Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27851 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27851 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ruggeri Stefano, nato a Cagliari il 23/9/1981
avverso la ordinanza del 6/6/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 giugno 2015 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cagliari ha convalidato il provvedimento del Questore di Cagliari del
1 giugno 2015, notificato il 3 giugno 2015, con cui era stato imposto a Stefano
Ruggeri il divieto di accesso per otto anni alle competizioni agonistiche di calcio
ed a tutti gli incontri anche amichevoli della squadra di calcio del Cagliari, ai
luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che dovranno
partecipare o assistere a tali manifestazioni sportive ed al centro sportivo del
Cagliari Calcio, nonché l’obbligo di presentazione ai Carabinieri in occasione degli
incontri del Cagliari Calcio.

Data Udienza: 07/04/2016

..
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’intimato mediante il suo
difensore, affidato a sei motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale in
relazione all’art. 6, comma 1, I. 401/89 ed all’art. 2 bis, comma 1, I. 377/01, per
la mancanza di collegamento dei fatti contestati al ricorrente con una
manifestazione sportiva, essendo l’episodio contestatogli verificatosi nei pressi
del centro di allenamento della squadra di calcio del Cagliari, e non sussistendo

provvedimento del Questore convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.
2.2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo ha prospettato vizi della
motivazione, in relazione alla attribuzione dei fatti al ricorrente, per la mancanza
di elementi certi della sua identificazione e l’insufficienza di quanto emergente
dai tabulati delle celle telefoniche; in ordine alla adozione del provvedimento
dell’obbligo di presentazione in occasione degli incontri di calcio del Cagliari,
anch’esso non correlato alle condotte contestategli (relative a fatti avvenuti
presso il centro di allenamento di tale squadra) e non giustificato; circa
l’imposizione dell’obbligo di presentazione anche in occasione delle partite
amichevoli, per la difficile preventiva identificabilità di tali manifestazioni; per
l’omessa risposta ai rilievi sollevati con la memoria depositata al Giudice per le
indagini preliminari successivamente alla richiesta di convalida del
provvedimento del Questore.
2.3. Con il sesto motivo ha prospettato violazione di legge in relazione agli
artt. 3, 4 e 13, comma 3, Cost. e proposto questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 8, d.l. 119/2014 e dell’art. 6, comma 8, I. 401/89, per
l’eccessiva ed ingiustificata compressione della libertà persona in conseguenza di
una precedente violazione e irrogazione di analogo provvedimento di divieto, in
assenza di violazione dei precedenti provvedimenti e senza tener conto della
attività lavorativa svolta dal destinatario del provvedimento, con la conseguente
violazione dell’art 4 Cost.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria scritta per il
rigetto del ricorso, richiamando l’orientamento interpretativo secondo cui
costituisce presupposto per l’emissione dei divieti di accesso a manifestazioni
sportive la commissione di atti violenti che trovino la loro causa in eventi sportivi
ed evidenziando l’adeguatezza della motivazione e la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, rientrando nella
discrezionalità del legislatore l’imposizione di limiti alla libertà personale nel
rispetto dell’art. 13 Cost., nella specie non violato.

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‘P

di conseguenza i presupposti per imporre i divieti e gli obblighi oggetto del

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato

1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata
violazione di legge in relazione al necessario collegamento dei fatti contestati al
ricorrente con una manifestazione sportiva, essendo l’episodio posto a
fondamento del provvedimento impugnato avvenuto presso il campo di

una competizione o di una manifestazione sportiva, deve ribadirsi che, ai fini
dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni
sportive”, debbono riconnprendersi anche quelle che, pur se non tenute
direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto
di diretta e stretta causalità (cos) Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv.
264244, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la
decisione di convalida di provvedimento adottato in ragione della interruzione di
un allenamento di una squadra di pallacanestro, con impedimento ai giocatori e
all’allenatore a svolgere la propria attività). Poiché, nella specie, al ricorrente è
stata addebitata la partecipazione ad una “spedizione punitiva” presso il campo
di allenamento della squadra di calcio del Cagliari per lamentare lo scarso
rendimento sportivo della squadra e pretendere dai calciatori, anche mediante
minacce, maggior impegno e migliori risultati sportivi, pare evidente il rapporto
di diretta e stratta causalità tra la manifestazione sportiva (il campionato di
calcio di serie B ed il rendimento sportivo nello stesso della squadra del Cagliari)
ed i fatti addebitati al ricorrente, con la conseguente infondatezza della censura,
trovando causa la condotta del ricorrente in un avvenimento sportivo.

2. Infondati risultano anche il secondo, terzo, quarto e quinto motivo,
mediante i quali sono prospettati vari profili di vizio della motivazione.
2.1. Giova al riguardo ribadire che i presupposti della convalida del
provvedimento del Questore emesso ai sensi della I. 401 del 1989, sono: le
ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il
provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al
medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste
da detta legge e la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 20789 del 3
giugno 2010).
In tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento sulle
ragioni di necessità ed urgenza si è ulteriormente precisato che la motivazione
sulla necessità non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche

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allenamento della squadra di calcio del Cagliari e non in occasione o nel corso di

desumere dalla gravità dal fatto in generale e, in particolare, dall’inaffidabilità del
destinatario del provvedimento deducibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli
o dalla sua pericolosità, poiché è evidente, in tali casi, l’esigenza di assicurare,
mediante la presentazione in un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di
accesso agli stadi (Sez. 3, n. 22256 del 4 giugno 2008; Sez. 3, n. 33861 del 5
settembre 2007; Sez. 7, n. 39749 del 24 novembre 2006).
Con riferimento alle ragioni di urgenza, la medesima giurisprudenza ha
invece chiarito che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento
abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a

del provvedimento e la convalida giudiziaria. Si altresì aggiunto che il requisito
dell’urgenza deve essere considerato non già con riferimento agli episodi che
hanno determinato la necessità della misura, ma all’attualità o alla prossimità
temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 33532 del 1 settembre 2009) e
che è sul ricorrente che incombe l’onere di dimostrare che il provvedimento ha
avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice provando, così, il
proprio interesse al ricorso (Sez. 3, 22256/08, cit.).
2.2. Ora, nella vicenda in esame l’ordinanza di convalida risulta, come
osservato anche dal Procuratore Generale, congruamente motivata, avendo il
giudice adeguatamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo affidatogli dalla
legge.
2.3. In particolare nell’ordinanza impugnata sono evidenziati gli elementi che
hanno consentito di accertare la partecipazione del ricorrente alla “spedizione
punitiva” presso il centro di allenamento della squadra di calcio del Cagliari
(mediante le sommarie informazioni delle persone presenti ai fatti e l’analisi dei
tabulati telefonici e delle celle interessanti l’area del centro sportivo di Assemini),
e dunque, sotto questo profilo, l’ordinanza sfugge alle censure del ricorrente, che
ha solo genericamente prospettato la non certezza ed efficacia probatoria
dell’uso delle celle telefoniche, senza tuttavia contestarne le risultanze, e dunque
la sua presenza nei pressi del campo di allenamento della squadra di calcio del
Cagliari, laddove si verificarono gli episodi posti a fondamento del provvedimento
del Questore, senza fornire alcuna spiegazione alternativa della sua presenza in
tale località.
2.4. Nella ordinanza impugnata sono poi state sottolineate la pericolosità del
sottoposto, per i precedenti specifici e la gravità delle condotte, ritenendo di
conseguenza giustificati sia il divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono
manifestazioni sportive, sia l’obbligo di presentazione, allo scopo di prevenire
altre aggressioni, assolvendo così all’onere di indicazione delle ragioni di
necessità connesse al rischio attuale e concreto di potenziali turbative dell’ordine
pubblico in occasione di successive manifestazioni sportive.
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competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione

2.5. Quanto alla censura relativa alla estensione dell’obbligo di presentazione
anche alle partite amichevoli va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte,
nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli
incontri “amichevoli” o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di
campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali, ha sempre precisato
che il riferimento dell’art. 6 alle “manifestazioni sportive specificamente indicate”
va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del
provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso
per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente

esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze
peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3, n.
13741 del 30 marzo 2009; Sez. 3, n. 11151 del 13 marzo 2009; Sez. 3, n. 3437
del 26 gennaio 2009; Sez. 3, n. 47451 del 22 dicembre 2008; Sez. 3, n. 9793
del 8 marzo 2007).
Da ciò consegue che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione
potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale
probatorio acquisito.
2.6. Per quanto riguarda la censura relativa alla mancanza della motivazione
in ordine alla memoria difensiva depositata dal sottoposto, deve rilevarsi che si è
affermato che la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le
risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la
loro globale valutazione, sia fornita un’indicazione logica ed adeguata delle
ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia
stato tenuto presente ogni dato decisivo. In tal caso le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese (Sez. 4^ n.
1149, 13 gennaio 2006; Sez. 4^ n. 36757, 17 settembre 2004).
Nella fattispecie, il Giudice per le indagini preliminari ha dato atto, sia pure
implicitamente, di aver esaminato la memoria depositata dalla difesa del
ricorrente (sottolineando la mancanza di spiegazioni della presenza del ricorrente
presso il centro di allenamento in questione), procedendo poi, nei termini in
precedenza indicati, ad un positivo esame circa la sussistenza dei presupposti
per la convalida, così implicitamente riconoscendo l’oggettiva incompatibilità
delle deduzioni medesime con la ricostruzione fattuale della vicenda e le
valutazioni giuridiche conseguentemente articolate, assolvendo in tal modo
all’onere motivazionale imposto al giudice con riferimento alle deduzioni oggetto
della memoria difensiva depositata nei termini.

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programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con

3. Il sesto motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge
con riferimento agli artt. 3, 4 e 13 Cost. e proposta questione di costituzionalità
dell’art. 4, comma 8, d.l. 119/2014 e, in subordine, dell’art. 6, comma 5 e 8, I.
401/89, risulta manifestamente infondato, rientrando nella discrezionalità del
legislatore la determinazione della durata minima dei divieti e degli obblighi
conseguenti alla commissione di episodi di violenza in occasione o nel corso di
manifestazioni sportive da parte di soggetti già in precedenza sottoposti ad
analoghi provvedimenti, e non ravvisandosi contraddittorietà od illogicità di tale

delle misure di prevenzione, in considerazione della diversità di ambiti,
presupposti e conseguenze delle misure applicate ai sensi della I. 401 del 1989.
Neppure sembra ravvisabile alcuna violazione dell’art. 4 Cost., non avendo il
ricorrente prospettato in quale modo l’imposizione dei divieti e degli obblighi
oggetto del provvedimento del Questore possano incidere sulla sua attività
lavorativa, pregiudicandola od impedendone il pieno e corretto svolgimento,
essendosi limitato ad affermare di svolgere attività lavorativa, senza precisarne
oggetto e contenuto, con la conseguente manifesta infondatezza della censura
ed anche delle questioni di legittimità prospettate.
In conclusione il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 7/4/2016

disciplina rispetto a quella generale stabilita per la determinazione della durata

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