Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27846 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27846 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’ Agostino Antonio nato a Genova il 24/06/1965
avverso la sentenza del 10/07/2015 del Gup del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 luglio 2015 il Gup del Tribunale di Genova, su
richiesta delle parti, ha applicato a Antonio D’ Agostino la pena di mesi 10 di
reclusione per il reato di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 74/2000.
2. Contro la decisione ha proposto personalmente ricorso per cassazione
l’imputato denunciando violazione di legge in quanto applicatagli la pena
nonostante il reato fosse già prescritto prima della relativa pronuncia.
3. Il PG ha depositato requisitoria con la quale chiede che la sentenza
impugnata venga annullata senza rinvio per maturata prescrizione del reato, in
tal senso riconoscendo la fondatezza del motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, poiché l’unico motivo dedotto è manifestamente
infondato.

Data Udienza: 31/03/2016

2. Sostiene il ricorrente che il reato ascrittogli si sia prescritto prima della
sentenza impugnata, essendosi consumato il 31 maggio 2007 (giorno successivo
all’ emissione dell’ultima fattura) ed essendo il primo atto interruttivo il decreto
di citazione a giudizio in data 23 ottobre 2014, quindi dopo il decorso del periodo
prescrizionale “di base” di anni 6, con ciò rendendosi irrilevante la contestata
recidiva reiterata infraquinquennale.
3. Il ragionamento è errato poiché non tiene conto dell’effetto interrutivo
che deriva -ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 74/2000- dall’ “accertamento del

dall’Agenzia delle entrate di Genova in data 1 marzo 2013, quindi prima della
maturazione del termine prescrizionale “di base” (30 maggio 2013).
Ne consegue che, rilevando pienamente la contestata recidiva, il termine
prescrizionale massimo è pari ad anni 9 (anni 6 “di base” + la metà per la
recidiva contestata e ritenuta) e quindi non è ancora scaduto.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione

della

causa

di

inammissibilità»,

alla

declaratoria

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C duemila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 31/03/2016

reato” consistente nella comunicazione della notizia del reato stesso effettuata

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