Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27839 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27839 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARELLA GAETANO, nato a Foggia il 01/12/1955

avverso l’ordinanza del 19/10/2015 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28.9.2015, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia, su richiesta del PM, convalidava il sequestro preventivo
disposto d’urgenza dalla Guardia di Finanza di Foggia in data 24.9.2015 avente
ad oggetto gli immobili adibiti a box (50) e la relativa corte comune realizzati in
Foggia alla via Gioberti, in proprietà di Gaetano Carella e Traiano Antonietta e

immobili adibiti a box, regolarmente accatastati, sono stati realizzati in
mancanza di permesso di costruire o di altri titoli abilitativi, su area che, in base
al vigente p.r.g., ricade in zona E (zona agricola tutelata) e che ricade negli
ambiti di tutela del piano paesaggistico della Regione Puglia).
Il Tribunale di Foggia, a seguito di riesame proposto nell’interesse di Carella
Gaetano, rigettava l’istanza e confermava il decreto di sequestro
2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Carella

Gaetano, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla
carenza di motivazione da parte del provvedimento originario della sussistenza
del periculum e l’illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale
del riesame.
Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione
alla valutazione della sussistenza del

periculum

relativamente ai reati

contravvenzionali ipotizzati e l’omessa valutazione dei motivi di riesame sul
punto. Osserva, a tale proposito, che mancherebbe ogni aggravio del carico
urbanistico, avuto riguardo alla circostanza che le opere in sequestro non sono
classificabili quali elementi primari, abbisognevoli di strutture ed opere collettive
e che, anzi soddisfano l’esigenza segnalata dalla I n. 246 del 2005, che richiede
l’esistenza di appositi spazi per parcheggi.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con memoria del 25.2.2016 la difesa del ricorrente ha depositato memoria
difensiva nella quale illustrava i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

disposto in relazione al reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 (“in quanto gli

1.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo è ammesso, secondo il disposto dell’art. 325
cod. proc. pen. solo per violazione di legge.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tale
nozione devono comprendersi sia gli

errores in iudicando o in procedendo

(inosservanza della legge penale (lett. b) dell’art. 606) nonché delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza
(lett. c) dell’art. 606), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere

mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.U, n.25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; da ultimo, Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013,
Gabriele, Rv. 254893).
All’interno della violazione di legge e, precisamente dell’art. 125 c.p.p.,
deve, quindi, essere fatta rientrare anche l’ipotesi della motivazione
graficamente assente nonché della motivazione del tutto apparente.
Va, poi, ribadito che il ricorso per cassazione per violazione di legge, a
norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., può essere proposto solo per
mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente,
ma non per mero vizio logico della stessa, Sez. 5, n. 25532 del 25/06/2010,
Angelini, Rv. 248129).
Alla luce dei principi suesposti, vanno valutati i motivi proposti.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nel provvedimento impugnato il Tribunale non ha correttamente integrato la
motivazione del decreto di sequestro in ordine alla sussistenza del periculum in
mora, rispondendo alle specifiche censure mosse dal ricorrente.
Diversamente da quanto si deduce in ricorso, infatti, il decreto di sequestro,
allegato al ricorso del ricorrente, non difetta di motivazione in ordine al
periculum,

ma contiene specifica motivazione che viene riportata anche

nell’ordinanza impugnata.
Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge.
3.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
Va rilevato che il vincolo cautelare reale in esame è stato imposto sia in
relazione al reato edilizio di cui all’art. 44 D.P.R. 380/2001 per la realizzazione di
immobili adibiti a box (50) in mancanza di permesso di costruire o di altri titoli
abilitativi.
Nel provvedimento impugnato, diversamente da quanto si deduce in ricorso,
il Tribunale ha argomentato adeguatamente in ordine alla sussistenza del

3

l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto

periculum in mora, valutando l’esigenza di impedire le conseguenze del reato,
consistenti in un aggravamento del cd. carico urbanistico, derivante dalla
utilizzazione degli immobili anche dopo il loro completamento.
Il Collegio cautelare ha, quindi, ritenuto la sussistenza del periculum in

mora, offrendo sintetica ma adeguata motivazione in ordine ad un dato obiettivo
che risulta di tutta evidenza e, cioè, che la creazione di un apprezzabile numero
di box ceduti in locazione a terzi determina un incremento del carico urbanistica
in ragione del notevole incremento di presenza umana e di circolazione di mezzi

Tale motivazione è conforme al principio di diritto affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui, in tema di reati edilizi, è
legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato anche nel caso
di utilizzo dell’opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il
manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque
un’incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il
profilo dell’aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate

(Sez.3,n.42717 de/10/09/2015, Rv.265195).
A fronte di una motivazione siffatta, non può ritenersi che sussista la
lamentata violazione di legge.
4. Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23/3/2016

di trasporto.

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