Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2786 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2786 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNARIATO RINO N. IL 04/03/1982
avverso la sentenza n. 1528/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) con sentenza del 18.6.2013 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza
del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, emessa in data 19.9.2011, con la
quale Cannariato Rino, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era
stato condannato per i reati di cui agli artt.171 ter lett.c) L.633/41 (capo a), e 648
cpv. c.p. (capo b) alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 80,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione Cannariato Rino, a mezzo del difensore, denunciando la
erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della
penale responsabilità ed al ritenuto concorso dei reati contestati.
2) Il ricorso è generico e per di più manifestamente infondato.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.2) Il ricorrente si limita a dedurre l’insussistenza sia dell’elemento soggettivo che
oggettivo dei reati contestati ed a ribadire che non è ravvisabile il concorso tra il
reato di cui all’art.171 ter e quello ex art.648 c.p.
Non tiene conto, però, che, come ricordato anche dalla Corte territoriale, secondo la
giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte, a partire dalla decisione delle
sezioni unite n.47164 del 20.12.2005 “In materia di tutela del diritto di autore sulle
opere dell’ingegno, è configurabile il concorso tra i reato di ricettazione (art.648 c.p.)
e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art.171
ter Legge 22 aprile 1941 n.633), quando l’agente, oltre ad acquistare supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione viene precisato che il
principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente
all’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003 n.68 che ha abrogato l’art.16 della
L.n.248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell’art.171 ter Legge 633 del
1941)”.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA