Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27845 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27845 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ravera Ugo nato a Zelo Buon Persico il 22/02/1955
avverso la sentenza del 20/04/2015 del Tribunale di Lodi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 20 aprile 2015 il Tribunale di Lodi, su richiesta delle
parti, applicava a Ugo Ravera la pena di mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli
artt. 10 bis, 10 ter, d.lgs. n. 74/2000, che peraltro affermava in continuazione
con quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 611/14, irrevocabile il
16 giugno 2014, sicchè individuato quale reato più grave quello di cui al capo i)
giudicato con detta sentenza, rideterminava la pena finale complessiva in anni 3
di reclusione.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione il Ravera deducendo un unico motivo.
2.1 Si duole il ricorrente di violazione di legge per la mancata applicazione
dell’art. 129, cod. proc. pen. con particolare riguardo alla mancata dichiarazione
di prescrizione del reato di cui all’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 (capo a) della
rubrica), non essendovi alcuna rinunzia all’effetto estintivo.

Data Udienza: 31/03/2016

3. Il PG ha depositato requisitoria con la quale chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso, poiché il consenso espresso all’applicazione della pena
deve considerarsi equipollente alla rinuncia alla prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente considerato che l’art. 7 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158,
entrato in vigore in data 22/10/2015, ha modificato l’ art. 10 bis cit. nel senso di
attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle

euro 150.000 per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in
quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si
applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere
antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato (capo A) è, come da
contestazione, per l’anno di imposta 2007 pari ad euro 147.233, importo
inferiore al limite di legge di cui sopra.
2. Va poi sempre preliminarmente considerato che l’art. 8 del d.lgs.
24/09/2015 n. 158, ha modificato l’ art. 10

ter cit. nel senso di attribuire

rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle condotte di
omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad euro 250.000
per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in quanto
comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica,
ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente.
Ciò posto, nella specie, l’ammontare non versato è, come da contestazione,
per l’anno 2007, rispettivamente, per una società contribuente rappresentata
pari ad euro 117.706 (capo B) e per l’altra società contribuente rappresentata
euro 227.516 (capo C), importi inferiori al limite di legge di cui sopra.
3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con
la formula «il fatto non sussiste», posto che le soglie di rilevanza penale
suddette devono ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo le
stesse a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U., n. 37954
del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098/16 del
05/11/2015, Vanni, non ancora massimata).

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.

Così deciso il 31/03/2016

condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad

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