Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27837 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27837 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Muoio Anella, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 27/05/194
Areniello Salvatore, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18/06/1972

avverso l’ordinanza del 17/02/2014 del Tribunale di Torre Annunziata,
Sezione distaccata di Sorrento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2014 il Tribunale di Torre Annunziata,
Sezione distaccata di Sorrento, in funzione di giudice dell’esecuzione,
rigettava le istanze di declaratoria di inefficacia dell’ordine di demolizione
emesso in esecuzione di condanna irrevocabile per il reato di esecuzione di
opere edili in assenza di permesso di costruire proposta da Muoio Anella, e di
revoca dell’ordine di demolizione proposta da Areniello Salvatore.

Data Udienza: 10/03/2016

Il giudice dell’esecuzione rilevava, quanto alla richiesta di Muoio Anella,
che aveva eccepito un contrasto di giudicati, che l’ordine di demolizione
disposto con la sentenza n. 12 del 2001 concerneva la realizzazione di tre
locali interrati e di un manufatto esterno con caldaia accertata il 03/02/1995;
le opere relativamente alle quali la sentenza n. 140 del 2004 dichiarava
l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 169 d.lgs. 490/1999
coincidevano con quelle della sentenza del 2001, ma non vi era alcun
contrasto di giudicati, in quanto la condanna ed il relativo ordine di

47/1985, mentre la sentenza del 2004, pur concernendo le medesime opere,
riguardava la diversa imputazione relativa al reato ambientale; nessun
contrasto sussisteva tra la sentenza n. 12 del 2001 e la sentenza n. 518 del
2006, che concerne la prosecuzione delle opere su un manufatto abusivo di
mq. 45 già sottoposto a sequestro e la realizzazione di un fabbricato di mq.
62; trattasi, dunque, di opere diverse, e realizzate in epoche differenti,
comunque successive al 1995.
In ordine all’istanza di Areniello Salvatore, che sosteneva di essere
esclusivo proprietario dei due manufatti in ordine ai quali Muoio Anella era
stata condannata con sentenza n. 12 del 2001, l’ordinanza impugnata rilevava
che l’ordine di demolizione delle opere abusive ha natura di sanzione
amministrativa ripristinatoria a carattere reale, eseguibile nei confronti di tutti
i soggetti in rapporto con il bene, anche se estranei alla commissione del
reato, e che non erano state dedotte cause di sospensione o revoca dell’ordine
di demolizione.
Infine, rilevava che in merito alla revoca della sospensione condizionale
della pena per inottemperanza all’ordine di demolizione aveva già provveduto
la Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 14/07/2010, in sede di
esecuzione della sentenza n. 12 del 2001.

2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di Muoio
Anella e Areniello Salvatore, Avv. Luigi Martano, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza in quanto, richiamando plurime, ma non documentate, vicende
procedimentali relative all’incidente di esecuzione, lamenta sia stata emessa
senza essere preceduta da alcun avviso.
Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale
in relazione all’art. 665 c.p.p., in quanto la competenza sarebbe spettata alla
Corte di Appello di Napoli, che aveva deciso in merito alla revoca della
sospensione condizionale della pena.

2

a

demolizione erano stati emessi in relazione al reato di cui all’art. 20 I.

Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione, in quanto la sentenza
n. 518 del 2006 concernerebbe opere contestate anche nella fase di
realizzazione iniziale, non soltanto in prosecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in relazione alla posizione di Areniello Salvatore, è
inammissibile per mancanza della procura speciale del difensore.

del quale sono stati emessi i titoli esecutivi ed i relativi ordini di demolizione.
Deve essere infatti rilevato che per i soggetti portatori di un interesse
meramente civilistico, vale la regola menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen.
per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria, secondo cui “esse stanno in giudizio con il ministero di un
difensore munito di procura speciale”;

in mancanza di procura speciale,

pertanto, ne deriva l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 122 c.p.p.
(ex multis,

Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lucà, Rv. 252925:

“È

inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore, non munito di
procura speciale, dei terzi interessati nel procedimento di opposizione ad un
provvedimento di confisca, perché costoro non possono stare in giudizio
personalmente ma hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto soltanto
per mezzo del conferimento di procura speciale”).

2.11 ricorso di Muoio Anella è manifestamente infondato, oltre che
generico, in quanto oscuro.
Come già evidenziato nell’esposizione dei motivi di ricorso, la ricorrente
richiama una serie di vicende procedimentali prive di riferimenti e di
documentazione, in tal senso violando il dovere di specificità sancito dagli artt.
581 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. (in tal senso, Sez. U, n. 11493 del
24/06/1998, Verga, Rv. 211468, ha affermato che alla Corte di cassazione
non spetta il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non
sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua
funzione limitativa dell’ambito dell’impugnazione, deve essere specifico).
In ogni caso, i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto
l’avviso dell’udienza camerale del 13/02/2014 (all’esito della quale è stata
emessa l’ordinanza impugnata) risulta notificato alla parte per stessa
ammissione della ricorrente (p. 2-3).

3

Invero, il ricorrente risulta estraneo al procedimento penale nell’ambito

In ordine al terzo motivo, l’inammissibilità deriva dal rilievo secondo il
quale l’ordinanza impugnata ha compiutamente ricostruito le vicende alla base
delle diverse sentenze, evidenziando che la sentenza n. 518 del 2006 aveva
ad oggetto opere diverse rispetto a quelle eseguite nel 1995, ed accertate con
sentenza n. 12 del 2001, in quanto in parte eseguite in prosecuzione di opere
già sequestrate nel 1999.
Il secondo motivo appare del tutto aspecifico, non essendo comprensibile
la ragione dell’asserita incompetenza funzionale del Tribunale di Torre

Da quanto evincibile dal tenore dell’ordinanza impugnata e del ricorso, la
competenza della Corte di Appello non ricorreva, in quanto il

petitum

riguardava l’ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna n. 12
del 2001, che era stata confermata dalla Corte di Appello, limitatasi a
revocare la condizione della demolizione delle opere apposta al beneficio della
sospensione condizionale; ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., dunque, la
competenza funzionale è stata correttamente radicata in capo al giudice di
primo grado.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 1.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue
tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al
pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia
nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3,
sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Il Consigliere estensore

Presidente

Annunziata.

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