Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27863 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27863 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Onorato Gennaro, nato ad Ischia (Na) il 16/5/1968

avverso il decreto del Giudice di pace di Ischia del 9/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 9/10/2015, il Giudice di pace di Ischia convalidava il
provvedimento del Questore di Napoli a data 2/10/2015 con il quale era stato
disposto, a carico di Gennaro Onorato, l’obbligo di permanere nella propria
abitazione tra le 21.00 e le 06.00, nonché di comparire due volte alla settimana
presso gli uffici di Polizia competenti, il tutto per la durata di un anno; quel che
seguiva alla contestazione di cui all’art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per
aver il soggetto detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Data Udienza: 03/05/2016

2. Propone ricorso per cassazione l’Onorato, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’art.

75-bis, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, come

interpretato dalla sentenza Corte cost. n. 512 del 2002. Il Giudice di pace
avrebbe convalidato il provvedimento del Questore prima che decorressero 48
ore dalla notifica dello stesso all’Onorato, invero imposte in analogia alla
disciplina in materia di d.a.spo. di cui alla I. 13 dicembre 1989, n. 401, come
interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza citata;

75-bis

citato; difetto

motivazionale. Il Giudice di pace avrebbe convalidato il provvedimento senza
alcuna motivazione in punto di sussistenza dei presupposti, specie con riguardo
alla pericolosità del ricorrente, alla adeguatezza della misura ed alla necessità ed
urgenza della stessa.
3. Con requisitoria scritta del 15/12/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento, con declaratoria
di inefficacia, condividendo il primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il gravame è fondato; al riguardo, il primo motivo risulta assorbente.
L’art. 75-bis, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 dispone che “Il questore,
ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui
all’art. 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può
disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che
ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i
presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive
quarantotto ore”.
Orbene, come già affermato da questa Corte, dalla lettera della disposizione
in esame si evince che il dies a quo per la convalida decorre dalla scadenza del
termine di 48 ore concesso all’interessato, attinto dal provvedimento del
Questore, per presentare memorie difensive (Sez. 4, n. 31377 del 5/4/2013,
Trisolini, Rv. 256588); ne consegue che è illegittimo, per violazione del diritto
all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del Giudice di pace che
convalida il provvedimento in oggetto prima che siano trascorse quarantotto ore
dalla notifica dello stesso all’interessato (tra le ultime,; Sez. 6, n. 21703 del

– violazione ed erronea applicazione dell’art.

19/2/2013, Campagna, Rv. 255469; Sez. 4, n. 11067 del 7/12/2012, Petriglia,
Rv. 255420; Sez. 4, n. 6831 del 4/11/2010, Costantino, Rv. 249415).
5. Orbene, con riguardo al caso di specie, la notifica de qua è stata eseguita
nelle mani dell’Onorato il 7/10/2015, alle ore 14.00 (come da verbale in atti); il
provvedimento di convalida – per inciso, del tutto privo di motivazione – è stato
emesso il 9/10/2015, con deposito alle ore 10.40.
Dal che, con evidenza, il mancato rispetto del termine di 48 ore di cui sopra.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza gravata.

del Questore, atteso che una rinnovata convalida sarebbe impedita dal termine
di 48 ore indicato dalla legge, oramai decorso. Al riguardo, questa Corte ha già
affermato che «ancorché l’art. 75-bis cit. non stabilisca espressamente la
sanzione della perdita di efficacia del provvedimento del questore in caso di
mancata convalida nel termine ivi prescritto, tale conseguenza discende
necessariamente dal ricondurre tale misura di prevenzione nell’alveo dell’art. 13
Cost.. Non vi è dubbio infatti che il provvedimento del questore, nel sottoporre il
destinatario ad una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non
uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, comporti una restrizione
della libertà personale del destinatario (in tal senso, v. Corte cost. sent. n. 11 del
1956 in tema di ammonizione), come è dimostrato anche dal fatto che lo stesso
legislatore ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli
interventi previsti da questa norma» (Sez. 4, n. 31377 del 2013, cit.).

P.Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Napoli in data 2/10/2015.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di
Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Tale declaratoria, peraltro, comporta la perdita d’efficacia del provvedimento

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