Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27844 del 31/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27844 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Kotleba Ratislav, nato il 16 gennaio 1968
awerso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Gorizia del 15 giugno 2015;
visti gli atti, il prowedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marilia Di
Nando, nel senso del rigetto del ricorso.

Data Udienza: 31/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 15 giugno 2015, il Gip del Tribunale di Gorizia ha rigettato l’opposizione

proposta dall’indagato, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., awerso il decreto del pubblico
ministero del 28 gennaio 2015, con il quale veniva disposta l’assegnazione alla polizia giudiziaria di un
quantitativo di gasolio oggetto di sequestro.
2. – Awerso l’ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando
la violazione dell’art. 11 delle preleggi al codice civile, sul rilievo che il Gip avrebbe ritenuto applicabile al

conversione n. 43 del 2015, il quale prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di affidare in custodia
giudiziale, per l’impiego nelle relative attività, prodotti energetici sottoposti a sequestro penale, per
violazione degli art. 40 e 49 del testo unico sulle accise; disposizione entrata in vigore il 20 aprile 2015, che
sarebbe stata applicata retroattivamente dal Gip a giustificazione del prowedimento del pubblico
ministero, emesso il 28 gennaio 2015.
La difesa sostiene altresì che il richiamato articolo 5-bis si porrebbe in contrasto con il principio di
ragionevolezza, perché assegnerebbe all’istituto della custodia giudiziale un fine diverso da quello suo
proprio, owero il consumo del prodotto, che non potrebbe più essere dissequestrato, in quanto
consumato; al più, per il caso di dissequestro, sarebbe ipotizzabile un indennizzo, pur in mancanza di un
formale procedimento di espropriazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. -Il ricorso è infondato.
Oggetto del sequestro, nel caso in esame, sono 26.000 litri di presunto gasolio, in relazione al reato
di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 504 del 1995; gasolio che, con decreto del pubblico ministero del 28 gennaio
2015, è stato assegnato alla Guardia di Finanza. Come evidenziato nell’ordinanza impugnata, in tale
decreto sono espressamente richiamati i presupposti di cui agli artt. 259, 260, comma 3, 264, comma 2,
cod. proc. pen., nonché 83 delle disposizioni di attuazione. E, in particolare: il richiamato art. 259 consente
l’affidamento delle cose sequestrate a soggetti diversi dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del
pubblico ministero, come awenuto nel caso in esame. Il successivo art. 260, comma 3, prevede che se come nel caso di specie – si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria possa ordiname
l’alienazione o la distruzione, con le modalità che sono precisate nell’art. 83 delle disposizioni di attuazione.
L’art. 264, comma 3, prevede che l’autorità giudiziaria può disporre la vendita delle cose sequestrate se
queste non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio; e come rilevato dal pubblico ministero attraverso il suo richiamo – anche tale disposizione si attaglia
pienamente al caso di specie, in cui non avrebbe senso conservare un tale quantitativo di gasolio, bene
evidentemente fungibile, dovendo affrontare rilevanti spese di stoccaggio. E tali disposizioni fanno salvo,

caso di specie una norma non ancora in vigore: l’art. 5-bis del d.l. n. 7 del 2015, introdotto dalla legge di

del resto, il diritto alla restituzione della cosa in caso di dissequestro, garantito dagli artt. 262 e 263 cod.
proc. pen.
Ed è in forza dei richiamati articoli del codice di rito e non dell’art. 5-bis del decreto-legge n. 7 del
2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2015, che il pubblico ministero ha disposto
l’assegnazione del gasolio in sequestro alla Guardia di Finanza. Né la difesa ha compiutamente contestato
in punto di fatto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tali disposizioni essendosi limitata a
generiche deduzioni sul punto. Solo ad abundantiam, del resto, il Gip ha fatto riferimento al richiamato

di assegnazione del 28 gennaio 2015, ma solo nel prowedimento di rigetto della richiesta di sospensione
dell’assegnazione del 19 maggio 2015, successivo all’entrata in vigore della disposizione.
Tali assorbenti considerazioni rendono superfluo l’esame della questione se il richiamato art. 5-bis
potesse essere applicabile nel caso di specie e rendono irrilevante la questione di legittimità costituzionale
prospettata dalla difesa, essendo questa riferita ad una disposizione la cui applicazione non è necessaria ai
fini della decisione.
4. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

art. 5-bis, evidenziando che lo stesso era stato menzionato dal pubblico ministero non nel prowedimento

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