Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27842 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27842 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’Agostino Giuseppe, nato ad Aci Catena il 23/02/1943

avverso l’ordinanza del 12/10/2015 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. D’Agostino Giuseppe proponeva ricorso nei confronti dell’ordinanza del
30/10/2014 del Tribunale del riesame di Catania che aveva annullato il decreto
di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania limitatamente
alla quota di beni eccedente euro 1.229.717,60, così determinata in luogo di
quella di 158.235,48 a seguito della ordinanza di correzione d’errore materiale in
data 20/11/2014, confermandolo nel resto, per il reato di omesso versamento
dell’Iva per l’anno di imposta 2011x

Data Udienza: 30/03/2016

Con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 37652 del
09/07/2015 l’ordinanza veniva annullata con rinvio, in quanto adottata de plano,
senza l’instaurazione del contraddittorio.

2. Con ordinanza emessa il 12/10/2015 il Tribunale di Catania, all’esito
dell’udienza in camera di consiglio, disponeva la correzione dell’errore materiale
contenuto nel dispositivo dell’ordinanza del 30/10/2014, determinando in euro

3. Avverso tale provvedimento ricorre nuovamente D’Agostino Giuseppe,
deducendo i seguenti motivi:
3.1. violazione di legge processuale: l’ordinanza ha violato la sentenza della
Corte di Cassazione, ribadendo l’originaria ordinanza di correzione annullata,
anziché dar corso alla reviviscenza dell’ordinanza del 30/10/2014.
3.2. violazione di legge processuale: con il secondo ed il terzo motivo,
lamenta la nullità dell’ordinanza, in quanto emessa all’esito di udienza celebrata
senza comunicazione al difensore ed all’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero, il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la
sentenza della Corte di Cassazione che si assume violata ha annullato l’ordinanza
di correzione limitatamente al profilo processuale dell’adozione de plano, senza
instaurazione del contraddittorio.
Il Tribunale del riesame, dunque, ben poteva, successivamente alla
trasmissione degli atti, emettere nuovamente l’ordinanza, non potendo ritenersi
‘consumato’ il potere correttivo, purchè nel rispetto del procedimento camerale
di cui all’art. 130 c.p.p. .

3. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati, in quanto
non soltanto dall’ordinanza impugnata, ma altresì dal verbale dell’udienza in
camera di consiglio del 08/10/2015, si evince che sia l’indagato che il difensore
fossero presenti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro

1.229.717,60, in luogo di C 158.235,48, la somma sottoposta a vincolo.

1.500,00, in quanto l’art. 616 c.p.p. non prevede distinzioni tra le ipotesi di
inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle
contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 26255
del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.

Così deciso in Roma il 30/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle

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