Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2787 del 03/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2787 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHIDING HU N. IL 07/07/1967
avverso l’ordinanza n. 67/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
04/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. h_

OAk

Udit i difensor Avv. jA~A;_. a3-u2z_ V__s2G6

nzr.-3-tis0

.,e)-\.k.

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Genova, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari
confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio di diversi articoli di
cancelleria riproducenti la linea Staedler e diversi profumi che, pur riportando il
marchio May, richiamavano esplicitamente sulla confezione il nome commerciale
di fragranze prodotte da note griffes. La polizia giudìziaria ipotizzava sia il reato
di cui all’art. 515 cod. pen. che quelli previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.,

648 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato che deduceva:
2.1. carenza di motivazione in ordine alla richiesta di espungere dal sequestro le
penne a sfera ed i pennini da tablet, per non essere stato il sequestro
convalidato in tale parte, avendo omesso il pubblico ministero ogni riferimento al
reato di cui agli artt. 56, 515 cod. pen.;
2.2. carenza di motivazione in ordine al sequestro dei beni riferibili ai reati di
cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.;
2.3.violazione di legge per violazione delle norme che regolano i poteri integrativi
del giudice del riesame e violazione dell’art. 474 cod. pen. Si deduceva, da un
lato, che il pubblico ministero aveva emesso un decreto carente in ordine alla
enunciazione dei fatti di reato e, dall’altro, che i beni sequestrati non potevano
considerarsi contraffatti e, dunque, non si era verificata alcuna situazione di
pericolo del bene giuridico protetto dalla norma. I beni erano caratterizzati da un
marchio non riconducibile a quello delle note marche cui i prodotti facevano
riferimento per descrivere, nel caso dei profumi, il tipo di fragranza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

laddove il pubblico ministero convalidava solo per i reati di cui agli artt. 474 e

1.11 ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso che censura il fatto che nel decreto di convalida non
si facesse alcun cenno a reato di frode in commercio che, nella prospettiva della
polizia giudiziaria era quello che giustificava il vincolo sulle penne a sfera con
gommino per tablet e sui pennini per tablet, non tiene conto della discrezionalità
che ha il pubblico ministero nel qualificare i fatti per cui si procede a prescindere
dalle valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria all’atto della raccolta della
notizia di reato.

2_

Nel caso di specie il pubblico ministero riteneva evidentemente con valutazione
effettuata allo stato degli atti ed in una fase germinale del procedimento che si
dovesse procedere univocamente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod.
pen.
Il collegio condivide la giurisprudenza secondo la quale il pubblico ministero,
quale “dominus” dell’imputazione, nel procedere alla convalida del sequestro
probatorio, ha il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da
quella ipotizzata dalla polizia giudiziaria, senza alcun dovere di motivare al

ministero, in conformità all’art. 355, comma secondo, cod. proc. pen., è quello
relativo ai presupposti del sequestro, sicché è sufficiente che egli verifichi
l’astratta configurabilità del reato (Cass. sez. 3, n. 3416 del 09/10/1996 Rv.
206527).
Si tratta di una valutazione che non presenta profili di illegittimità e che – allo
stato – consente di ritenere legittimo il decreto di convalida.

3. Il motivo di ricorso che censura il difetto assoluto di motivazione in ordine al
sequestro è parimente infondato.
3.1. La Corte di cassazione ha chiarito la necessità che il decreto di convalida
sia corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l’esistenza del
presupposto del vincolo, che la finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul
terreno delle libertà fondamentali (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004,Cass. sez.
3, n. 37187 del 06/05/2014 Cc., Rv. 260241).
Si registra tuttavia una interpretazione non sempre omogenea in relazione al
grado di approfondimento richiesto per ritenere adempiuto l’onere di
motivazione.
3.2. Secondo parte della giurisprudenza il decreto di convalida del sequestro
probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule
estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti
processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie
del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Cass., sez. 3,
n. del 24/06/2014, Rv. 259949).Così sì è ritenuto sufficientemente argomentato
il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini
dell’individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli
atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli; è stata esclusa,
in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito
dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del
provvedimento del pubblico ministero e dal successivo deposito ex art. 324

riguardo. Infatti, l’unico obbligo di motivazione che compete al pubblico

comma sesto cod. proc. pen. (Sez. III n. 20769, 3 giugno 2010; Sez. Il n.
38603 18 ottobre 2007; Sez. V n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. V n. 2108, 8
giugno 2000). E’ stato, cioè, ritenuto sufficiente che il provvedimento di
convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero o il decreto di
sequestro probatorio contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché
essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.
3.3. Sviluppando tali linee interpretative in materia di contraffazione di marchi,
la Corte di Cassazione ha ritenuto, con riguardo al sequestro probatorio di merce

nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di
immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato oggetto dì indagine, ma non
anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti,
poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in re ipsa” (Cass., sez. 2, n.
23212 del 09/04/2014 Rv. 259579).
3.4. Tale ultimo approdo non è condiviso da quella parte della giurisprudenza
secondo cui è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla
polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea
motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti, ritenendo meramente apparente la motivazione
sintetizzata nell’espressione “trattandosi di corpo del reato di cui all’art. 474 c.p.”
(Cass. sez. 3 n. 37187 del 06/05/2014 Cc. Rv. 260241; Cass. sez. 2, n. 9556
del 25/02/2004, Rv. 228389; Cass. Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008,Rv.
240353)

etro02.2.53Lucotelo

isomogeneità interpretative che si registrano rispetto alla motivazione
disomogeneità
3.5. 40 d
delle finalità investigative cui il sequestro probatorio deve essere finalizzato, il
collegio ritiene che il grado di approfondimento della motivazione sul punto
debba essere coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere, in ogni
caso, adeguata capacità dimostrativa in ordine alle ragioni che sorreggono il
vincolo probatorio.
Sicchè laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i caratteri
dell’evidenza l’onere motivazionale può ritenersi assolto anche attraverso il
ricorso a formule sintetiche, essendo di immediata percezione la connessione
probatoria tra il vincolo ed il corretto sviluppo dell’attività investigativa.
L’onere deve essere adempiuto invece in modo più specifico ed approfondito ove
il nesso non sia di immediata evidenza in quanto il vincolo riguardi beni che
hanno un collegamento indiretto con il fatto per il cui si procede.
Tale interpretazione è coerente con il fatto che in tema di sequestro probatorio,
il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato per cui si
procede non può essere sempre considerato in termini di relazione immediata,

presuntivamente contraffatta, che il decreto deve essere sorretto, a pena di

ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni
elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono
contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Cass. sez. 3, n. 13641 del
12/02/2002, Rv. 221275).
Il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può cioè insistere su
beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone
un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso
che avvince la res vincolata al fatto che si accerta.

sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la
motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la
motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicchè sarà
necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata
ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una
formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di
immediata evidenza, come nel caso del sequestro di merce contraffatta.
3.6. Nel caso di specie il pubblico ministero offriva una motivazione tutt’altro che
apparente in un caso in cui il rapporto di pertinenzialità tra bene vincolato e
reato in fase di accertamento si presentava particolarmente stretto. Il pubblico
ministero individuava infatti con chiarezza le finalità investigative evocando la
necessità di accertamenti tecnici anche in forma peritale. Si tratta di una
motivazione che si presenta legittima alla luce delle indicate linee ermeneutiche,
in quanto esplicita in modo sintetica in presenza di un nesso di pertinenzialità di
immediata evidenza tra bene vincolato e reato in fase di accertamento i motivi
per cui si presenta necessario mantenere i beni in sequestro.
3.7. Anche la censure dirette alla carente indicazione dei fatti di reato è
infondata.
Nel caso di specie il decreto di convalida risulta apposto in calce al
provvedimento di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria con l’indicazione ,
51.0.%.:m.Li
degli articoli di legge che si intendono violati e con l’esposizione delltarginiche giustificano il mantenimento del vincolo
Il collegio è consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che
(»ritiene -, il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da una
motivazione che, per quanto riassuntiva o schematica, coniughi al ragionevole
delinearsi di ipotesi criminose almeno l’enunciazione descrittiva dell’inerenza o
pertinenzialità dei beni e cose sequestrate all’accertamento di dette ipotesi di
reato, con conseguente insufficienza a fini descrittivi della indicazione degli
articoli di legge violati, accompagnati dall’enunciazione del tempo e del luogo di

3

Sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere

commissione dei fatti (Cass. sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Rv. 252423; Cass.
sez. 5, n. 29903 del 01/07/2002, Rv. 222395).
Tale approdo giurisprudenziale non si ritiene, tuttavia, valido nel corso dell’intera
progressione processuale. Nella fase germinale delle indagini, quando la
contestazione non può che essere “fluida”, ovvero non definita e soggetta a
ragionevoli modifiche in seguito agli approfondimenti conseguenti allo sviluppo
della fase investigativa, la contestazione del fatto con forme omogenee a quelle
che caratterizzano il capo di imputazione come formulato al termine delle
indagini, potrebbe essere intempestiva e fornire una indicazione accusatoria

fuorviante. Nella fase germinale del procedimento il sequestro risulta piuttosto
legittimato dalla plausibile ascrivibilità dei fatti in corso di accertamento in
specifiche fattispecie di reato, che possono essere indicate anche con il semplice
richiamo agli articoli di legge, sempreché i fatti per cui si procede risultino
compiutamente descritti nel verbale di sequestro che si convalida.
In tale fase genetica l’esigenza di descrizione dei fatti per cui si procede
(implicita nell’onere motivazionale che incombe sul pubblico ministero all’atto
della convalida del sequestro probatorio), può essere soddisfatta anche da un
decreto di convalida apposto in calce al verbale di sequestro della polizia
giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per i quali si intende
procedere e nell’ambito dei quali i fatti descritti nel verbale possono essere
ascritti. La contrazione dell’onere motivazioneN giustificata dal rinvio implicito
al contenuto dell’atto che si convalida. Qualora tale atto non

sia

sufficientemente chiaro in ordine ai fatti in corso di accertamento l’onere dA
motivazione risulta proporzionalmente aggravato.
Il decreto di convalida apposto in calce al decreto di sequestro probatorio
disposto dalla polizia giudiziaria comporta infatti un implicito rinvio alla
descrizione dei fatti offerta dalla polizia giudiziaria che viene appunto
“convalidata”, ovvero valutata legittima in relazione alla necessità di procedere
all’accertamento dei fatti descritti nel verbale, dal decreto apposto in calce.

4. Anche il motivo di ricorso che deduce l’insussistenza del fumus del reato di
contraffazione è infondato. La Corte di cassazione ha avuto modo di
puntualizzare che «l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è
la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo,
sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una
situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al
contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il

6

compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non
autenticità del marchio». In applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto
che la configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. non era esclusa, nel
caso di specie, dalla presenza di locandine che avvertivano della falsità del
prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione – che riproduceva i marchi
originali – figurava la scrittura “falso d’autore” (Cass. Sez. 2, n. 28423 del
27/04/2012 – dep. 16/07/2012, Fabbri e altri, Rv. 253417). Deve essere
ribadito «che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato: e la
tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente “attestative” circa

l’indebito uso del marchio, quali “falso d’autore” o simili, giacchè la
contraffazione è, in sè sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato.
Infatti — ha avuto modo di puntualizzare questa Corte – la confusione che la
norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello
registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente
decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione – senza
averne titolo – del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è
quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che
non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino
i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali.
Dunque, si è ancora osservato, risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e i
connotati di emulazione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai
marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto
sul bene sequestrato» (Cass. sez. 2, n. 24516 del 2015, non massimata).
La Cassazione ha peraltro chiarito che l’apposizione della dicitura “copia
d’autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude
l’integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi (art. 474 cod. pen.), -il quale tutela la fede pubblica, intesa come
affidamento nei marchi o nei segni distintivi – trattandosi di un reato di pericolo
per la cui integrazione è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a
ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma
anche a quello della successiva utilizzazione (Cass. Sez.5, n. 14876 del
09/01/2009 – dep. 06/04/2009, Chen, Rv. 243596). Prospettiva, questa, dalla
quale non si discosta analogo orientamento, secondo il quale si è ritenuto non
sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.),la presenza su ricambi
commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti
e del marchio di cui l’agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto
la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di
confusione sulla natura non originale dei prodotti e sulla finalità meramente

9

indicativa della loro funzionalità al ricambio dell’uso del marchio che si assume
contraffatto.
A tal fine assume rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto della
dicitura rispetto a quella del marchio altrui – nella prospettiva di un’immediata e
contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la
possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio – così come rileva
la collocazione di quest’ultimo sul prodotto e la sua presentazione grafica in
termini tali da evidenziarne la funzione meramente descrittiva della corretta

dep. 15/02/2012, Martinelli, Rv. 252459). D’altra parte, il comma 2 dell’art. 21
del d. Igs. n. 30 del 2005, pur evocato dal ricorrente, espressamente prevede
che «non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in
specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri
segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre
comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro
diritto esclusivo di terzi.».
Nel caso di specie, BrtsideratnitlE si verte in una fase germinale del
procedimento, sicchè la idoneità dei beni in sequestro a produrre confusione
appare allo stato sufficientemente indicata dalle emergenze procedimentali alla
base del sequestro. L’ordinanza impugnata evidenzia infatti la inidoneità della
confezione dei profumi in sequestro ad evitare l’effetto decettivo.
5.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il

ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 3 dicembre 2015

destinazione meccanica del ricambio (cass. Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011 –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA