Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2788 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2788 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGARELLA QUINTO N. IL 05/08/1926
avverso la sentenza n. 1590/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

ed

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Trieste, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Quinto Sgarella
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 5, d.Lvo
74/2000, e condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso al
8 di reclusione;
-che il difensore dello Sgarella ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione con riferimento all’elemento psicologico
del reato, quindi alla volontà da parte dell’imputato di commettere la
violazione contestatagli; nonché con riferimento alla ingiustificata revoca
della ammissione del teste dott. Mariotti;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
sussistenza del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che il primo motivo di annullamento, formulato nell’atto di gravame,
esaminato in correlato al discorso giustificativo, sviluppato dal decidente,
si palesa del tutto inconferente, in quanto, come osservato dal giudice di
merito, con puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità ( Cass.
23/6/2009, n. 31885 ), allorchè, come nella specie, si tratti di soggetto

che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da
prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva
possono scaturire gli eventi tipici del reato, o l’accettazione dei rischi che
questi si verifichino, possono risultare sufficienti per l’affermazione della
responsabilità penale;
-che, del pari, manifestamente infondato è da ritenere il secondo motivo
di annullamento, visto che la giustificazione fornita dalla Corte
territoriale, a sostegno del rigetto della richiesta di assunzione del teste

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prevenuto le attenuanti generiche, rideterminando la pena inflitta in mesi

dott. Mariotti, è assolutamente esaustiva, col ritenere che dalle
dichiarazioni di costui potrebbero, al più, emergere elementi di
identificazione dell’autore principale ( amministratore di fatto) del reato
contestato, senza possibilità, tuttavia, di escludere la concorrente,
incontestabile, corresponsabilità penale dello Sgarella;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

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