Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27846 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27846 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLLA CARMELA N. IL 27/06/1961
avverso l’ordinanza n. 67/2012 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
01/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO 4 i
CAIAZZO;
lette/~e-le conclusioni del PG Dott. a — 1\149-9-,7.0

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/04/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 1.8.2012 il GIP del Tribunale di Potenza, in veste di giudice
dell’esecuzione, fra l’altro revocava a SOLLA CARMELA il beneficio dell’indulto di cui alla legge
241/2006 nella misura complessiva di anni tre di reclusione ed euro 2.250,00 di multa.
Il giudice dell’esecuzione premetteva che la Solla aveva beneficiato dell’indulto nella misura
complessiva sopra indicata sulle pene di cui al provvedimento di cumulo della Procura della
Repubblica di Perugia in data 15.9.2008 e di cui al provvedimento di cumulo della Procura della

Causa di revoca dell’indulto era la condanna per reati commessi il 28.10.2009, giudicati con
sentenza del GUP del Tribunale di Potenza in data 29.4.2010, con la quale la predetta era stata
condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa.

Avverso la revoca dell’indulto disposta con la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per
cessazione personalmente Solla Carmela, chiedendo l’annullamento della revoca dell’indulto in
quanto la stessa era stata disposta con riguardo alla pena complessiva per il reato continuato,
mentre il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto della pena relativa a ciascuno
dei reati unificati dalla continuazione, nella specie inferiore a due anni di reclusione.

Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della revoca dell’indulto si deve
avere riguardo non alla pena complessiva inflitta per il reato continuato, ma alla pena relativa
a ciascuno dei reati unificati con la continuazione.
Nel caso di specie risulta che alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, inflitta con la sentenza
in data 29.4.2010 del Tribunale di Potenza in giudizio abbreviato, si è pervenuti partendo da
una pena base di un anno e sei mesi di reclusione e calcolando in un anno e sei mesi l’aumento
di pena per la continuazione (senza considerare aumento per la recidiva e diminuzione per il
rito abbreviato, che peraltro deve essere calcolata al fine di stabilire il quantum di pena da
prendere in considerazione ai fini della revoca dell’indulto).
Essendo, quindi, la pena inflitta per ciascun reato giudicato con la menzionata sentenza del
29.4.2010 inferiore ad anni due di reclusione, non opera la prevista causa di revoca del
beneficio del condono.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, in parte qua, deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca dell’indulto n
di anni tre di reclusione ed euro 2.250,di multa.
Così deciso in Roma in data 23 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Repubblica di Potenza in data 24.12.2010.

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