Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27868 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27868 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

GRECO PAOLINO, nato a Pachino il 24/10/1953
GRECO SIMONE GAETANO, nato a Torino il 2.2.1981

avverso la ordinanza del 24/04/2015 del Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Gennaro, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto in data 25.3.2015 il Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Siracusa, disponeva nei confronti di Greco Paolino e Greco Simone
Gaetano, il sequestro preventivo dello stacco di terreno sito in Porto Palo dì Capo
Passero, località Isola delle Correnti (foglio 40, particelle 810 e 289 del Catasto
Terreni del Comune di Porto Palo di Capo Passero), in relazione all’imputazione

bis lett. A) d.lgs. 42/2004 (capo A) e art. 734 cod. pen. (capo B) per la
realizzazione di opere di spianamento, asportazione di vegetazione e riporto di
terreno non autoctono in assenza di autorizzazione e in zona soggetta a vincolo
paesaggistico al fine di realizzare un parcheggio, ravvisando il periculum nella
considerazione che si trattava di beni la cui libera disponibilità potesse aggravare
o protrarre le conseguenze del reato e nella circostanza che [‘opera era adibita a
parcheggio.
Il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 24.4.2015, rigettava l’istanza di
riesame proposta da Greco Paolino e Greco Simone Gaetano avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Siracusa.
2. Avverso tale provvedimento Greco Paolino e Greco Simone Gaetano hanno
proposto personalmente ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per
violazione di legge, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. Att.
Cod. proc. pen.
a. violazione di legge per insussistenza delle condotte penali contestate.
I ricorrenti deducono che la particella sequestrata n. 810- sulla quale esiste
un’area adibita a parcheggio – non è di loro proprietà ma di terzi e che su tale
area non è stata mai loro (né alla società Greco Costruzioni & Servizi s.r.1, della
quale è legale rappresentante il ricorrente Greco Simone Gaetano) concessa in
godimento ad alcun titolo.
Diversamente sul fondo interessato dal progetto presentato dalla Greco
Costruzioni & Serviz s.r.l. al Comune di Porto Palo di Capo Passero ed alla
Soprintendenza di Siracusa- costituito dalle particelle 770 e 772 in parte di
proprietà del ricorrente Greco Paolino ed in parte concesso in uso gratuito allo
stesso dai proprietari – non è mai esistito e non esiste ancora alcun parcheggio,
nonostante esso sia stato regolarmente autorizzato dalla predetta Soprintendenza
il 22.4.2014 con prot. n. 6224.

2

provvisoria per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1

b. violazione di legge per difetto di motivazione e motivazione meramente
apparente.
I ricorrenti deducono che il Tribunale di Siracusa ha confermato il decreto di
sequestro richiamando erroneamente a supporto della decisione il provvedimento
reso dal Comune di Portopalo di Capo Passero in data 28.6.2013 relativo ai lavori
necessari ed urgenti di sistemazione delle stradelle, mentre il provvedimento
autorizzatívo sul quale si fondava la richiesta di riesame era stato emesso dalla
Soprintendenza di Siracusa in data 22.4.2014 con prot. n. 6224 ed autorizzava la

Concludono, pertanto, per la declaratoria di nullità del provvedimento di
sequestro reso con decreto in data 25.3.2015 dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Siracusa.
In data 5.5.2016 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva nella
quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, preliminarmente, ricordato che questa Corte non ha alcun accesso agli
atti del procedimento, cosicché, anche ai fini della ricostruzione della vicenda
processuale, deve necessariamente basarsi sui soli contenuti dei ricorsi e del
provvedimento impugnato.
Ciò comporta che, nel caso di specie, non è possibile prendere cognizione della
imputazione posta a sostegno della misura cautelare.
Dal provvedimento impugnato emerge che Greco Paolino e Greco Simone
Gaetano sono imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, 181
comma 1 bis lett. A) d.lgs. 42/2004 (capo A) e art. 734 cod. pen. (capo B) per la
realizzazione di opere di spianamento, asportazione di vegetazione e riporto di
terreno non autoctono in assenza di autorizzazione e in zona soggetta a vincolo
paesaggistico al fine di realizzare un parcheggio.
Sulla base di gravi indizi di reità in ordine alte predette fattispecie criminose,
veniva disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa il
sequestro preventivo dello stacco di terreno sito in Porto Palo di Capo Passero,
località Isola delle Correnti (foglio 40, particelle 810 e 289 del Catasto Terreni del
Comune di Porto Palo di Capo Passero),ravvisandosi il periculum nella valutazione
che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o r le conseguenze del reato
in considerazione dell’adibizione a parcheggio dell’opera.
2. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen.,

realizzazione del parcheggio per un’area di 4000 metri quadrati.

solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores

in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Inoltre, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del
sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del

deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze
processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti,
indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile
l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta
fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto
in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione,
Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, Sez.5, n.
49596 del 16/09/2014, Rv.261677).
Va, quindi, affermato che mentre per la applicazione delle misure cautelari
personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in
relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravita degli
indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’ad. 273 c.p.p., per l’applicazione delle
misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi

delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre
alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile
un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Sez. 1J, n. 920 del 17/12/2003 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).
Alla luce di tali princ.ipi, quindi, vanno valutati i motivi dei ricorsi.
3.11 primo motivo è infondato.
I ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus, in quanto le particelle oggetto
del decreto di sequestro preventivo non sarebbero di loro proprietà né loro
concesse in godimento dai proprietari e neppure oggetto della richiesta di
autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio a servizio della struttura
balneare della società della quale è legale rappresentante il ricorrente Greco
Simone Gaetano.
Il Tribunale del Riesame di Siracusa nell’ordinanza impugnata ha ritenuto
irrilevanti le predette allegazioni, e confermato la sussistenza del

fumus,

osservando che al di là della titolarità formale delle particelle oggetto di sequestro,
assumesse valore decisivo la circostanza che tali particelle, come emergente dalle
risultanze processuali (c.n.r., s.i.t. rese da Triglia Alessandra, ordine di
4

riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma

sospensione dei lavori, annotazione di P.G. del 19.6,2014), fossero utilizzate dagli
indagati quale aree di parcheggio a servizio della struttura balneare e che sulle
stesse era presente materiale inerte non autoctono.
Il Tribunale, quindi, ha valorizzato la disponibilità dell’area oggetto dell’abuso
edilizio da parte dei ricorrenti e la sua destinazione a servizio della struttura
balneare dei predetti, quale elemento emergente dalle concrete risultanze
processuali per ritenere riconducibile alla figura astratta dei reati contestati la
fattispecie concreta.

del sindacato di legittimità.
Essa, inoltre, è in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte in
subiecta materia.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che i reati previsti dall’art.
44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni
e non come reati a soggettività ristretta (salvo che per i fatti commessi dal
direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all’ordine di sospensione
dei lavori impartito dall’Autorità amministrativa) e, in quanto tali, possono essere
commessi da qualsiasi soggetto e, quindi, da chiunque compia attività che
comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non soltanto
dai soggetti che si trovino in possesso delle qualità soggettive indicate dall’art. 29
del T. U. dell’edilizia (Sez.3,n.8407del30/11/2006,dep.28/02/2007, Rv.236183;
Sez.3, 47083 del 22/11/2007, Rv. 238471 Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep.
28/02/2007, Rv. 236183; Sez.3,n.45146 de108/10/2015,Rv.265443).
Va, infine, evidenziato che non rileva ai fini della valutazione in ordine alla
sussistenza del fumus la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che con
sentenza 11 gennaio – 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. la s.s. 30/3/2016, n. 13),
ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede
«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione deì lavori; b) ricadano su immobili
od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed»”.
Il fatto storico, infatti, rimane immutato ed il reato contestato al capo a) si
configura quale contravvenzione

e non più quale ipotesi delittuosa.

4. E’ inammissibile il secondo motivo.
Esso attiene sostanzialmente ad un vizio motivazionale della ordinanza, che
avrebbe travisato il dato documentale posto a sostegno della richiesta di riesame,

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Tale motivazione, congrua ed esente da vizi logici, non può costituire oggetto

come tale denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e
autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod.proc.pen..
Tate vizio, che va distinto dalla motivazione meramente apparente, essendo
lo stesso configurabile- come nella specie- solo in relazione ad una motivazione
presente, non è, pertanto, deducibile in sede di ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.
Va ribadito che il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma
dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen può essere proposto solo per mancanza

vizio motivazionale, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.
U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 5876 del
28/01/2004, Rv.226710).
5. Deve, da ultimo, dichiararsi la tardività della memoria difensiva depositata
in data 5.5.2016, tenuto conto della data dell’udienza davanti a questa Corte
(12.5.2016) per violazione del termine di quindici giorni per il deposito delle
memorie difensive previsto dall’art. 611 cod. proc.; l’inosservanza del predetto
termine esime, dunque, la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame
le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Rv. 259618; Sez.3, n.7386 del
19/11/2014, dep.19/02/2015, Rv.262410; Sez.6,n.18453 de128/02/2012,
Rv.252711).
6.Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/05/2016

fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per

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