Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27854 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27854 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCA MARINO N. IL 19/10/1973
avverso l’ordinanza n. 1431/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 09/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sectite le conclusioni del PG Dott.

1

4-14/2-52-Q-

Uditi difensor Avv.;

ett.2 (2-1.

-Q

6t.

Data Udienza: 22/05/2013

1. 11 Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9 ottobre
2012, disponeva la revoca, a far tempo dall’8 settembre 2012, della
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94
dpr 309/1990 disposta in favore di Manca Marino dal Tribunale di
sorveglianza dell’Aquila in data 12 aprile 2011.
A sostegno della decisione il Tribunale valorizzava l’ordinanza di
custodia cautelare ordinata dal GIP del Tribunale di Lecce
1’8.9.2012 in relazione al delitto di tentato omicidio, ordinanza
peraltro revocata il 18 successivo giacchè accertato che il Manca,
nell’occasione detta, era stato vittima e non autore di un agguato
malavitoso. Da tale vicenda il tribunale riteneva comunque di poter
dedurre la ricorrenza di una contiguità del Manca con ambienti
malavitosi e la incompatibilità di essa con la prosecuzione della
misura alternativa al carcere.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Manca,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
violazione dell’art. 94 dpr. 309/1990, difetto di motivazione e
travisamento del fatto, in particolare deducendo: il Tribunale pur
prendendo atto del venir meno del presupposto della revoca e cioè
la misura cautelare per la condotta omicidiaria inizialmente
imputata al ricorrente eppoi esclusa dallo stesso GIP, ha mantenuto
la revoca del beneficio sul presupposto di una apodittica contiguità
del Manca con ambienti criminali; siffatta contiguità risulta
smentita dalla copiosa documentazione versata in atti e
positivamente valutata dallo stesso Magistrato di sorveglianza con
ordinanza 3312 del 7 agosto 2012.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il
rigetto della impugnazione.
A dette conclusioni replicava il Manca con memoria difensiva a
cura di un secondo difensore di fiducia, con la quale si evidenziava
l’incongruenza dei richiami giurisprudenziali valorizzati dal RG., di
poi denunciando l’assenza, da parte del tribunale, della valutazione
dello stato di tossicodipendenza del ricorrente, della concreta utilità
di un programma terapeutico e del proficuo percorso riabilitativo
sin qui effettuato dall’interessato nel corso di oltre un anno e
mezzo.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Il ricorso, ad avviso del Collegio, merita condivisione.
Ed invero, ha costantemente affermato questa sezione della corte di
legittimità che l’affidamento in prova al servizio sociale (nella
specie disposto nei confronti di tossicodipendente, ai sensi dell’art.
94 del T.U. sugli stupefacenti approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990
n. 309), non è soggetto a revoca automatica per il solo fatto che
l’affidato venga successivamente sottoposto ad una misura
cautelare, dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi
indicati nell’ordinanza di custodia cautelare siano o meno
sintomatici del fallimento dell’esperimento rieducativo (Cass., Sez.
I, 19/03/2008, n. 14668; Cass., Sez. I, 23/11/2001, n. 45800).
Nel caso di specie la misura cautelare inizialmente adottato in
danno del Manca è stata revocata, dappoichè vittima e non già
autore il predetto di una azione criminale. Il tribunale ha comunque
ritenuto di valorizzare un dato negativo emerso dalla vicenda e cioè
la contiguità del ricorrente con ambienti criminali.
La motivazione non può ritenersi logicamente coerente.
Ed invero, l’essere rimasto vittima di un agguato non può di per sé
significare attualità di una contiguità criminale in assenza di
accertamenti istruttori sulle ragioni della vicenda.
A parte ciò non ha il tribunale adeguatamente dato ragione dei modi
attraverso i quali i fatti valorizzati negativamente dimostrino il
fallimento del percorso riabilitativo intrapreso con successo dal
Manca, dappoichè soltanto se ricorrente una siffatta dimostrazione
può ritenersi legittima la revoca della misura.
Ai sensi infatti del sesto comma dell’art. 94 dpr 309/1990, per
quanto non diversamente in essa disposto, trova applicazione la
disciplina di cui alla L. 354/1975 e succ. modif., eppertanto le
ragioni di revoca del beneficio dell’affidamento in prova di cui
all’art. 47 0.P., co. 11, in forza del quale è giustificato il ricorso alla
revoca del beneficio in parola “qualora il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova”.
Siffatta dimostrazione non risulta adeguatamente argomentata dal
giudice territoriale.
5. L’ordinanza impugnata è, quindi, giuridicamente errata, oltre che
priva di effettiva motivazione in ordine alle ragioni poste a base
della revoca della misura alternativa alla detenzione in carcere, di
guisa che se ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame

2

al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, ai sensi dell’art. 627
c.p.p., comma 3, si atterrà ai principi di diritto in precedenza
enunciati.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, addì 22 maggio 2013
Il cons. est.
Il Presidente

P. T. M.

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