Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2787 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2787 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINUTO MAURIZIO N. IL 05/11/1968
avverso la sentenza n. 788/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 13/05/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 07/11/2012 appellata da Maurizio Minuto, imputato dei reati di cui agli artt. 5, 10 d.lgs.
74/2000 (come contestati in atti) e condannato alla pena di anni due di
reclusione – riduceva la pena ad anni uno e mesi cinque di reclusione.

legge, ex art. 606 lett. c) cod. pen. in relazione all’omesso rinvio dell’udienza del
07/11/2012 per impedimento del difensore di fiducia e comunque per consentire
una adeguata difesa da parte del difensore di ufficio nominato in detta udienza.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate, come congruamente
motivato dalla Corte Territoriale (vedi sentenza 2° grado pagg. 3 – 4).
L’ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio non è stata impugnata; né il
difensore di ufficio ha chiesto un termine maggiore – rispetto a quello disposto
dal Tribunale nell’udienza del 07/11/2012 – per un maggiore approfondimento
del fascicolo processuale.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Maurizio
Minuto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il P esidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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