Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27881 del 09/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27881 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRASCIA FRANCESCO N. IL 25/05/1985
avverso la sentenza n. 1389/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLA0 SCA INI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.&
r
che ha concluso per

Udito, per la parte
Udit ieelifensor Avv.

l’Avv

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 30 aprile 2015, la Corte di appello di Bologna
confermava la sentenza del locale Tribunale, del 21 dicembre 2012, che aveva
ritenuto Francesco Brascia colpevole del delitto ascrittogli e l’aveva condannato,
con la diminuente del rito, alla pena di euro 5.000 di multa, così sostituita la
pena detentiva di 20 giorni di reclusione.
Gli era stato contestato il delitto previsto dall’art. 76, comma 1, decreto
Presidenziale n. 445 del 2000 in relazione all’art. 483 cod. pen., perché aveva

dicembre 2011 in vista della sua assunzione presso l’università di Bologna, di
non aver subito condanne penali, fatto che la successiva acquisizione del
certificato del casellario giudiziale smentiva.
La prova del fatto era documentale posto che, dal certificato del casellario,
emergeva che l’imputato aveva patito condanna, a pena patteggiata, dal Giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con sentenza del 25 settembre
2007, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2007.
L’imputato aveva sottoscritto l’attestazione negativa pur se questa
espressamente imponeva di indicare anche le sentenze di patteggiamento della
pena, ancorchè queste godano del benefico della non menzione della condanna.
Né era credibile, secondo la Corte territoriale, stante la non equivocità dell’invito,
che l’imputato fosse caduto in errore.
2 – Francesco Brascia propone ricorso avverso l’indicata sentenza.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce difetto di motivazione perché la Corte
non aveva considerato che, nel modulo, si invitava a denunciare le condanne
patite, ma nulla diceva in relazione a quelle con pena patteggiata ed anche
sospesa, e così l’imputato aveva ritenuto che l’estinzione del reato conseguente
al concesso beneficio cancellasse la pena e quindi non dovesse essere indicata la
condanna stessa.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza in
riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Era del tutto assente la motivazione. Pur essendo stata posta la questione
con uno specifico motivo di gravame.
2 – 3 – Con il terzo motivo censura la mancata motivazione in ordine al
diniego della sospensione condizionale della pena. Richiesta in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato dall’imputato è inammissibile perché tutti i motivi di
ricorso sono manifestamente infondati.
1 – Con il primo motivo si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo del
contestato delitto di falso ma la Corte territoriale aveva congruamente motivato
1

falsamente attestato, nella dichiarazione, di autocertificazione, rilasciata il 29

che il dolo era evidente posto che il modulo (che il ricorrente, peraltro, neppure
allega alla Corte per consentirne l’esame) non distingueva le condanne patite
dall’istante, esigendo che tutte venissero rese note, anche quelle ad esito di
patteggiamento della pena.
Oltretutto la precedente condanna subita dall’imputato non era neppure
estinta ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (e neppure ai sensi
dell’art. 167 cod. pen., che si cita posto che, nel ricorso, non si chiarisce a quale
delle due cause estintive si faccia riferimento), perché, alla data della

trascorsi cinque anni (si trattava di un delitto, di detenzione di sostanze
stupefacenti) dalla irrevocabilità della pronuncia della pena patteggiata, assistita
dal beneficio della sua sospensione.
2 – La concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata chiesta
dall’imputato, nell’atto di appello, senza fornire alcuna concreta argomentazione.
Ciò nonostante la Corte aveva congruamente valutato che, in considerazione
della gravità del fatto e della personalità del reo, non vi fossero ragioni per
concederla.
A tale giudizio nulla di concreto il ricorrente ha opposto.
3 – La Corte territoriale, in considerazione della precedente condanna,
aveva ritenuto non fosse possibile formulare un giudizio prognostico favorevole
circa la futura astensione dell’imputato dal commettere reati.
Ancora una volta il ricorrente si limita a lamentare la genericità della
motivazione senza però spiegare le ragioni per le quali l’imputato avrebbe
meritato un più favorevole giudizio pur considerando che egli aveva già patito
una precedente condanna.
Il motivo pertanto difetta di specificità.
4 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma, ritenuta equa nella misura indicata in dispositivo, alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il 09/02/2016.

commissione del fatto ulteriore oggetto del presente procedimento, non erano

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA