Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27879 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 27879 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
D’ODORICO DANIELE N. IL 20/09/1968
BOI EFISIO N. IL 03/05/1962
SERIKOVA NATALIA N. IL 27/12/1978
D’ODORICO GIOVANNI N. IL 03/04/1935
avverso la sentenza n. 19/2013 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAOAC • e INI
Udito il Procuratore perale person del Dott.
che ha concluso per y(,
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Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 gennaio 2014 il Giudice di pace di Udine assolveva
Daniele D’Odorico, Efisio Boi, Natalia Serikova e Giovanni D’Odorico dai delitti
loro ascritti di ingiuria e diffamazione, consumati in Udine il 5 ottobre 2011 ai
danni di Dario Missio, perché il fatto non costituisce reato.
Fissava il termine per il deposito della sentenza a giorni 90 dalla sua
pronuncia, ma non depositava mai i motivi e 1’8 maggio 2014 si limitava a
depositare il solo dispositivo.

la predetta sentenza, deducendo violazione di legge e difetto totale di
motivazione essendo la sentenza impugnata del tutto priva dell’apparato
argomentativo.
Era accaduto che il Giudice di pace che aveva pronunciato il dispositivo,
nelle more del termine per il deposito della sentenza, avesse presentato le
proprie dimissioni dall’incarico, accettate dal Consiglio superiore della
magistratura, ed aveva deciso di cessare di motivare le sentenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
E’ infatti evidente che la totale mancanza, grafica e sostanziale, della
motivazione concreta la violazione del disposto dell’art. 32, comma quarto, del d.
Igs. 28 agosto 2000 n. 274 che prevede che il giudice di pace rediga la
motivazione della sentenza, seppure in forma abbreviata.
Si tratta pertanto sia di una violazione di legge processuale, sia di difetto
assoluto di motivazione, in relazione ai quali il pubblico ministero può presentare
ricorso presso questa Corte, ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto, peraltro
l’unico mezzo di impugnazione di cui dispone avverso una sentenza di
assoluzione del giudice di pace (Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009, Rv. 245741,
imp. Di Loreto).
La sentenza va pertanto annullata, con rinvio al medesimo giudice, non
essendovi stato ricorso “per saltum”, e ciò in relazione al contestato delitto di
diffamazione, posto che il delitto di ingiuria è stato di recente, ad opera dell’art.
1 del d. Igs. 15 gennaio 2016 n. 7, depenalizzato e così, in riferimento a tale
ipotesi di reato, il ricorso del pubblico ministero va rigettato, non essendo più
tale fatto previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al reato di ingiuria
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio al Giudice di
pace di Udine per nuovo giudizio quanto al reato di diffamazione.
Così deciso in Roma il 09/02/2016.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ricorre avverso

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