Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27859 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27859 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Nebbioso Antonio, n. a Napoli il 01/12/1946;

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Napoli in data 03/06/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Nebbioso Antonio ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza della Corte
d’Appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione di rigetto della richiesta di
sospensione o revoca dell’ordine di demolizione d’opera abusiva conseguente alla
sentenza della Corte d’Appello del 14/04/1998.

2. Con un unico motivo lamenta violazione della legge penale; in particolare
premette che, pur avendo fatto richiesta di condono relativamente anche alle
opere di cui all’ingiunzione a demolire per le quali sussisterebbero le condizioni di

Data Udienza: 14/04/2016

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astratta condonabilità come emergenti dell’istruttoria tecnica,

il condono

sarebbe, secondo l’ordinanza impugnata, impedito dalla esecuzione delle opere
successivamente alla data limite del 31/12/1993, circostanza tratta, tuttavia,
dalle affermazioni del tutto incidentali contenute in proposito nella sentenza
divenuta definitiva. In realtà le opere sono state realizzate tra il 27/11/1993,
quale data dell’ accertamento, ed il 19/01/1994 quale data di accertamento del

opere di rifinitura e completamento, la realizzazione deve ritenersi essere
intervenuta entro il 31/12/1993; aggiunge che la pendenza della procedura in
sanatoria, allo stato ancora soggetta a valutazione da parte dell’autorità
amministrativa competente, si pone in contrasto con la possibilità di procedere
all’esecuzione della demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Per costante affermazione di questa Corte, tra i requisiti la cui sussistenza il
giudice dell’esecuzione è tenuto a valutare al fine di valutare la fondatezza della
richiesta quanto meno di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione
del manufatto, vi è anzitutto l’insussistenza di cause di non condonabilità
dell’opera (cfr. Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Romano, Rv. 239606).
Ora, nella specie, l’ordinanza impugnata ha dato atto non solo del fatto che
l’opera abusiva è stata realizzata successivamente alla data – limite del
31/12/1993 ma anche dell’ulteriore circostanza, emergente da nota del
03/12/2013 del responsabile del Servizio Condono Edilizio del Comune di Napoli,
rappresentata dall’attivazione della procedura per il diniego della sanatoria.
Né, se come illustrato dallo stesso ricorso, la data di esecuzione dell’opera
abusiva è stata così accertata nel giudizio di cognizione, la stessa potrebbe
essere modificata in sede esecutiva (da ultimo, Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016,
Spada, Rv. 266283).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

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completamento e della rifinitura delle stesse. Sicché, proprio per la assenza di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

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