Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27884 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27884 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
PE’ LAMBERTO N. IL 02/03/1960
avverso la sentenza n. 5293/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
14/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -)
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che ha concluso per \

Udito, per parte civile, l’Avv
Avv.
Udit /lrfensor
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Data Udienza: 09/02/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha prosciolto PE’ Lamberto dal reato di abusivo porto di un manico di badile (art. 4 L. 110/75) perché estinto per prescrizione e dai delitti di
lesione personale e danneggiamento, commessi il 19 febbraio 2009, perché estinti per remissione
di querela.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso il proscioglimento dal delitto sopra indicato, rilevando che l’originaria imputazione ai sensi
degli artt. 582, 583, 585 e 635, II co., c.p. era stata modificata nel corso del dibattimento ad opera del Pubblico Ministero, con l’esclusione dell’aggravante ex art. 583 per riduzione della malattia a giorni quindici ed esclusione dell’aggravante dell’uso di arma, rendendo così i delitti procedibili a querela con la conseguente loro estinzione per la remissione di querela intervenuta in costanza di dibattimento.
Deduce l’illegittimità della modifica dell’imputazione, con l’esclusione di un’aggravante, effettuata dal P.M. nel corso dell’udienza mediante la correzione del testo del capo di imputazione
formulato nel rinvio a giudizio, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell’azione penale, il P.M., a norma degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare
l’accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata risulta pronunciata in dibattimento dopo la costituzione del rapporto processuale dopo che, a seguito di audizione testimoniale, il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione escludendo dalla narrativa che le lesioni ed il danneggiamento erano stati provocati con l’uso di un manico di badile. Depurato il capo di imputazione
dalle aggravanti ed intervenuta la remissione della querela il giudice aveva pronunciato la sentenza che si deve pertanto ritenere assoggettata al regime dell’art. 129 c.p.p., espressamente richiamato, peraltro, assieme all’art. 340 c.p.p. nel provvedimento, con la conseguenza che
l’impugnazione proposta dal Procuratore Generale è un ricorso per saltum ed è fondato.
La descrizione delle condotte riportata in imputazione e la specifica indicazione delle relative
norme di legge consentiva di ritenere contestate l’aggravante della minaccia nel danneggiamento
e dell’uso di armi nelle lesioni, peraltro contestate come gravi in relazione alla durata della malattia, che rendevano tali reati procedibili d’ufficio.
Peraltro, nella sentenza non si dà alcuna giustificazione della esclusione di tali aggravanti e non
si spende parola sulla correttezza della “modifica” della imputazione effettuata in udienza dal
Pubblico Ministero.
La diversa qualificazione dei fatti non è, cioè, in alcun modo motivata, né può considerarsi legittima la modifica dell’imputazione, con l’esclusione di un’aggravante contestata, effettuata dal
P.M. nei termini denunciati dal ricorrente ostando alla mera correzione del capo di imputazione
il principio di irretrattabilità dell’azione penale, poiché spetta il potere di correzione o riqualificazione delle condotte al giudice, il quale con la sentenza deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze (Sez. IV,
22/4/2009, n. 26653, Rv. 244505; Sez. II, 11/11/2009, n. 6905, Rv. 246451; Sez. V, 13/2/2006,
n. 9806, Rv. 234231).
Di conseguenza, con riferimento ai reati di lesioni e danneggiamento di cui al capo A), la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di lesioni e danneggiamento di
cui al capo A), con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2016.

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