civile nella sede sua propria, in quanto la prima assume carattere
accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, di cui subisce
necessariamente tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e
dalla struttura del processo penale, senza che ciò possa neppure comportare
violazione del principio di ragionevole durata del processo (Corte Cost. n.12/2016
in tema di scelta del legislatore, ritenuta non
manifestamente irragionevole ed arbitraria, di regolare diversamente gli effetti
della sentenza di proscioglimento -come nell'ipotesi di vizio totale
di mente- rispetto a quella di condanna).
12.In secondo luogo, sempre secondo la Corte Costituzionale (sentenza citata), nel
nuovo codice di rito l'esigenza di speditezza e sollecita definizione del processo
penale è prevalente rispetto all'interesse del soggetto danneggiato all'esercizio
della propria azione in tale processo. Con la conseguenza che l'eventuale
impossibilità di ottenere il risarcimento del danno, come in caso di sentenza di
proscioglimento, rappresentando uno dei possibili epiloghi dei quali il danneggiato
deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli
svantaggi delle due azioni esperibili, non incide né sul suo diritto di difesa né sul
suo diritto di agire in giudizio, restando intatta la possibilità di esercitare l'azione di
risarcimento del danno nella diversa sede civile.
13.11 che vale anche nel caso di abolitio criminis. 4 delle disposizioni del codice di procedura civile. 14. Del resto la soluzione qui propugnata trova ulteriore supporto, a conferma che 'ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit', nell'espressa previsione, la quale tra l'altro non
sembra trovare riscontro nei precedenti interventi di depenalizzazione, nel d.lgs.
n.8/2016, emanato in attuazione della stessa delega contenuta nell'art. 2 I. n.
67/2014, che 'Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato,
decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili' (art. 9 d.lgs. n.8/2016). discrezionalità, di introdurre una disciplina ampliativa dei casi nei quali il giudice
penale si pronuncia sulle questioni civili in deroga al principio generale della
correlazione con la condanna dell'imputato e di accessorietà dell'azione civile nel
giudizio di impugnazione (n. 12/2016 Corte Cost. citata), è a sua volta
insuscettibile di applicazione analogica ai casi di aboliti° previsti nel decreto n.7/2016, essendo disomogenei il caso di abrogazione del reato, alla quale
sopravvive l'illecito civile per quanto punito anche con sanzione pecuniaria, e quello
di depenalizzazione del reato che sostituisce alle sanzioni penali sanzioni
amministrative.
16.Segue l'annullamento senza rinvio agli effetti penale e civili, con assorbimento di
tutte le altre questioni prospettate, della sentenza impugnata per aboliti° criminis.
Nulla è dovuto per spese alla parte civile per carenza di legittimazione ad
interloquire nella presente sede in conseguenza della soluzione adottata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deciso il 12.4.2016 15. Norma che, esente da sospetti di illegittimità essendo il legislatore libero, nella sua