Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27852 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27852 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI

nei confronti di
INZILLO DANIELE, nato a Colleferro il 30/04/1983

avverso l’ordinanza del 19/06/2015 del Tribunale di Velletri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le relazioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 19.6.2015 con la quale il Tribunale
non ha convalidato l’arresto in flagranza di Inzillo Daniele, avvenuto il 17.6.2015,
per il reato dì cui all’ad 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 per detenzione a fine di
cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e disposto l’immediata

2. Il ricorrente ha dedotto a fondamento del ricorso la violazione di legge in
relazione agli artt. 391 e 558 cod. proc. pen., deducendo che, per giurisprudenza
pacifica della Suprema Corte, il giudice della convalida, in caso di arresto
facoltativo, deve operare un controllo di mera ragionevolezza sui presupposti
legittimanti l’arresto facoltativo in flagranza senza estendere tale controllo alla
verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.
Con le conclusioni scritte depositate il 29.12.2015, il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso sia accolto, argomentando che
il Giudice ha violato i limiti posti dall’art. 391 cod. proc. pen. poiché la motivazione
contenuta nell’ordinanza impugnata non si concentra sulla legittimità dell’operato
degli agenti di polizia giudiziaria ma prende in esame circostanze, oggettive e
soggettive, che possono essere valutate esclusivamente in sede di giudizio di
merito sulla responsabilità penale dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Va premesso che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede
di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini
previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare
la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la
legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in
relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli
artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare
ne’ la gravità indiziarla e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata
all’applicabilità delle misure cautelar’ coercitive), ne’ l’apprezzamento sulla
responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez.6,n.8341
del 12/02/2015, Rv.262502;Sez. 6, n, 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc.
Eebrihim, Rv. 258230; N. 5048 del 2013 Rv. 254240,N. 36215 del 2013 Rv.
256129, Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, P.M. in proc. Scalící, Rv. 253022; Sez.

2

liberazione dell’ arrestato se non detenuto per altra causa.

3, n. 35962 del 07/07/2010, P.M. in proc. Pagano, Rv. 248479; Sez. 6, n. 6878
del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072; Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008,
P.M. in proc. Guidi, Rv. 240369).
A tale regula iurís non si è uniformata l’ordinanza impugnata, nella cui
motivazione il Tribunale, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e
sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell’operato della
Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento
dell’adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più

quelle presenti al momento dell’arresto, quali la entità poderale della sostanza
stupefacente, il mancato rinvenimento di strumenti per la pesatura, il taglio o il
confezionamento della droga, il comportamento collaborativo tenuto dall’arrestato
ed il suo stato di incensuratezza.
3. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il
ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi in
relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria, della quale va comunque
riconosciuta la legittimità, e l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato
solleciterebbe il giudice “a quo” ad una pronuncia che avrebbe valore meramente
formale, senza alcuna produzione di effetti giuridici (Sez.5,n.1814 del 26/10/2015,
dep.18/01/2016, Rv.265886; Sez.6,n.21330 del 05/05/2015, Rv.263539; Sez.2,
n.13287 del 14/01/2014, Rv.261817).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito.

Così deciso il 12/4/2016

pregnante valutazione di merito, valorizzando circostanze ultronee rispetto a

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