Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27853 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27853 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPALLUTO EMANUELA, nata a Campi Silentina il 9/12/1986

avverso la sentenza del 19/12/2014 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con richiesta del 14.9.2015 di rescissione del giudicato proposta ex art.

625-ter cod. proc. pen. nell’interesse di Spalluto Emanuela il difensore e
procuratore speciale avv. Paolo Spalluto sollecitava la revoca della sentenza di
condanna alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 1.800,00 di
multa pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19 dicembre 2014, divenuta

2. Si precisava che la condannata non aveva mai avuto conoscenza della data
dell’udienza di primo grado celebratasi in data 27.11.2014 e di conseguenza della
sentenza dì condanna emessa in data 19.12.2014 divenuta definitiva in data
8.2.2015 e che, soltanto a seguito della notifica del decreto di fissazione del
procedimento di esecuzione notificato personalmente all’interessata, la predetta
aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza.
3.

A ragione della richiesta si osservava che la ricorrente, dichiarata

contumace all’udienza preliminare del 2.5.2014, non aveva mai ricevuto presso il
domicilio eletto la notifica del verbale di udienza e del decreto che disponeva il
giudizio ai sensi dell’art. 429 n. 4 cod. proc. pen. , con conseguente nullità assoluta
ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen.; si precisava, poi, che la notifica
effettuata in data 7.8.2015 del verbale di udienza del 18.7.2014 unitamente al
decreto di citazione a giudizio emesso all’esito del udienza preliminare del
2.5.2014, pur notificato presso il domicilio del difensore, non era sufficiente a
sanare la nullità predetta ed aveva determinato la mancata conoscenza della data
dell’udienza dibattimentale precludendo all’interessata di parteciparvi; indi,
all’udienza del 23.10.2014 (rinviata poi alla data del 19.12.2015) il Tribunale
dichiarava l’assenza dell’imputata Spalluto Emanuela ed il procedimento seguiva
la disciplina della legge 28.4.2014 n. 67.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile
2. L’art. 625 ter cod. proc. pen. prevede che la rescissione del giudicato può
essere disposta solo a condizione che il condannato «provi che l’assenza è stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».
Da ciò è ricavabile un onere a carico del richiedente dì allegazione della
documentazione a sostegno, che, nella specie, non è stato formalmente assolto.
Diversamente dalla disciplina della restituzione nel termine per proporre
impugnazione di cui all’art. 175 cod. proc. pen. – come novellata nell’anno 2005 a
2

definitiva per mancata impugnazione.

seguito delle ripetute condanne della Corte EDU (per tutte, sent. 10/11/2004,
Sejdovic c. Italia) – in questo nuovo rimedio a favore del condannato grava sullo
stesso l’onere di provare la mancata conoscenza del processo a suo carico. La
previsione appare avere una sua plausibilità, in ragione degli specifici accertamenti
ora demandati al giudice ai fini della verifica dei presupposti per la dichiarazione
di assenza di cui al noveliato art. 420-bis cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 36848 del
17/07/2014, Rv.259990).
Nella specie, la ricorrente non ha assolto l’onere di allegazione a suo carico

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12/4/2016

relativo alla documentazione processuale comprovante i fatti dedotti.

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