Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27872 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27872 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALAGRECO SALVATORE N. IL 18/09/1954
avverso la sentenza n. 424/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Gerferale in persona del Dott. 00-91à ,^
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/03/2013

25621/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2011 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la
sentenza del 12 gennaio 2010 emessa dal Tribunale di Gela che aveva condannato Palagreco
Salvatore alla pena di mesi tre di arresto ed euro 10.000 di ammenda per i reati di cui
all’articolo 44, lettera b), d.p.r. 380/2001 (per avere in qualità di proprietario realizzato un
manufatto ad una elevazione fuori terra con struttura portante in cemento armato senza
permesso di costruire, capo a), di cui agli articoli 64 e 71 d.p.r. 380/2001 (per avere in qualità

esecutivo redatto da un tecnico abilitato e senza la relativa direzione per l’esecuzione delle
opere, capo b), di cui agli articoli 65 e 72 d.p.r. 380/2001 (per avere in qualità di proprietario
realizzato tale manufatto in cemento armato avendo omesso la denuncia dei lavori allo
sportello unico ex articolo 65 d.p.r. 380/2001, capo c) e di cui agli articoli 93 e 95 d.p.r.
380/2001 (per avere in qualità di proprietario realizzato il suddetto manufatto in zona a media
intensità sismica senza averne dato preventivo avviso scritto allo sportello unico ex articolo 93
d.p.r. 380/2001 e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione, capo d), reati tutti commessi in data anteriore e prossima all’H maggio 2007.
2. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato sulla base di tre motivi. Il primo motivo
denuncia violazione degli articoli 420 ter, 420 quater, 486 e 178 lettera c) c.p.p., riproponendo
una eccezione di rito che già costituiva motivo d’appello; il secondo la violazione dell’articolo
44, lettera b, d.p.r. 380/2001, con correlato difetto motivazionale; il terzo ancora violazione di
legge in rapporto agli articoli 64, 71, 65, 72, 93 e 95 d.p.r. 380/2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Deve darsi preliminarmente atto che nel caso di specie trattasi di contravvenzioni il cui
dies a quo ai fini prescrizionali è da identificarsi nell’il. maggio 2007. In applicazione, pertanto,
della prescrizione quinquennale ai sensi degli articoli 157 e 161 c.p., tali reati figurerebbero
estinti il 1 1 11 maggio 2012; tuttavia dagli atti emerge sospensione della prescrizione per 60
giorni che conduce al 10 luglio 2012, data di effettiva prescrizione dei reati di cui si tratta.
Premesso che l’estinzione del reato per prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il
ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da
inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci;
S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez.
III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), va rilevato che questa non inficia il ricorso
in esame, non potendo qualificarsi né generico/aspecifico né manifestamente infondato il primo
motivo del ricorso (gli altri due motivi invece sarebbero inammissibili, essendo di sostanza
fattuale). Adduce infatti il ricorrente che il rinvio dell’udienza del 4 luglio 2008 ad udienza
successiva, senza la previa dichiarazione di contumacia dell’imputato, rendeva obbligatoria la

di proprietario realizzato il suddetto manufatto in cemento armato in assenza di un progetto

notifica allo stesso dell’avviso di rinvio, avviso che non fu non effettuato. Invero, il profilo della
contumacia non dichiarata non è stato considerato dalla corte territoriale – che si è limitata a
negare l’esistenza di legittimo impedimento giustificativo del rinvio – in evidente contrasto con
l’articolo 420 quater c.p.p.
Come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, al di fuori delle ipotesi
di cui all’articolo 129, secondo comma, c.p.p., il giudice di legittimità è sempre obbligato alla
immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale anche
sulle nullità di rito assolute ed insanabili essendo incompatibile il principio della immediata
applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che altrimenti si
dovrebbe disporre (SU. 27 febbraio 2002-8 maggio 2002 n. 17179, Conti; S.U. 28 novembre
2001-11 gennaio 2002 n. 1021, Cremonese). Nel caso in esame, dunque, non emergendo dagli
atti prova certa della sussistenza di cause di non punibilità riconducibili all’articolo 129,
secondo comma, c.p.p., deve dichiararsi, per l’intervenuta prescrizione dei reati,
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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