Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27855 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27855 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caporaso Eliseo, nato a Benevento il 4 luglio 1980

avverso l’ordinanza del 03/12/2015 del Tribunale di Benevento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Eliseo Caporaso ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3
dicembre 2015, con la quale il Tribunale di Benevento aveva rigettato l’istanza di
riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal PM presso il
Tribunale di Benevento il 5 novembre 2011.
Il giudice del riesame rilevava come la Italia Car Service, società
rappresentata dal Caporaso, fosse solita acquistare sul mercato europeo i veicoli

Data Udienza: 12/04/2016

poi rivenduti in Italia. La discrepanza fra le fatture emesse dalle alienanti estere
e quelle emesse dall’acquirente aveva evidenziato un meccanismo fraudolento,
volto ad evadere VIVA (per euro 419.568,81). Da ciò la conferma del fumus
commissi delicti. D’altronde il decreto, oltre ad essere congruamente motivato,
avrebbe altresì contenuto le ragioneLdel provvedimento e la sua utilità per le
indagini in corso, attraverso l’evidente pertinenzialità tra i supporti informatici ed
i reati contestati.
2. Deduce il ricorrente due motivi.
Per un verso, assume violazione e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.p., in

carente del presupposto delle finalità perseguite in concreto per l’accertamento
del fatto (indicazione del

fumus e specificazione del nesso probatorio tra

sequestro e res in termini di utilità del mezzo per fini di ricerca della prova).
Per altro verso, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 354
comma 2° c.p.p., in relazione all’art. 6 della CEDU. Infatti, il provvedimento
impugnato avrebbe omesso di indicare le procedure di acquisizione del dato
informatico: tali procedure avrebbero dovuto essere precisate a monte,
riguardando specifici profili difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.
La motivazione riporta analiticamente il meccanismo truffaldino e l’importo
dell’IVA in tal modo evasa, deducendo da ciò il fumus commissi delicti. Come è
noto, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali,
il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed
il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non
meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il
parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale
difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord.
n. 153 del 2007). [Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 dep. 11/04/2014 Rv.
259337].
Nella specie, il fumus è stato valutato, come è state menzionato il legame funzionale all’indagine – fra i computer ed il sequestro, reso necessario allo
scopo “di individuare i files aventi una correlazione specifica con l’attività
investigativa”.
D’altronde, i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto
rappresentativi di cose, alla stregua della previsione normativa, rientrano tra le
prove documentali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37419 del 05/07/2012 dep.

2

relazione agli artt. 190 e 354 c.p.p., giacché il decreto censurato sarebbe stato

27/09/2012 Rv. 253573). Conseguentemente, non dà luogo ad accertamento
tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di
operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte
(Sez. 1, Sentenza n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454). Ne
deriva che l’eventuale inosservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 48 del
2008, non dà luogo ad inutilizzabilità.
Infatti la L. 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di
procedura penale, ha previsto la possibilità di estrarre copia degli stessi con le

(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10618 del 12/02/2014 dep. 05/03/2014 Rv. 259782).
Si versa quindi in ipotesi non di inutilizzabilità, ma di valutazione in concreto
della prova e quindi, nella specie, dell’eventuale avvenuta o meno alterazione dei
dati originali e della corrispondenza o meno di quelli estratti a quelli originali. E
tale valutazione è stata congruamente effettuata dall’ordinanza impugnata, con
argomentazioni logiche e congrue, che, come tali, si sottraggono a qualsiasi
sindacato di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12/04/2016

modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali

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