Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27848 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27848 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MIGLIOZZI MARIO N. IL 08/10/1958
avverso l’ordinanza n. 1557/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 02/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/milite le conclusioni del PG Dott. F. W” -A.A.A.~0
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Data Udienza: 23/04/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, a seguito della camera di consiglio in data
2.5.2012, emetteva ordinanza nei confronti di MIGLIOZZI MARIO con la quale
dichiarava inammissibile il reclamo dallo stesso proposto avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 13.2.2012.
Il Migliozzi, detenuto nella Casa circondariale di Benevento, aveva presentato
reclamo perché gli era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata, in
relazione alla condanna in espiazione inflittagli dalla Corte d’appello di Napoli
Il Tribunale di sorveglianza riteneva inammissibile il reclamo poiché i motivi
erano stati presentati tardivamente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento poiché i motivi di reclamo erano stati presentati nel
termine di dici giorni previsto dall’art. 69-bis 0.P., termine decorrente dalla
notifica del provvedimento al condannato.
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data
13.2.2012 è stato notificato a Migliozzi Mario nella Casa circondariale di
Benevento in data 21.2.2012.
Il Migliozzi ha presentato reclamo in data 24.2.2012, riservando i motivi al
proprio difensore, che li ha depositati all’Ufficio impugnazioni del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere in data 28.2.2010, quindi nei dieci giorni dalla
notifica al ricorrente del provvedimento impugnato.
Il reclamo previsto dall’Ordinamento penitenziario in materia di liberazione
anticipata ha natura di mezzo di impugnazione, e quindi si applica l’art. 582/2
c.p.p. che consente alle parti private e ai difensori di presentare l’atto di
impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale in cui si trovano, se tale
luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di
sorveglianza di Napoli per la decisione sul reclamo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
con sentenza in data 22.9.2010.