Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2786 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2786 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA
sul

ricorso proposto da:

1) VINCENTELLI GIACOMO N. IL 16/12/1958
avverso la sentenza n. 171/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 14/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona el Dott. /9.4.4:dea
che ha concluso per ;,–e ,214.ejtt, ‘con Jo;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit iedifensor Avv.

„LI) 24’4/140 ;

e:4

Data Udienza: 04/12/2012

17 Vicentelli

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Tempio Pausania, a seguito di giudizio abbreviato, ha
affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine alla detenzione
illegale di due fucili da caccia ed al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d. P.R.
n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di 135 grammi marijuana. La
sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Cagliari, sezione
afferente alle armi ed ha confermato la pena.
2. Ricorre per cassazione l’imputato.
2.1 Con il primo motivo si lamenta che la Corte ha ritenuto l’illiceità della
detenzione dello stupefacente pur in assenza di significativi indizi di destinazione
della sostanza allo spaccio. La Corte territoriale ha inoltre operato una
inammissibile inversione chprja(eltpé dell’onere della prova, evidenziando la
mancata allegazione da parte dell’imputato di elementi di prova volti dimostrare
la destinazione della droga all’uso personale. Al contempo si sono trascurati
elementi di valutazione significativi come il mancato ritrovamento di dosi
preconfezionate. Il superamento della soglia di legge non vale ad invertire
l’onere della prova che rimane attribuito all’accusa pubblica.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione. La Corte d’appello, dopo aver accolto il gravame in
ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto afferente alla detenzione dei
due fucili da caccia ha lasciato invariata la pena. Tale statuizione si pone in
contrasto con la legge penale. Infatti l’ originaria imputazione riguardava il reato
di cui all’articolo 4 della Legge n. 895 del 1967 afferente al porto illegale di armi
da guerra. Il giudice d’appello l dopo aver correttamente ricondotto la fattispecie
alla previsione di cui agli articoli 2 e 7 della legge medesima/ non ha però ridotto
la pena nella misura di un terzo, come previsto dall’art. 7 richiamato.
3. La sentenza impugnata da’ conto che a seguito di perquisizione
domiciliare sono stati rinvenuti, occultati in diversi nascondigli, numerosi
involucri contenente marijuana de f complessivo peso di circa 103 grammi
nonché di due fucili da caccia. Si argomenta che il frazionamento in numerosi
involucri nascosti in vari luoghi, il superamento della dose soglia, l’assenza di
prove in ordine all’uso personale configurano l’illecito contestato; senza che in
ciò vi sia alcuna inversione dell’onere della prova.

distaccata di Sassari, che ha modificato la qualificazione giuridica della fattispecie

L’illecito in questione, peraltro, è estinto per prescrizione. Il fatto, infatti,
risale al novembre 2001, sicché è ampiamente decorso il termine massimo di
sette anni e sei mesi pertinente alla fattispecie attenuata in esame. Né, alla luce
degli argomenti di merito sopra sintetizzati, si configura evidenza della prova che
consente, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’adozione di pronunzia liberatoria
nel merito. La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio
quanto al reato in questione.

rettifica la prima sentenza: non si tratta di armi da guerra ma di fucili da caccia,
sicché si configura, in luogo del reato di cui all’art. 4 della Legge n. 895 del
1967, quello di cui agli artt. 2 e 7 della medesima Legge. Tuttavia deve essere
confermata la pena irrogata dal primo giudice nei seguenti termini: pena base un
anno di reclusione e 600 euro di multa, ridotta a 9 mesi e 450 euro per effetto
delle attenuanti generiche, diminuita a sei mesi e 300 euro per la scelta del rito.
Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure giacché, a ben vedere, non si
è mai addivenuti alla modifica dell’originaria imputazione bensì, ferma restando
l’identità del fatto e della sua giuridica qualificazione, è solo stata rideterminata
la cornice normativa con l’individuazione degli articoli di legge pertinenti. Infatti,
già nel capo d’imputazione e nella prima sentenza si parlava esclusivamente
della illecita detenzione di due fucili da caccia che, ovviamente, costituiscono
armi comuni da sparo. Tale fatto veniva rubricato erroneamente quale violazione
dell’art. 4 della richiamata legge n. 895, pertinente al reato, mai contestato in
fatto, di porto illegale di armi da guerra. Come costantemente ritenuto dalla
condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte,ai fini della correttezza della
contestazione occorre avere riguardo alla enunciazione ed articolazione del fatto;
mentre non rileva autonomamente l’incongrua individuazione degli articoli di
legge, a fronte di una non equivoca individuazione della fattispecie violata. Nel
caso di specie, come si è sopra esposto, non vi è dubbio alcuno che la
contestazione afferisse alla detenzione illegale di due armi comuni da sparo;
mentre si era in presenza di un mero errore quanto all’individuazione
dell’articolo di legge afferente a tale violazione. Correttamente, dunque, la Corte
di merito, ferma la contestazione, ha provveduto all’individuazione degli articoli
di legge pertinenti, nei termini che si sono sopra indicati. Che non vi sia stata
alcuna immutazione della contestazione è anche, definitivamente, dimostrato dal
fatto che la sanzione come sopra determinata è coerente con la cornice edittale
di cui agli artt. 2 e 7 della Legge n. 685 e non con quella di cui all’art. 4, che
prevede una sanzione più severa di quella irrogata concordemente dai giudici di
merito. Il secondo motivo di ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

3.1 Quanto alla detenzione delle armi la sentenza d’appello censura e

P qm

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 perché estinto per prescrizione; rigetta
nel resto il ricorso.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)
AtA:.

(Pietro Antonio SIRENA)
V(ì,
L2-

Q

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Roma 4 dicembre 2012

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