Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27857 del 14/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27857 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Terminiello Luigi, n. a Massa Lubrense il 26/02/1948;
Mastellone Giovanna, n. a Massa Lubrense il 15/02/1950;

avverso la ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 28/03/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale p. Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Terminiello Luigi e Mastellone Giovanni hanno proposto ricorso nei confronti
dell’ ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata che
ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di
manufatto abusivo di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del
23/03/2006 irrevocabile il 19/09/2007, cui ha fatto seguito ingiunzione a
demolire del 07/01/2013.

Data Udienza: 14/04/2016

2. Con un primo motivo Terminiello rappresenta di avere presentato istanza di
condono edilizio e di sanatoria ambientale rispettivamente nelle date del
18/11/2004 e 31/01/2005 e lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto
non accoglibili le pratiche rilevando che il manufatto per cui intervenne condanna
sarebbe qualificabile come nuova costruzione di non trascurabili dimensioni,
dunque esclusa dal condono edilizio, e che il condono ambientale non sarebbe

Obietta in senso contrario che la ratio del condono ambientale è stata quella di
consentire, attraverso la rimozione del vincolo, l’ampia operatività del condono
edilizio anche nelle zone sottoposte a vincolo, diversamente non avendo alcun
senso e utilità pratica. Inoltre il comma 3 ter dell’art. 182 del d. Igs. n. 157 del
2006 ha disposto che nella prima fase di applicazione si possa ottenere in
sanatoria il rilascio del provvedimento ambientale per tutte le opere edilizie
realizzate sino al 30/09/2004 e non, dunque, per i soli abusi cosiddetti minori
per i quali la possibilità di ottenere la concessione in sanatoria è stata prevista a
regime dall’art. 167.
Il condono ambientale sarebbe dunque da intendersi come sanatoria
generalizzata di ogni intervento quale ne sia la tipologia e senza alcuna
limitazione con la sola condizione che la fattispecie si sia verificata prima del
30/04/2004. Di qui la conseguenza che la presentazione delle domande di
condono edilizio e ambientale avrebbe dovuto indurre il giudice all’adozione di un
provvedimento di sospensione sino alla completa definizione del procedimento
amministrativo, non potendo inoltre gravare sui privati i danni conseguenti alle
lentezze burocratiche degli uffici preposti al rilascio.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 36 e 45 della I. n. 47
del 1985 e dell’art. 3 Cost. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione nel punto in cui il giudice ha ritenuto non rilevante la
questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla I. n. 326 del 2003.
In particolare lamenta che, ove non si condivida il presupposto per cui, rimosso il
vincolo paesaggistico mediante condono ambientale, non sussisterebbe alcun
elemento ostativo all’immediata e piena operatività del condono edilizio anche in
zona vincolata, sarebbe affetto da illegittimità costituzionale l’art. 182 ter del d.
Igs. n. 42 del 2004 nella parte in cui la rimozione del vincolo paesaggistico
ambientale a seguito di condono ambientale non incide sui limiti di operatività
della legge n. 326 del 2003 nelle zone sottoposte a vincolo per violazione dei
principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.3 costituzione. Infatti si
consentirebbe la sanatoria con conseguente estinzione di ogni reato, sia

svincolato dall’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

ambientale che urbanistico, in alcune zone, mentre ciò non verrebbe consentito
nelle zone vincolate paesaggisticamente per le quali tuttavia si sia proceduto,
attraverso il condono ambientale, alla rimozione del vincolo.

4. Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 666 c.p.p. e 159 disp.
att. c.p.p. e 24 Cost. Lamenta che, a fronte della doglianza secondo cui non sì

quale, successivamente al processo penale nel quale l’ordine di demolizione è
stato adottato, sono stati realizzati ulteriori interventi,senza prima individuare, a
mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, gli interventi abusivi originari e gli
interventi posti in essere successivamente, il giudice dell’esecuzione ha
affermato che tali ulteriori interventi edilizi su immobili già oggetto di ordine di
demolizione non potrebbero avere alcuna incidenza. Tale considerazione,
tuttavia, contrasterebbe con il diritto di difesa, giacché l’assoggettamento
all’esecuzione vanificherebbe la possibilità per l’interessato di difendersi nei
processi penali aventi ad oggetto appunto tali ulteriori interventi.

5. Con un ultimo motivo lamenta la violazione della legge regionale Campania
n.5 del 2013 secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono
essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e
sociale, incombendo ai comuni stessi stabilire entro 90 giorni i criteri di
assegnazione degli immobili in questione. Sulla relativa richiesta al giudice
dell’esecuzione di disporre la sospensione in attesa che il Comune di Massa
Lubrense disponesse in tal senso nessuna motivazione è stata adottata con
illegittimità conseguente del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Anche a volere accedere alle considerazioni svolte dal ricorrente appare
pregiudiziale il fatto che neppure il ricorrente assume che siano intervenuti
provvedimenti di condono edilizio ed ambientale essendo solo state avanzate
domande in tal senso negli anni 2004 e 2005; sicché, correttamente l’ordinanza
impugnata ha evocato il costante indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice
dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di
demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in
conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria
successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a
3

..1

sarebbe potuto procedere esecutivamente alla demolizione dell’immobile sul

esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento
amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la
sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata
necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la
sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (per
tutte, Sez.3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv.261212) valutando la

concreto in ordine alla prevedibile emissione in tempi brevi dei due condoni.

7. Per le stesse ragioni appena menzionate deve ritenersi manifestamente
infondato altresì il secondo motivo essendo la questione di legittimità
costituzionale prospettata palesemente irrilevante a prescindere da ogni
valutazione sul merito della stessa.

8.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso volto ad

evidenziare la pretesa incompatibilità dell’ordine di demolizione con gli interventi
edilizi ulteriormente effettuati ed oggetto di processo penale diverso e successivo
rispetto a quello da cui l’ordine di demolizione deriva. Va infatti ribadito, a
prescindere da ogni altra considerazione, che l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o
modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso
che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum
dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto
abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari
nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo
dell’originaria costruzione (Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Apuzzo, Rv.
250389).

9. Infine l’ultimo motivo è inammissibile per genericità venendo semplicemente
dedotta la previsione della legge regionale n. 5 del 2013 secondo cui gli immobili
acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad
alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale senza che
sia stato prospettato, quanto meno, che l’amministrazione comunale di Massa
Lubrense abbia proceduto a stabilire, in vista dell’adozione di una siffatta
determinazione, i criteri di assegnazione degli immobili, da adottarsi, secondo
tale normativa, nei novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

mancanza nella specie di tali requisiti; né il ricorrente ha offerto alcun elemento

4

10. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro
1.500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016

Il Consi fiere stensore

Dichiara inammissibile i ricorsa e condanna

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA