Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2785 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2785 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Lacitignola Luciano, nato a Taranto il 9.6.48
imputato artt. 11 e 30 L. 394/91
avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 31.1.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il Tribunale ha condannato il ricorrente per avere, in qualità di responsabile della ditta,
eseguito dei lavori per il miglioramento del sito archeologico “Tombe di San Magno” (che
prevedevano la realizzazione di una recinzione sui muri a secco) causando danni alla vegetazione
spontanea della zona, in particolare, tagliando piante del tipo “perastro” tipiche dell’Alta
Murgia.
Con il gravame, il condannato sostiene che il giudice ha sostenuto la propria decisione
con motivazione illogica fondata quasi esclusivamente sulla visione delle foto in atti ma, di
fatto, facendo affermazioni su materie tecniche senza averne le conoscenze scientifiche. Si
ricorda, infatti, che l’imputato era stato autorizzato dal Comune ad eseguire interventi che
prevedevano, tra l’altro, il contenimento della vegetazione, a mano o con decespugliatori,
senza l’utilizzo di diserbanti. Ed, in effetti, così era avvenuto.

Data Udienza: 06/12/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Presidente

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Le deduzioni difensive
mirano sostanzialmente a contrapporre una realtà fattuale diversa da quella rappresentata in
sentenza e, per di più, ciò viene fatto in modo generico senza alcuna allegazione. Ed infatti, di
fronte alla affermazione in sentenza che «non risultavano autorizzati tagli di piante», il
ricorrente sostiene – ma senza documentarlo in alcun modo – che egli era stato autorizzato ad
interventi di contenimento della vegetazione.
Ricordando che non rientra nelle competenze di questa S.C. un esame degli atti ed un
loro apprezzamento (onde verificare la possibilità di trarne conclusioni diverse) è, perciò, evidente che la
tesi difensiva non può trovare considerazione.
Peraltro, non è esatta neppure l’affermazione del ricorrente secondo cui il giudice non
avrebbe tenuto conto delle parole del dr. Bernardone, consulente botanico della ditta
Lacitignola. Il giudice, infatti, l’ha valutata ma ha sottolineato che, anche grazie a tale
deposizione si ha conferma della pregressa esistenza dei perastri di cui le foto mostrano che
erano stati tagliati in maniera ben più radicale di quelli prospettati dalla difesa, dando così
luogo ad un danneggiamento delle specie vegetali.

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