Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2784 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2784 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAGHZAOUI JAMAL N. IL 24/09/1984
gria/Vvbe ve(
avverso la sentenza n. 3183/2010 TRIBSEZ.DIST. di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, del 09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione dell”( Stiviere,
con sentenza emessa il 09/12/2011, dichiarava Laghzaoui Jamal colpevole dei
reati di cui agli artt. 115, 113, comma 6 lett. f) d.lgs. 81/2008 (come contestati
in atti) e lo condannava alla pena complessiva di C 1.600,00 di ammenda’ non
menzione.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate (vedi sentenza impugnata
pagg. 1 – 3). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come
violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare
e dichiarare la prescrizione del reato maturata il 20/05/2013, epoca successiva
alla sentenza impugnata, emessa il 09/12/2011[sez. U. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. n. 23428 del 02/06/2005]
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Laghzaoui
Jamal con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2011
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Il Componente estensorei N CÀ
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Il Presidente
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art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla