Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2785 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2785 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BASTONE GIUSEPPE N. IL 24/06/1981
2) CRISTAUDO ANGELA N. IL 28/06/1959
avverso la sentenza n. 1630/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
13/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Idit.ì.f.e..eo,
che ha concluso per J

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/12/2012

.,

13 bastone giuseppe 4- 1

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Fermo ha affermato la responsabilità degli imputati in
epigrafe in ordine a plurime violazioni dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
aggravato ai sensi dell’art. 73, comma 6. L’imputazione attiene alla detenzione
e cessione di cocaina. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte
modificato la durata della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati.
2.1 Bastone lamenta che erroneamente è stato individuato il ricorrente
quale interlocutore di tale Ferrone Antonio in alcune conversazioni di contenuto
illecito. L’unico elemento che corrobora tale ipotesi accusatoria è costituito da
uno stralcio delle dichiarazioni rese dal Ferrone in interrogatorio, riportate
nell’atto d’appello ma non acquisite al fascicolo dibattimentale. La deposizione è
inutilizzabile ai sensi dell’art. 191 cod. proc pen. in assenza dell’acquisizione del
verbale in questione. La chiamata in correità, inoltre, è priva di riscontri. Gli
stessi agenti operanti hanno considerato la tesi accusatoria come una mera
ipotesi investigativa.
Si censura altresì la logicità della motivazione, essendo state trascurate
ulteriori circostanze idonee a smentire l’assunto accusatorio. Si è trascurato in
particolare che il Ferrone ha da un lato identificato l’imputato quale interlocutore
e ha dall’altro escluso che le pretese economiche vantate fossero legate a
pregresse cessioni di stupefacente. Il contenuto delle dichiarazioni è stato
arbitrariamente frazionato dal giudice di merito. Si è pure trascurato che il
Ferrone rendeva le dichiarazioni in questione per alleggerire la posizione
processuale. Il giudice di merito, inoltre, ha arbitrariamente collegato i titoli di
credito emessi in favore dei familiari dell’ imputato ai rapporti illeciti intrattenuti
con il Ferrone ridetto, mentre in realtà si è in presenza di una mera illazione. In
conclusione, la pronunzia è apparentemente coerente ma non tiene conto delle
censure difensive.

2.2 Cristaudo lamenta che l’affermazione di responsabilità è priva di
adeguata dimostrazione in ordine alla responsabilità, essendo basata sulla mera
indicazione di alcuni elementi di fatto ritenuti gravemente indizianti.

d’appello di Ancona che per Cristaudo ha escluso l’aggravante, ridotto la pena e

Si deduce altresì che la pronunzia impugnata tace completamente sulla
richiesta, esposta nell’appello, di concessione dell’attenuante di cui al quinto
comma del richiamato articolo 73. La richiesta, d’altra parte, trovava razionale
giustificazione nel mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti,
nell’occasionalità e marginalità delle condotte, nonché nel loro limitato rilievo
quantitativo.

3.1 La sentenza impugnata analizza diffusamente la complessa vicenda
illecita che vede il Bastone fornitore di droga nei confronti del Ferrone, il quale a
sua volta spacciava la sostanza nel mercato locale. La commissione degli illeciti
viene desunta da numerose conversazioni telefoniche di cui si riportano brani di
contenuto non equivoco, atteso il ripetuto riferimento ai grammi oggetto delle
trattative ed alle somme che il Bastone richiede con insistenza all’interlocutore.
L’identificazione del Bastone si desume dalle dichiarazioni rese dal ridetto
Ferrone nell’interrogatorio del 18 febbraio 2003. Decisivo argomento di conferma
della natura illecita dei rapporti che giustificavano le richieste di danaro si
rinviene nei vaglia postali diretti dal Ferrone ridetto al ricorrente. Si tratta
secondo la Corte d’appello di un palpabile riscontro al costrutto accusatorio, che
dimostra l’esistenza di un rapporto di fornitura stabile. L’argomentazione si salda
con quella contenuta nella prima sentenza: qui si rimarca particolarmente che
l’identificazione è certa alla luce delle numerose intese telefoniche e delle tracce
documentali dei pagamenti in favore del Bastone da parte del Ferrone. Tale
argomentazione probatoria è fondata su diverse e significative acquisizioni
probatorie, è immune da vizi logici e si sottrae, quindi, alle indicate censure
D’altra parte, la deduzione afferente al verbale delle dichiarazioni del
ridetto Ferrone non solo è generica ma è anche priva di qualche rilievo. Infatti le
dichiarazioni rese da costui sono state analizzate nella prima sentenza al solo
fine di rimarcarne l’inverosimiglianza quanto all’affermazione che le
conversazioni non fossero afferenti alla cessione di stupefacenti.
3.2 Quanto alla Cristaudo, la pronunzia ne individua il rilevante ruolo,
mentre si trovava ristretta agli arresti domiciliari, nel garantire forniture di
stupefacenti ai propri clienti organizzando da casa gli incontri. Gli illeciti sono
documentati da conversazioni telefoniche, dal riscontro costituito da un
appostamento polizia giudiziaria e dal contenuto allusivo ma agevolmente
decodificabile delle intese. Si aggiunge che la ripetitività dei fatti, la loro
commissione durante l’esecuzione di una misura cautelare, il rapporto fiduciario
con un soggetto in grado di assicurare ampia disponibilità di droga escludono che

3. I ricorsi sono infondati.

possa configurarsi la attenuante invocata. Pure tale apprezzamento di merito è
adeguatamente argomentato ed immune da censure logiche.
I ricorsi vanno conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

Pqm

Roma 4 dicembre 2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BIAIOTTA)

(Pietro Antonio SIRENA)

,

O
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

,

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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