Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27872 del 08/06/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27872 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bulgari Paolo, nato a Roma il 08/10/1937
Bulgari Nicola, nato a Roma il 16/01/1941
Trapani Francesco, nato a Roma il 10/03/1957
Valentini Maurizio, nato a Roma il 22/08/1959
Bulgari s.p.a.
avverso l’ordinanza del 26/11/2015 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Valentini Maurizio, Trapani Francesco, Bulgari Nicola, Bulgari Paolo e, in
qualità di legale rappresentante della Bulgari s.p.a., Babin Jean Christophe
ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del 26 novembre 2015 del Tribunale
di Roma.
Data Udienza: 08/06/2016
I
In sede di appello cautelare reale, proposto avverso l’ordinanza di rigetto
della richiesta di restituzione, anche parziale, delle somme in sequestro
preventivo per equivalente, per un valore di C 55.463.955,50, disposto in
relazione a reati tributari, l’ordinanza impugnata, in parziale accoglimento
dell’istanza, disponeva il dissequestro della somma di C 20.862.900,30,
corrispondente agli importi versati, con atti di adesione, in relazione ai periodi
fiscali 2007 e 2008.
I ricorrenti deducono i vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, in
l’estinzione del debito
tributario in sede di accertamento per adesione impedisce il mantenimento del
vincolo reale in virtù dell’art. 13 d.lgs. 74 del 2000, lamentando altresì l’omessa
motivazione sul profilo dedotto in sede di appello.
In data 07/06/2016 perveniva la rinuncia al ricorso di tutti i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinuncia di Valentini Maurizio, Trapani Francesco, Bulgari Nicola, Bulgari
Paolo e, in qualità di legale rappresentante della Bulgari s.p.a., Babin Jean
Christophe determina l’inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. d), cod. proc. pen. .
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che, in caso di rinuncia, si ritiene
equo determinare in Euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue
tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel
caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle
ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 08/06/2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
quanto, senza contestare il fumus commissí delicti,