Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27833 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27833 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ienari Manuel, nato a Reggio Calabria il 14/09/1993,

avverso l’ordinanza del 30/05/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Manuel Ienari ricorre per l’annullamento dell’ordinanza di cui in epigrafe del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che
ha convalidato il provvedimento del 27/05/2015 del Questore della Provincia di
Reggio Calabria nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma

Data Udienza: 25/02/2016

2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli aveva prescritto di presentarsi presso la Questura di quel capoluogo mezzora dopo l’inizio
del primo tempo e mezzora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di
calcio al quale avrebbe a qualsiasi titolo preso parte la “Reggina Calcio” nei cinque anni successivi.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 214 del
1990 e 6, legge n. 401 del 1989, sotto più profili.

di prescrivere anche l’obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Calabria, misura non punitiva ma strumentale e accessoria al (e dunque rafforzativa del) divieto di accesso presso gli impianti sportivi che proprio per questo può
essere adottata solo quando vi sia la probabilità che, altrimenti, il divieto possa
essere violato. Per un secondo profilo contesta la durata della prescrizione che
non necessariamente, pur essendo recidivo, deve essere pari a cinque anni (oltre
al fatto che nel provvedimento non vi sia motivazione alcuna sul punto). Infine
lamenta l’omessa disamina, da parte del Giudice, della memoria difensiva nella
quale gli argomenti testé esposti erano stati articolati e sviluppati.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 e 2bis, comma 1, legge n. 377 del 2001, e, correlativamente, l’omessa motivazione
circa il fatto – pur contestato nella memoria difensiva (totalmente negletta anche
su questo punto) – che gli episodi del 24/05/2015, per i quali era stato adottato
il provvedimento del Questore, furono posti in essere in occasione che non può
essere definita “manifestazione sportiva”.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e vizio
di omessa motivazione sulle ragioni della estensione della prescrizione anche alle
partite amichevoli, ciò sul rilievo per il quale gli sarebbe oltremodo impossibile
documentarsi sulla programmazione delle partite amichevoli che spesso vengono
disputate a porte chiuse, anche nel cuore della settimana, contro piccole squadre
di provincia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e totalmente infondato.

3.Per motivi di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso.

2

Per un primo aspetto, lamenta l’omessa motivazione in ordine alla necessità

3.1.Risulta dal testo del provvedimento impugnato, e di quello del Questore,
che il 24/05/2015 il ricorrente, insieme con altri tifosi della “Reggina Calcio”,
previa effrazione del lucchetto apposto al cancello di accesso alla curva sud, si
introdusse all’interno dello stadio comunale “Oreste Graffino” di Reggio Calabria
per nascondervi aste metalliche e un artifizio pirotecnico da utilizzare durante
l’incontro di calcio “Reggina – Messina”, valvole ai fini del campionato 2014/2015
di Lega Pro, Girone “C”, che si sarebbe disputato il successivo 26/05/2015.
3.2.Per tale ragione, l’odierno ricorrente, già destinatario di analogo provve-

reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., e oggetto di nuovo “D.A.Spo.” sul
rilievo che la propria condotta (e quella dei tifosi) costituiva espressione delle
loro intenzioni bellicose e delle loro indole violenta, essendo indirizzata a porre in
serio pericolo sia l’ordine e la sicurezza pubblica che l’incolumità di coloro che
avrebbero presenziato alla manifestazione calcistica.
3.3.11 ricorrente, citando ampia giurisprudenza del giudice amministrativo e
di questa Suprema Corte, deduce che la propria condotta non è stata tenuta “in
occasione” di una manifestazione sportiva e che dunque il provvedimento del
Questore non avrebbe potuto essere adottato “tout court’

.

3.4.11 rilievo è generico e totalmente infondato.
3.5.L’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, autorizza il questore a disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche
quando i comportamenti elencati nella prima parte della norma siano stati tenuti
«a causa di manifestazioni sportive» ovvero quando il prevenuto, «sulla
base di elementi oggettivi» (che il ricorrente non contesta) abbia tenuto una
condotta «finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza
pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse».
3.6.11 tenore testuale della norma non lascia adito a dubbi sul fatto che non
necessariamente debba sussistere contestualità di tempo e di luogo tra la condotta e la manifestazione sportiva, essendo sufficiente, ai fini dell’adozione del
provvedimento del questore, lo stretto collegamento finalistico tra la manifestazione stessa in vista della quale la condotta è tenuta e quest’ultima (si veda, sul
punto, Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244).
3.7.Premesso che non v’è dubbio alcuno che l’incontro di calcio in vista del
quale la condotta fu tenuta rientra tra le manifestazioni sportive secondo la definizione autentica fornita dall’art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 (tema sul quale, in realtà, il ricorso non si sofferma), il ricorrente non contesta affatto né la
concreta riconducibilità della condotta alla fattispecie astratta dell’art. 6, legge n.

3

dimento, fu denunziato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il

%

*

401, cit., né la specifica valenza finalistica che le è stata attribuita a giustificazione del provvedimento del questore.
3.8.Sicché, oltre ad essere palesemente infondata, la doglianza sollevata è
generica poiché non si misura con gli argomenti correttamente ed espressamente utilizzati dal Giudice per convalidare, sul punto, il provvedimento.

4.Anche il primo motivo di ricorso è totalmente infondato.
4.1.Costituisce principio ormai consolidato, in tema di divieto di accesso ai

n. 401), che mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va
configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., la
previsione invece dell’obbligo di presentarsi all’ufficio di P.S., di cui al secondo
comma del medesimo articolo ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del
Questore: così che la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di
circolazione; la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida (Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, Elia, Rv.
204609; Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, Chiné, Rv. 206757; Sez. 1, n. 14923
del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896). Ne consegue che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia
competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura – per la quale è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale – occorre che nella motivazione del
provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano
ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di
accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez.
3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008).
4.2.Come autorevolmente precisato da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004,
Labbia, Rv. 229110, in sede di convalida del provvedimento del questore che,
incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma
secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza
di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una
misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed
attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro
riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudi-

luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 legge 13 dicembre 1989

ce della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche <>(Sez. 3, Sentenza n. 47451 del 06/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 40177 del 06/10/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13741 del 12/03/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 8435 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014).
5.2.11 provvedimento del questore, dunque, non può che indicare in modo
generico ed astratto le future manifestazioni sportive in occasione delle quali
sorge il divieto di accedere agli impianti sportivi e di presentarsi all’autorità di
P.S., non essendo materialmente possibile, ovviamente, che le specifichi una ad
una, poiché anche una sempre possibile variazione del calendario può vanificare
la portata prescrittiva del provvedimento. Quel che conta, dunque, è che siano
stabiliti criteri oggettivi che consentano al destinatario del provvedimento, che
ha l’onere di tenersi informato sul punto, di individuare con certezza quali siano
questi incontri e quale sia, pertanto, la latitudine del precetto penalmente sanzionato.
5.3.Le manifestazioni sportive non devono in conclusione essere nominativamente indicate; il dovere di specificazione previsto dalla norma può essere assolto anche mediante l’indicazione di criteri che le rendano specificamente individuabili. Tale determinabilità – come è stato affermato da questa Corte – va verificata in concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in
astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli)
che siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente
sull’esigibilità dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza,
mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell’obbligo
medesimo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 23958 del 2014, cit.).
5.4.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

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dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed ade-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/02/2016

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