Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27867 del 10/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27867 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
nel procedimento penale a carico di
Ferrari Maria Grazia, nata a Fontanella il 13/08/1961,

avverso l’ordinanza del 01/12/2015 del Tribunale di Bergamo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria difensiva della Ferrari che ha concluso chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o venga comunque respinto.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre per
l’annullamento dell’ordinanza del 01/12/2015 di quello stesso Tribunale che, in
accoglimento dell’istanza di riesame proposta dalla sig.ra Maria Grazia Ferrari, ha

Data Udienza: 10/05/2016

annullato il decreto del 20/11/2015 con cui, sulla ritenuta sussistenza indiziaria
del reato di cui all’art. 544-ter, cod. pen., aveva disposto il sequestro probatorio
del complesso aziendale di proprietà della Ferrari.
Nello specifico, il Pubblico Ministro ipotizza a carico di quest’ultima il reato di
cui all’art. 544-ter, cod. pen., perché, quale titolare dell’omonima impresa
agricola individuale esercente attività di allevamento industriale di 1550 visoni,
sottoponeva gli animali allevati a comportamenti insopportabili per le loro
caratteristiche etologiche, mantenendoli in gabbie prive degli idonei arricchimenti

pavimento delle gabbie. in Antegnate, dal 27 febbraio 2013, con condotta
perdurante.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., violazione degli artt. 253 cod. proc. pen. e 544-ter, cod. proc. pen..
Deduce, al riguardo, che nel ravvisare la mancanza del ‘fumus’ indiziario, il
Tribunale del riesame ha omesso di prendere in considerazione il parere medico
veterinario da cui emerge la precaria condizione ambientale in cui vivono i 305
visoni (oggi 900) ed ha travisato le conclusioni cui è giunto il Dipartimento di
Prevenzione veterinario dell’A.S.L. che ha attestato soltanto la “idoneità” degli
ambienti in cui vengono allevati i visoni ma non la loro “conformità” alle
prescrizioni imposte dal punto 22 dell’allegato A al d.lgs. n. 146 del 2001 per
consentire l’espletamento delle funzioni etologiche primarie dell’animale. Tra
l’altro, prosegue, non è dato nemmeno sapere se all’interno del gruppo dei
veterinari della Asl fosse presente un esperto di mustelidi, famiglia di mammiferi
alla quale appartengono i visoni. In ogni caso, conclude sul punto, sussistono gli
estremi indiziari per ravvisare, subordinatamente all’ipotesi delittuosa
contestata, la meno grave fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727, cod.
pen..
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 256, 137, d.lgs. n. 152 del 2006 e
vizio di insufficiente motivazione circa la qualificazione delle condotte accertate
alla stregua di mere violazioni amministrative.
Deduce, al riguardo, che le feci dei visoni costituiscono effluenti di
allevamento la cui utilizzazione agronomica è soggetta a condizioni, imposte
dall’art. 112, d.lgs. n.152 del 2006, insussistenti nel caso di specie, con
conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 137, d.lgs. n. 152, cit.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla
legge.
2

ambientali e segnatamente di vasche d’acqua e di rivestimenti naturali sul

3.Ferma restando la oggettiva incoerenza del secondo motivo di ricorso
rispetto all’imputazione provvisoria e al testo del provvedimento impugnato,
ricorda questa Corte che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-

bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per
violazione di legge.
3.1.Conne già autorevolmente spiegato, «in tema di riesame delle misure

caute/ari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere

rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, ma non l’illogicítà manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla
lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano
anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U,
n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del
25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816
del 28/02/2013, Buonocore).
3.2.Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez.
5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o
che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi);
motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti

minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è
fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in
relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»

(Sez. 1, n. 4787 del

10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o
moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del
18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843,
del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del
13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in
generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e
proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la
decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
3.3.Non è censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, il
travisamento della prova che rende la motivazione contraddittoria con elementi
di prova estrinseci al provvedimento impugnato.
3.4.Va richiamato, per completezza, l’insegnamento di questa Corte secondo
il quale la specificità della disposizione di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
3

proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,

dettata in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per
ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata
per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando
invece la diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 606. Ciò non è consentito, sia
per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per
cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite “a
pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza”), sia perché
la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al “testo del

qualsiasi vizio motivazionale. Nè il mancato riferimento a dati probatori acquisiti
può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione. Se è
vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte
motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un
argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi
del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso
da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi
probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si
inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un
significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione
completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la
omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di
annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi
istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità
dovrebbe valutare la portata dell’elemento additato dalla difesa nel contesto
probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe
nei compiti riservati al giudice di merito (così Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998,
Maniscalco, Rv. 212053; Sez. 6, n. 7831 del 16/05/2000, Cecconi, Rv. 217536;
Sez. 2, n. 12838 del 16/12/2002, Bellofiore, Rv. 224877).
3.5.Nel caso di specie, il P.M. lamenta il travisamento degli esiti del
sopralluogo del Dipartimento di prevenzione della Asl ma non considera che: a)
non di travisamento si tratta, bensì di una (diversa) valutazione di tali esiti in
termini di assoluta conformità degli impianti alle prescrizioni di cui al punto 22
del citato allegato A; b) il Tribunale esclude la sussistenza del delitto anche per la
mancanza di elementi strutturali della fattispecie (la crudeltà e l’assenza di
necessità della condotta) non menzionati dal PM che rendono non decisiva, nei
termini esposti nel paragrafo che precede, la sua eccezione.
3.6.La affermata insussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 727, cod.
pen., si fonda su dati di fatto (l’esclusione delle gravi sofferenze) la cui
affermazione, da parte del PM, non ne consente lo scrutinio sotto il parametro
della “violazione di legge”.
4

provvedimento impugnato”, collega in via esclusiva e specifica al limite predetto

3.7.La non riconducibilità del ricorso ad alcuno dei casi consentiti dalla legge
impedisce la formazione del rapporto processuale e preclude, rendendolo
superfluo, l’esame delle tesi esposte dalla parte privata nella memoria difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso il 10/05/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA