Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27854 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27854 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MONNI PIERLUIGI, nato a Nuoro il 14.6.1937
MONNI MARIA EVA, nata a Cagliari il 13.7.1968

avverso l’ordinanza del 18/11/2015 del Tribunale di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio
Romano che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18.11.2015, il Tribunale di Cagliari, in funzione dì
Giudice dell’esecuzione, disponeva la immediata restituzione dei beni in
sequestro in favore dell’avente diritto Sarít spa in persona del legale
rappresentante nonché la comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Domusdemaria per l’esercizio della vigilanza e l’adozione dei

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Monini
Pierluigi e Monni Maria Eva, per il tramite del difensore di fiducia munito di
procura speciale, articolando un unico motivo di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, argomentando che il
Giudice, con un provvedimento esterno al giudizio e anticipando il contenuto di
una motivazione non ancora depositata ed in palese contrasto con il dispositivo,
attivava illegittimamente il procedimento amministrativo ex art. 27 d.P.R. n.
380/01.
Chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in
cui è stata disposta la comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Domusdemaria per l’esercizio della vigilanza e l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Con memoria depositata in data 25.3.2016 la difesa dei ricorrenti ha
depositato memoria difensiva nella quale hanno ulteriormente dedotto in ordine
al vizio di legge dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse

all’impugnazione.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti della Sarit spa e
non degli attuali ricorrenti; i ricorrenti non prospettano, inoltre, una relazione
con i beni che possa giustificare l’interesse all’impugnazione.
Va richiamato il principio generale dettato, in materia di impugnazioni,
dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale deve sempre sussistere
l’interesse in capo all’impugnante.
Non è, quindi, consentita un’impugnazione volta semplicemente ad ottenere
l’astratta affermazione di un principio di diritto oppure ad ottenere un vantaggio
di terzi.

provvedimenti previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma dì euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 12/4/2016

P.Q.M.

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