Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27865 del 30/01/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27865 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
CARDINALI ANGELO N. IL 13/04/1957
avverso la sentenza n. 334/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 17/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in perso a del Dott.
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che ha concluso per .e i

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Vdito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 30/01/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 27 dicembre 2011 ha condannato
Cardinali Angelo alla pena, dichiarata sospesa alle condizioni di legge, di mesi
nove di reclusione, per il reato di cui all’art. 5 D.Igs n. 74 del 2000, perché, al
fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, nella qualità di legale
rappresentante della ditta Polifex di Cardinali Angelo, con sede in Civitanova
Marche, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale dell’anno
2004 di detta imposta, per un ammontare della stessa pari a 83.207 euro, fatto
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi sei, incapace di
contrattare con la P.A. per il periodo di anni uno ed interdetto in perpetuo
dall’ufficio di componente della Commissione tributaria, ordinando la
pubblicazione della sentenza.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ex art. 569
c.p.p., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, chiedendo
l’annullamento della stessa limitatamente alla omessa comminatoria della pena
accessoria prevista dall’art. 12, c 1, lett c) del D.Igs n. 74 del 2000, che prevede
l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, in quanto il giudice di merito non
ha disposto la condanna del Cardinali anche alla pena accessorie prevista per in
caso di condanna per il reato al medesimo ascritto, stabilita alla lettera c) del
comma 1 dell’art. 12 del D.Igs n. 74 del 2000 e cioè: “c) l’interdizione dalle
funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni”.
2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che quando la durata di una pena
accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in
quella massima, non trova applicazione il principio dell’uniformità temporale tra
pena accessoria e pena principale previsto dall’art. 37 c.p., ma spetta al giudice
del merito determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui
all’art. 133 c.p. (Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, dep. 18/11/2008, P.G. in
proc. Di Vincenzo, Rv. 241538, in riferimento alla pene accessorie dei reati

tributari; in senso difforme, quanto alla nozione di pena accessoria non
determinata: cfr Sez. 3, n. 41874 del 9/10/2008, deo. 10/11/2008, Azzani e
altro, Rv. 241410 e, parzialmente, Sez. 5, n. 29780 del 30/6/2010, dep.
28/7/2010, Ramunno e altro, Rv. 248258, la quale ha peraltro disposto
l’annullamento con rinvio della sentenza). Questo Collegio condivide, e ribadisce,
il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 42889 del 2008: la menzionata
interpretazione risulta costituzionalmente orientata alla luce dello sfavore che il

commesso il 10 ottobre 2005, dichiarando l’imputato interdetto dagli uffici

t.

Giudice delle Leggi ha mostrato in relazione alle previsioni sanzionatorie rigide,
volte ad escludere la possibilità, da parte del giudice di merito, di valutare le
circostanze concrete con riferimento alla condotta dell’imputato; risulta pertanto
indispensabile, anche in materia di pene accessorie, interpretare le disposizioni
vigenti alla luce del principio di individualizzazione della sanzione e della funzione
rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; pertanto, non può
questa Corte statuire direttamente ed individuare la dosimetria della sanzione
accessoria mancante, la quale necessita comunque di un giudizio di merito che le
3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla
omessa statuizione della pena accessoria dell’interdizione dalle funzioni di
rappresentanza e assistenza in materia tributaria, con rinvio al Tribunale di
02,0.2*

PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione della pena
accessoria dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in
materia tributaria e rinvia al Tribunale dileteet9. l’-(Q.CRAASLSho
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013

è precluso.

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