Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27858 del 14/04/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27858 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Patalano Antonio, n. a Forio il 22/12/1946;
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, in data
11/07/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Patalano Antonio ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza del
Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, di rigetto dell’istanza di revoca
o sospensione dell’ingiunzione di demolizione di manufatto abusivo a seguito di
sentenza di applicazione della pena e di revoca del passaggio in giudicato di
questa stessa sentenza.
Data Udienza: 14/04/2016
2. Con un unico motivo lamenta il ricorrente che la revoca del passaggio in
giudicato della sentenza di patteggiamento era stata richiesta sul presupposto
della inesistenza di conferimento di procura speciale a patteggiare nei confronti
dell’Avv. Cuomo, avendo l’imputato conferito procura speciale unicamente all’
Avv. Molinaro ed essendo stato il nominativo dell’Avv. Cuomo aggiunto a penna
successivamente alla sottoscrizione della procura, con autenticazione da parte
la nullità della sentenza per mancanza di procura speciale e l’irrilevanza
dell’argomentazione del giudice in ordine al fatto che la sottoscrizione
dell’imputato in calce all’atto, quand’anche autenticata da uno solo dei difensori,
conferirebbe procura speciale ad entrambi i difensori indicati nell’atto. Né
sarebbe possibile concludere diversamente considerando l’Avv. Cuomo quale
sostituto processuale delegato dall’Avv. Molinaro, dovendo la facoltà di delega
essere stata conferita espressamente dall’imputato al momento del rilascio della
procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, che fonda evidentemente la possibilità di chiedere la sospensione o
la revoca dell’ordine di demolizione sul fatto che la sentenza di applicazione della
pena, contenente tale ordine, dovrebbe essere revocata in quanto recettiva di
una richiesta formulata da difensore non provvisto di procura speciale, è
inammissibile.
E’ pregiudiziale infatti la constatazione che, anche a volere ritenere
rappresentabile in questa sede la dinamica fattuale che avrebbe comportato che
l’Avv. Cuomo non fosse provvisto di procura speciale a richiedere, per conto del
Patalano, l’applicazione della pena, l’eventuale nullità assoluta da ciò derivata
avrebbe dovuto essere fatta valere per il tramite della impugnazione con ricorso
per cassazione della sentenza stessa o, nella ricorrenza dei presupposti, con
istanza di revisione, non potendo più, invece, rilevare, una volta divenuta
definitiva la sentenza, in sede di esecuzione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
2
dell’Avv. Molinaro, da parte di Patalano. Di qui la violazione dell’art. 122 c.p.p. e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016
stensore
Il Consi