Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27838 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27838 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IOZZI PAOLA FRANCESCA N. IL 30/01/1981
avverso l’ordinanza n. 348/2012 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
30/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4*a/sentite le conclusioni del PG Dott. Ep Lz ” ibE c_E H 4 5i

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Data Udienza: 08/04/2013

N.43917/12-RUOLO N.36 C.C.P. (2145)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 30 giugno 2012 il Tribunale di Perugia ha respinto l’istanza
di riesame, proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da IOZZI Paola Francesca
avverso l’ordinanza del GIP in sede del 9 giugno 2012, con la quale le era stata
applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente
indiziata dei seguenti reati:
comunque fatto parte di un’associazione con finalità di terrorismo ed eversione
dell’ordine democratico avente base in Perugia, da qualificare come
organizzazione anarco-insurrezionalista dedita alla pratica delle azioni dirette,
quali imbrattamento di immobili, danneggiamento, minacce gravi, vilipendio
della Repubblica e delle sue istituzioni);
-capo G) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 290 comma 1, 663 comma 2 cod.
pen., 5 legge n. 152 del 1975, modificato dall’art. 10 comma 4 bis legge n. 155
del 2005, 1 d.l. n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980: avere, in
concorso con altri soggetti, col volto travisato per rendere difficoltoso il
riconoscimento, affisso in Perugia, sulla Fontana Maggiore ed in piazza Morlacchi
un telo bianco con la scritta in spray “terrorista è lo Stato solidarietà agli
anarchici”, costituente vilipendio della Repubblica; per avere inoltre scritto con
spray nero sul muro adiacente l’ingresso della mensa universitaria di via Pascoli
la scritta “terrorista è lo Stato libertà per gli anarchici”, da ritenere vilipendio
della Repubblica, con l’aggravante di avere agito con finalità di terrorismo e di
eversione dell’ordine democratico);
-capo H) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 61 n. 5, 635 commi 1 e 2 n.3 in
relazione all’art. 625 comma 7 , 639 comma 2, 663 comma 2 cod. pen., art. 5
legge n. 152 del 1975 modificato dall’art. 10 comma 4 bis della legge n. 155 del
2005 e dall’art. 1 del d.l. n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980:
avere in concorso con altri, con l’utilizzo di copricapo nero per rendere difficoltoso
il riconoscimento, danneggiato lo sportello bancomat di una banca con sede in
Perugia, rendendola inservibile; con l’aggravante di avere commesso il fatto su
cosa esposta alla pubblica fede e destinata al pubblico servizio; affiggendo
inoltre sul muro antistante un manifesto a firma “anarchici e solidali” dal titolo
“corteo contro la guerra di occupazione in Libia”; con l’aggravante di avere
commesso il fatto con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine
democratico).
2,11 Tribunale ha integralmente confermato quanto ritenuto dal G.I.P. di Perugia
nell’ordinanza emessa nei confronti della IOZZI ed il suo stretto rapporto con •
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-capo E) della rubrica (art. 270 bis commi 1 e 2 cod. pen.: avere costituito e

coindagati SETTEPANI Alessandro e STEFANI Sergio, soggetti di spicco
nell’ambito dell’organizzazione eversiva denominata “FAI” (federazione anarchica
informale), avente come fine la distruzione dello Stato e del capitale, nata
dall’unione di quattro gruppi attivi nell’ambito del movimento anarchico, quali il
FAI solidarietà internazionale, il FAI cooperativa artigiana fuoco ed affini, il FAI
brigata 20 luglio, il Fai cellule contro il capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le
sue celle.
Essa svolgeva la sua attività secondo la pratica del doppio livello pubblico nelle
del blog di Internet denominato “Culmine”, gestito da FOSCO Stefano Gabriele
che consentiva di tenere i contatti con tutti coloro che, a vario titolo, erano
interessati ad attuare il progetto eversivo proprio dell’area anarchico
insurrezionalista facente capo al FAI anzidetto, che aveva avuto come recente
obiettivo di lotta l’ENI e la banca UNICREDIT.
3.A carico di IOZZI Paola Francesca sono stati ravvisati, in ordine ai reati
ascrittile, numerosi indizi di colpevolezza, consistiti principalmente nei servizi di
appostamento eseguiti dai carabinieri del ROS, che avevano consentito di
monitorare i fatti descritti ai capi G) ed H) della rubrica nella notte fra il 6 ed il 7
aprile e fra il 12 ed il 13 aprile 2011, fin dal momento in cui l’indagata aveva
lasciato la propria abitazione sita in Perugia, località Ponte Felcino; specifici
riscontri oggettivi erano stati poi acquisiti dall’analisi dei fotogrammi delle
telecamere di sicurezza esterna all’Università di Perugia, i quali avevano
consentito l’identificazione dell’indagata.
Il Tribunale del riesame ha rilevato quindi come l’indagata, anche alla luce dei
suoi stretti e continui rapporti con il SETTEPANI, era stata l’esecutrice materiale
delle azioni di danneggiamento aggravato descritte nei capi d’imputazione, le
quali, sebbene di spessore assai meno grave rispetto alle altre azioni riconducibili
all’organizzazione eversiva FAI, erano pur sempre da inquadrare nell’ambito delle
attività poste in essere dalla cellula di Perugia, cui l’indagata partecipava e che
era da ritenere partecipe della più estesa organizzazione eversiva anzidetta.
4.Quanto alle esigenze cautelari, peraltro non contestate dalla ricorrente, il
Tribunale ha fatto riferimento al pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto
della gravità degli addebiti e delle modalità delle azioni delittuose, riconducibili
alla realizzazione di un disegno eversivo, in quanto i fatti erano stati commessi
dall’indagata quale partecipe di un gruppo aderente al FAI, del quale era noto il
contesto eversivo; inoltre la misura cautelare inframuraria era adeguata all’entità
delle pene presumibilmente irrogabili all’esito del giudizio, non risultando
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iniziative d’area e clandestina od occulta nella lotta rivoluzionaria, avvalendosi

pronosticabile la concessione all’indagata del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
5.Avverso detta ordinanza del Tribunale di Perugia propone ricorso per
cessazione TOZZI Paola Francesca per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto:
I)-violazione di legge ed inosservanza di norme processuali, in quanto fra i
componenti del Tribunale del riesame che aveva emesso l’ordinanza impugnata
nella sua veste di G.I.P., le proroghe delle intercettazioni telefoniche a lei
richieste dal P.M., si che era da ritenere violato l’art. 34 cod. proc. pen., attesa la
sua evidente incompatibilità, avendo la stessa, nella fase delle indagini
preliminari, valutato come gravi indizi quelli di accusa per i reati a lei contestati
ed avendo, per detto motivo, autorizzato per tre volte la proroga delle
intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti, in tal modo avendo
espresso già in precedenza un giudizio di merito sui fatti contestatile e che erano
stati in epoca successiva dal medesimo giudice esaminati, nella sua veste di
componente del Tribunale del riesame;
II)-motivazione illogica e contraddittoria, in quanto l’ordinanza impugnata si era
per più pagine dilungata a descrivere la gravità degli attentati operanti
dall’associazione “FAI” in varie parti d’Italia, mentre l’associazione della quale
essa ricorrente era stata ritenuta componente, seppur caratterizzata dal fine di
terrorismo, non era identificabile con il “FAI”, pur essendo stata ritenuta contigua
ed affine a quest’ultima, si che, in definitiva, era stata a lei attribuita per sola via
transitiva la gravità degli indizi rilevati in capo ad altri indagati e per una diversa
associazione; invero i fatti a lei ascritti (avere appeso uno striscione, avere
effettuato una scritta sul muro ed avere imbrattato con vernice nera uno
sportello bancomat) non erano stati rivendicati con la scritta “FAI”.
GQNSIDERATO IN DIRITTO

1.Quanto al primo motivo di ricorso, si rileva che l’incompatibilità del giudice ex
art. 34 c.p.p., non incidendo sulla sua capacità, non determina la nullità del
provvedimento, ma costituisce soltanto un motivo di ricusazione dello stesso
giudice, da far valere con la procedura di ricusazione ai sensi dell’art. 37 c.p.p.,
non attivata nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 5 n. 13593 del 12/3/2010,
Bonaventura, Rv. 246716).
Va inoltre rilevato che, nella specie, la dott.ssa DE ROBERTIS si era limitata ad
autorizzare le proroghe di intercettazioni telefoniche, senza avere effettuato
alcuna valutazione, tale da incidere sul merito delle questioni oggetto del
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vi era la dott.ssa Marina DE ROBERTIS, la quale aveva per tre volte autorizzato,

giudizio, si che è altresì da escludere in radice la sussistenza di alcuna sua
incompatibilità a far parte del collegio giudicante (cfr. Cass. Sez. 1 n. 2309 del
6/3/2002, Argentieri ed altri, Rv. 221652).

2.E’ tuttavia fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la gravità dei singoli
episodi di danneggiamento ascritti alla ricorrente è stata motivata
esclusivamente perché ritenuti dalla medesima commessi siccome aderente
all’associazione anarchica “FAI” (federazione anarchica informale), ritenuta

nazionale.
E’ da ritenere inadeguata la motivazione addotta sul punto dal provvedimento
impugnato, avendo esso desunto tali collegamenti unicamente sulla base della
personale contiguità della ricorrente con SETTEPANI Alessandro e STEFANI
Sergio Maria, entrambi conclamati esponenti dell’associazione anarchica
anzidetta; il che tuttavia non appare sufficiente per ritenere che i singoli episodi
di danneggiamento, ascritti alla ricorrente, siano stati da quest’ultima commessi
come appartenente ad una cellula perugina della citata associazione anarchica,
avendo peraltro lo stesso provvedimento impugnato dato atto che in nessuno
degli specifici episodi di danneggiamento ascritti alla IOZZI è stato riscontrato
un’esplicita rivendicazione da parte dell’associazione “FAI” anzidetta.

3.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
degli atti al Tribunale di Perugia affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini
nuovamente il ricorso proposto da TOZZI Paola Francesca, colmando le
riscontrate carenze motivazionali.

4.La Cancelleria è richiesta di espletare le formalità di cui all’art. 94, comma 1
ter, disp. att. cod. proc. pen.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
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Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1. ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 aprile 2013.

associazione eversiva, resasi responsabile di vari episodi eversivi a livello

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