Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27861 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27861 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ciancio Eleonora, nata a Biancavilla il 03/04/1980

avverso l’ordinanza del 09/09/2015 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 settembre 2015, il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, emesso dalla Procura della Repubblica in
esecuzione di quanto disposto con la sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist.
di Adrano, del 26 ottobre 2011, ritenendo che le doglianze esposte da Eleonora
Ciancio dovessero essere fatte valere in sede di appello della sentenza non
potendo incidere sull’esecuzione della sentenza.

Data Udienza: 19/04/2016

2. Avverso l’ordinanza la ricorrente ha proposto, a nnetio del difensore, ricorso
per cassazione, deducendo: 1) la violazione della legge processuale di cui all’art.
606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 179 cod.proc.pen., perché il giudice
dell’esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto il carattere di definitività della
sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, all’esito di un procedimento
penale celebrato in violazione del diritto di difesa, non essendo mai stato
notificato al difensore di fiducia il decreto che dispone il giudizio, sicchè tutti gli
atti successivi sarebbero affetti da nullità e conseguentemente non vi sarebbe un

dell’esecuzione notificato l’ordinanza impugnata all’avv. Grazie La Naia, difensore
di fiducia revocato e non all’avv. Alfina D’oca nominata difensore di fiducia
nell’incidente di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato per le ragioni qui di seguito esposte.
Infondato è il primo motivo di ricorso atteso che, come è stato affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, le nullità assolute, tra cui deve essere annoverata
anche la nullità conseguente all’omessa notificazione del decreto di citazione a
giudizio al difensore di fiducia (Sez. n. 1, del 28/0372014, Zambon, Rv 259614)
possono essere fatte valere in ogni stato e grado del processo sorgendo una
preclusione con la formazione del giudicato (Sez. 6, n. 10275 del 12/07/2000,
Gregori, Rv. 217649; Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997, P.G. in proc. Nikolic, Rv.
209847).
L’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il
procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole
che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di
provvedimenti affetti da nullità assoluta, diversamente ragionando equivarrebbe
riconoscere al giudice dell’esecuzione un potere di controllo sul procedimento di
cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo in contrasto con il principio
dell’intangibilità del giudicato e oltre ai casi in cui lo stesso può essere messo in
discussione (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, Comisso Fiore, Rv. 251682). Il
provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio e consegue
l’infondatezza del motivo di ricorso.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato in ragione della generale
sanatoria del raggiungimento dello scopo atteso che, ammesso che l’ordinanza
del Giudice dell’esecuzione sia stata erroneamente notificata ad un precedente
difensore e non all’avvocato Alfina D’Oca, nominata difensore nel procedimento
ex art. 670 cod.proc.pen., ciò non di meno l’avv. Nicolosi, nominato difensore

2

valido titolo esecutivo, 2) violazione di legge processuale per aver il Giudice

per il ricorso avverso al provvedimento de quo, ha presentato il relativo ricorso
in cassazione, di tal chè non può ravvisarsi alcuna nullità rilevabile in questa
sede, avendo la notificazione comunque raggiunto lo scopo, ex art. 183 comma 1
lett. b) cod.proc.pen., consentendo alla parte, tramite il difensore avv. Nicolosi,
di proporre l’impugnazione avverso all’ordinanza emessa dal giudice
dell’esecuzione.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/04/2016

spese processuali.

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