Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27838 del 23/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27838 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NATOLI NUNZIATA, nata a Pantelleria 03/02/1965

avverso l’ordinanza del 25/01/2015 del Tribunale di Agrigento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto
Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 23/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25.1.2015, il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena inflitta a
Natoli Nunziata con sentenza del 28.3.2012 del Tribunale di Agrigento divenuta
irrevocabile il 14.1.2014.
Il Giudice argomentava che la sospensione condizionale della pena era stata

passaggio in giudicato della sentenza e che detto termine era trascorso senza
che l’ordine di demolizione fosse stato adempiuto.
2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Natoli

Nunziata, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di
seguito enunciate, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, argomentando che il Giudice
dell’esecuzione non aveva tenuto in considerazione le motivazioni e le difese
avanzate all’udienza del 21.1.2015, relative alla incolpevolezza
dell’inadempimento dell’ordine di demolizione al quale era stata subordinata la
concessione del beneficio della sospensione della pena, dovuta alla mancata
contezza del carattere di definitività della sentenza da parte della Natoli per non
aver avuto avviso della sentenza della Suprema Corte del 14.1.2014 che rendeva
irrevocabile la sentenza di condanna.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto il
rigetto del ricorso, argomentando che il termine per la demolizione, il cui
inadempimento costituisce condizione risolutiva della sospensione condizionale
della pena, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, identificabile con quella della lettura del dispositivo della sentenza
definitiva della Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del
motivo proposto.
2. Va premesso che la revoca della sospensione condizionale della pena, per
inosservanza di obblighi imposti a norma dell’art. 165 cod. pen. con la sentenza
di condanna, opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché
il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al
riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse
2

subordinata alla demolizione delle opere entro il termine di 90 giorni dal

dall’adempimento e dall’inesistenza di cause che lo rendano impossibile,
all’epoca della scadenza dell’adempimento (Sez.3,n.26744 del 30/04/2015,
Rv.264024; Sez.3,n.32706 del 27/04/2004, Rv.229388; Sez. 1, 9 gennaio 2001
n. 795, Scollo ed altri, Rv. 217610), è sufficiente detto accertamento, risultante
dagli atti, per disporne la revoca.
Il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo
cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena è
quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai

2001, n. 380; tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza,
anche nel caso in cui il Giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione
(cfr tra le altre, Sez. 3, n. 7046 del 4/12/2014, Baccari, Rv. 262419; Sez. 3, n.
10581 del 6/2/2013, Lombardo, Rv. 254757).
2.1. Nella specie, il termine fissato per adempiere agli obblighi imposti in
seguito alla concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., consistenti appunto ,
nella demolizione dell’immobile abusivo, è decorso senza che la ricorrente vkiabbia adempiuto.
La sentenza di condanna, che indicava espressamente il termine di giorni
novanta per l’adempimento dell’ordine di demolizione con decorrenza dalla
irrevocabilità della sentenza, è divenuta irrevocabile il 14/1/2014; pertanto il
detto termine di novanta giorni era ampiamente decorso alla data di deposito
dell’ordinanza gravata (27/1/2015).
2.2. La ricorrente invoca quale causa di impossibilità sopravvenuta
dell’adempimento il non aver ricevuto avviso della sentenza della Corte di
Cassazione del 14.1.2014 che ha determinato l’irrevocabilità della sentenza di
condanna.
La deduzione difensiva è destituita di fondamento.
Secondo il disposto dell’art. 648 comma 2 cod. proc. pen. “Se vi è stato
ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata
l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”.
Il giudicato si forma, pertanto, alla data di lettura del
dispositivo(Sez.5,n.10637 del 15/02/2002,Rv.221498),potendo il deposito della
motivazione sopraggiungere anche in un tempo successivo ai sensi dell’art. 617
cod. pen.
Le decisioni della Corte di Cassazione sono per legge immediatamente
esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all’interessato,
sicché, qualora dalla decisione debba conseguire l’esecuzione, essa può
legittimamente avvenire sulla base dell’estratto della decisione, costituente titolo
esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice

parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno

dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d’udienza, anteriormente al deposito
del provvedimento in Cancelleria.(Sez.1,n.35559 del 11/07/2008, Rv.241121).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23/3/2016

dispositivo.

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