Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27860 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27860 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
De Angeli Adriano, quale legale rappresentante della
Lindam s.r.I.,

avverso la ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capuavetere, in data
11/06/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale O. Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. De Angeli Adriano, quale legale rappresentante della Lindam S.r.l. procuratore
della Vodafone Omnitel, ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza del
Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere in data 11/06/2015 di rigetto
dell’istanza di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo emesso
dal G.i.p. del Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n.

Data Udienza: 14/04/2016

380 del 2001 in relazione all’installazione in Caivano di una stazione radio base
per telefonia cellulare.

2. Il ricorrente deduce innanzitutto, quanto alla ricostruzione dei fatti, che in
relazione alla realizzazione della stazione radio base era stata inoltrata regolare
richiesta di autorizzazione al Comune; rilasciati poi il parere sanitario favorevole
dell’Arpac e la autorizzazione sismica della regione Campania e atteso che, dalla

giorni, ritenuto formato il silenzio assenso, la ricorrente aveva inoltrato regolare
comunicazione di inizio lavori; tuttavia, il 5 dicembre 2014 il Comune aveva
comunicato il diniego della richiesta di autorizzazione sul presupposto che la
ricorrente non aveva provveduto a riscontrare una richiesta di integrazione
documentale e che il programma annuale presentato dal ricorrente risultava
ancora carente di ulteriore documentazione e non rispettoso delle indicazioni
contenute nel piano di localizzazione. Impugnato davanti al T.a.r. il diniego,
questo aveva poi sospeso l’efficacia di tale provvedimento, essendo tuttavia, nel
frattempo, stato disposto il sequestro preventivo dell’opera.
Ciò posto, con un primo motivo lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione evidenziando come il Tribunale avesse l’obbligo di valutare le
deduzioni e le produzioni difensive sia con riguardo all’autorizzazione formatasi
per silenzio – assenso sia con riguardo all’indicazione della normativa che
sarebbe stata violata e che avrebbe impedito tale formazione.
Osserva in particolare che il dirigente comunale, per indicare le incompletezza
documentale, aveva invocato : la mancata dimostrazione della legittimità
dell’immobile; la mancata produzione, con l’ atto di assenso prodotto da
soggetto nella qualità di unico proprietario dell’immobile, dell’atto contenente
quello degli inquilini ed occupanti dei vari appartamenti; la mancata produzione
della dichiarazione del proprietario circa la piena disponibilità dell’immobile in
questione. E tuttavia, con nota del 23/10/2014, al Comune era stata inoltrata
proprio la documentazione al riguardo, non potendo peraltro essere pretesa la
produzione di documenti diversi da quelli di cui all’allegato 13 modello B del d.
Igs. n. 259 del 2003 dovendo l’elenco ivi indicato ritenersi tassativo come
statuito anche dalla giurisprudenza amministrativa .
Per quanto poi riguardante il parere Arpac, non si sarebbe in grado di sapere per
quale motivo e a seguito di quale verifica o controllo, l’Arpac non avrebbe tenuto
conto del fondo elettromagnetico. Né il provvedimento ha spiegato perché il
silenzio assenso non si sarebbe formato.

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data di presentazione dell’istanza di autorizzazione, erano decorsi oltre novanta

3. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 321 c.p.p.
evidenziando, con riguardo al fumus commissi delicti, che per la realizzazione del
manufatto in questione è prevista la speciale procedura di cui al d. Igs. n. 259
del 2003 senza che siano richiesti titoli diversi rispetto all’autorizzazione
espressa o tacita, come anche affermato dalla Corte cost. con la sentenza n. 129
del 2006, e senza che nella specie siano emersi un divieto specifico di

giurisprudenza ha affermato che anche le richieste di integrazione di documenti e
di dichiarazioni integrative, se intervenute dopo il termine di 15 giorni ex art. 87
comma 5 del d.lgs. n. 259 cit., non sono idonee a sospendere i termini per la
formazione del silenzio assenso. Nella specie l’istanza di autorizzazione è stata
acquisita al protocollo e nel termine di 90 giorni di legge il Comune non ha
manifestato alcun diniego essendo lo stesso stato adottato solo dopo, ovvero a
distanza di dieci mesi dalla richiesta di autorizzazione, in tal modo essendosi
pienamente formato il silenzio – assenso.
Quanto al periculum in mora, ne contesta l’attualità atteso che Vodafone è
titolare di autorizzazione formatasi per silentium, è munita di parere favorevole
dell’Arpac quanto ai limiti di immissione e atteso che detta autorizzazione non è
mai stata rimossa.

4. In data 25/3/16 ha presentato memoria con cui ha rappresentato che nelle
more del procedimento il T.a.r. Campania in data 24/11/2015 ha annullato il
provvedimento di diniego reso dal Comune di Caivano posto a base del
provvedimento di sequestro e che nell’ambito dello stesso procedimento penale il
Tribunale di Santa Maria Capuavetere, adito dall’indagato Lizzi Angelo, ha
annullato il provvedimento di sequestro avente ad oggetto l’opera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Va infatti rilevato che, come documentato dalla stessa parte ricorrente, terza
interessata, il decreto di sequestro qui impugnato è stato nelle more annullato
dal Tribunale di Santa Maria Capuavetere, adito dall’indagato Lizzi Angelo, in
data 8/09/2015, con conseguente dissequestro del manufatto in oggetto.
Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né
alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore
della cassa delle ammende posto che il venir meno dell’interesse alla decisione,
3

installazione od un contrasto con il piano di localizzazione mentre tutta la

sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una
ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 3, n. 19209 del 31/01/2013,
Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Consi

stensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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