Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27877 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27877 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORELLI PAOLO N. IL 09/06/1951
avverso la sentenza n. 1918/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Deaàkby
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che ha concluso per e rz,„„e„.„
et.x.

9dito, per la parte civile, l’Avv ti4c,–Ict‘e&
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Udit i difensor Avv.

031

Data Udienza: 14/03/2013

30509/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2012 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza
del 16 gennaio 2008 con cui il Tribunale di Salerno ha condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione ed euro 8000 di multa Torelli Paolo per il reato di cui all’articolo 171 ter, comma 1,
lettera b), e comma 2, lettere a) e b), 633/1941 e successive modifiche, per avere riprodotto
positivamente opere letterarie, scientifiche e didattiche, reato commesso il 28 ottobre 2003.

denuncia illogicità motivazionale e lesione del diritto di difesa, essendosi la corte limitata a
richiamare il contenuto della sentenza di primo grado fornendo quindi una motivazione
apparente; il secondo denuncia violazione di legge e correlato vizio motivazionale per avere la
corte ritenuto non riconducibile la fattispecie alla sentenza Schwibbert.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve anzitutto rilevarsi che il reato ascritto a Torelli Paolo, ai sensi dell’articolo 157 c.p. in
combinato disposto con l’articolo 161 c.p., sussistendo 60 giorni di sospensione, si è prescritto
in data 27 giugno 2011, e dunque anteriormente alla sentenza impugnata, emessa il 3 aprile
2012.
Premesso che l’estinzione del reato per prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il
ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da
inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci;
S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga), e ciò anche qualora la prescrizione, come nel caso in
esame, sia maturata in data anteriore alla sentenza di secondo grado ma non dedotta né
rilevata dal giudice d’appello (v. S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10
novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), va rilevato che detta inammissibilità non inficia il
ricorso in esame, non potendo qualificarsi manifestamente infondato (a differenza del secondo,
non incidendo nella fattispecie il marchio Siae) il primo motivo del ricorso, dal momento che la

2. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, sulla base di due motivi: il primo motivo

corte territoriale non ha confutato in modo specifico il contenuto dell’appello quanto alla prova
della responsabilità dell’imputato, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e
aggiungendo soltanto alcuni rilievi non atti a integrare un esame completo del motivo.
Come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, al di fuori delle ipotesi
di cui all’articolo 129, secondo comma, c.p.p., il giudice di legittimità è sempre obbligato alla
immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione (obbligo che prevale
persino sulle nullità di rito assolute ed insanabili) essendo incompatibile il principio della
immediata applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che
altrimenti si dovrebbe disporre (S.U. 27 febbraio 2002-8 maggio 2002 n. 17179, Conti; S.U.

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28 novembre 2001-11 gennaio 2002 n. 1021, Cremonese). Nel caso in esame, dunque, non
emergendo dagli atti prova certa della sussistenza di cause di non punibilità riconducibili

all’articolo 129, secondo comma, c.p.p., deve dichiararsi, per l’intervenuta estinzione per
prescrizione del reato, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 14 marzo 2013

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