Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27836 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27836 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAVENNA
nei confronti di:
SCALA DORIANO N. IL 25/03/1975
avverso l’ordinanza n. 225/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
22/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/ : e le conclusioni del PG -Dott.

7:

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2013

-4..
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha annullato il decreto di
revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione emesso 1’11 novembre 2011 nei confronti di
Donano Scala, dopo aver accertato che il difensore dello Scala aveva proposto in termini a far
data dalla notifica dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, istanza di
ammissione di questi al regime alternativo dell’affidamento in prova ai servizi sociali,
depositando,però, la detta istanza non già presso la segreteria del pubblico ministero

legge, ma direttamente al Tribunale di sorveglianza di Bologna, competente a decidere.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Ravenna, deducendo:
violazione di legge perché il giudice dell’esecuzione non ha il potere di revocare
l’ordine di sospensione dato che la legge prescrive che l’istanza deve essere
presentata al pubblico ministero, e ciò non è stato fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è inammissibile perché estraneo al novero di quelli proponibili con
ricorso per cassazione.
pur corretto quanto affermato in ricorso, circa il fatto che l’istanza per l’applicazione di
una misura alternativa debba essere presentata al pubblico ministero, che ha emesso l’ordine
di sospensione del contestuale ordine di esecuzione, e non possa essere presentata
direttamente al Tribunale di sorveglianza.
A tal proposito questa Corte ha già affermato che «qualora, in pendenza della
sospensione, ex art. 656, comma 5, c.p.p., dell’esecuzione della pena detentiva, l’istanza di
applicazione di una misura alternativa venga presentata non al pubblico ministero, come
previsto dal successivo comma sesto dello stesso art. 656, ma all’ufficio del magistrato di
sorveglianza, ciò, pur non comportando l’inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia,
la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della
ratio della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il pubblico ministero

dell’avvenuta, tempestiva proposizione dell’istanza medesima e, conseguentemente, della non
eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza» – Sez.
1, n. 12329 del 17/3/2005 (dep. 31/3/2005), P.M. in proc. Simone, Rv. 231440 -.
E però, il provvedimento ora impugnato, seppure contrario alla legge nella misura in cui
ha annullato il legittimo decreto di revoca dell’ordine di sospensione, non è affetto, neanche
nella prospettazione d’impugnazione, da alcuna tra le condizioni patologiche per le quali è
proponibile, per violazione di legge processuale, il ricorso per cassazione.
È bene sul punto precisare che non ogni violazione di legge processuale giustifica la
proposizione di un ricorso per cassazione, avendo il legislatore elencato tassativamente i casi
di violazione di legge, assistiti dalla previsione di un’apposita sanzione, che possono essere
denunciati come motivi di ricorso.
2

procedente – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna – come imposto dalla

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso l’8 aprile 2013.

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