Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27831 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27831 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
“—.Cormacji Massimiliano, nato a Reggio Calabria il 07/02/1986,

avverso l’ordinanza del 30/05/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Massimiliano Cormacff ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
– 30/05/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che ha convalidato il provvedimento del 27/05/2015 del Questore della Provincia di Reggio Calabria nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

Data Udienza: 25/02/2016

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Ab.

6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli
aveva prescritto di presentarsi presso la Questura di quel capoluogo mezz kora
dopo l’inizio del primo tempo e meziora dopo l’inizio del secondo tempo di ogni
incontro di calcio al quale avrebbe a qualsiasi titolo preso parte la “Reggina Calcio” nei cinque anni successivi.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 214 del
1990 e 6, legge n. 401 del 1989, sotto più profili.

scrivere anche l’obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Calabria,
misura non punitiva ma strumentale e accessoria al (e dunque rafforzativa del)
divieto di accesso presso gli impianti sportivi che proprio per questo può essere
adottata solo quando vi sia la probabilità che, altrimenti, il divieto possa essere
violato. Per un secondo profilo contesta la durata della prescrizione che non necessariamente, pur essendo recidivo, deve essere pari a cinque anni (oltre al fatto che nel provvedimento non v’è motivazione alcuna sul punto). Infine lamenta
l’omessa disamina, da parte del Giudice, della memoria difensiva nella quale gli
argomenti testé esposti erano stati articolati e sviluppati.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 e 2bis, comma 1, legge n. 377 del 2001, e, correlativamente, l’omessa motivazione
circa il fatto – pur contestato nella memoria difensiva (totalmente negletta anche
su questo punto) – che gli episodi del 24/05/2015, per i quali era stato adottato
il provvedimento del Questore, furono posti in essere in occasione che non può
essere definita “manifestazione sportiva”.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e vizio
di omessa motivazione sulle ragioni della estensione della prescrizione anche alle
partite amichevoli, ciò sul rilievo per il quale gli sarebbe oltremodo impossibile
documentarsi sulla programmazione delle partite amichevoli che spesso vengono
disputate a porte chiuse, anche nel cuore della settimana, contro piccole squadre
di provincia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e totalmente infondato.

3.Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso.

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Per un primo profilo, lamenta l’omessa motivazione circa la necessità di pre-

3.1.Risulta dal testo del provvedimento impugnato, e di quello del Questore,
che il 24/05/2015 il ricorrente, insieme con altri tifosi della “Reggina Calcio”,
previa effrazione del lucchetto apposto al cancello di accesso alla curva sud, si
introdusse all’interno dello stadio comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria
per nascondervi aste metalliche e un artifizio pirotecnico da utilizzare durante
l’incontro di calcio “Reggina – Messina”, valvole ai fini del campionato 2014/2015
di Lega Pro, Girone “C”, che si sarebbe disputato il successivo 26/05/2015.
3.2.Per tale ragione, l’odierno ricorrente, già destinatario di analogo provve-

reato di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., e oggetto di nuovo “D.A.Spo.” sul
rilievo che la propria condotta (e quella dei tifosi) costituiva espressione delle
loro intenzioni bellicose e delle loro indole violenta, essendo indirizzata a porre in
serio pericolo sia l’ordine e la sicurezza pubblica che l’incolumità di coloro che
avrebbero presenziato alla manifestazione calcistica.
3.3.11 ricorrente, citando ampia giurisprudenza del giudice amministrativo e
di questa Suprema Corte, deduce che la propria condotta non è stata tenuta “in
occasione” di una manifestazione sportiva e che dunque il provvedimento del
Questore non avrebbe potuto essere adottato “tout courta

.

3.4.11 rilievo è generico e totalmente infondato.
3.5.L’art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, autorizza il questore a disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche
quando i comportamenti elencati nella prima parte della norma siano stati tenuti
«a causa di manifestazioni sportive» ovvero quando il prevenuto, «sulla
base di elementi oggettivi» (che il ricorrente non contesta) abbia tenuto una
condotta «finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza
pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse».
3.6.11 tenore testuale della norma non lascia adito a dubbi sul fatto che non
necessariamente debba sussistere contestualità di tempo e di luogo tra la condotta e la manifestazione sportiva, essendo sufficiente, ai fini dell’adozione del
provvedimento del questore, lo stretto collegamento finalistico tra la manifestazione stessa in vista della quale la condotta viene tenuta e quest’ultima (si veda,
sul punto, Sez. 3, n. 31387 del 22/04/2015, Baraldi, Rv. 264244).
3.7.Premesso che non v’è dubbio alcuno che l’incontro di calcio in vista del
quale la condotta fu tenuta rientra tra le manifestazioni sportive secondo la definizione autentica fornita dall’art. 2-bis, comma 1, d.l. 20 agosto 2001, n. 336,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 (tema sul quale, in realtà, il ricorso non si sofferma), il ricorrente non contesta affatto né la
concreta riconducibilità della condotta alla fattispecie astratta dell’art. 6, legge n.

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dimento, fu denunziato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il

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401, cit., né la specifica valenza finalistica che le è stata attribuita a giustificazione del provvedimento del questore.
3.8.Sicché, oltre ad essere palesemente infondata, la doglianza sollevata è
generica poiché non si misura con gli argomenti correttamente ed espressamente utilizzati dal Giudice per convalidare, sul punto, il provvedimento.

4.Anche il primo motivo di ricorso è totalmente infondato.
4.1.Costituisce principio ormai consolidato, in tema di divieto di accesso ai

n. 401), che mentre la previsione di cui al primo comma del citato articolo va
configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., la
previsione invece dell’obbligo di presentarsi all’ufficio di P.S., di cui al secondo
comma del medesimo articolo ha carattere accessorio e strumentale, ed è connotato dalla funzione di assicurare la effettiva osservanza del provvedimento del
Questore: così che la prima previsione si risolve in una limitazione della libertà di
circolazione; la seconda attinge alla libertà personale del soggetto, con la conseguenza che è prescritta la convalida (Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, Elia, Rv.
204609; Sez. 1, n. 6689 del 12/12/1996, Chiné, Rv. 206757; Sez. 1, n. 14923
del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896). Ne consegue che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di polizia
competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura – per la quale è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale – occorre che nella motivazione del
provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano
ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di
accesso agli stadi (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani, Rv. 234692; Sez.
3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008).
4.2.Come autorevolmente precisato da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004,
Labbia, Rv. 229110, in sede di convalida del provvedimento del questore che,
incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma
secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza
di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una
misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed
attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro
riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudi-

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luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (art. 6 legge 13 dicembre 1989

ce della convalida. A tal fine, il giudice potrà fondare il proprio convincimento anche «sulla gravità degli episodi accertati che giustifichino l’applicazione della
misura preventiva dell’obbligo di presentazione» (Sez. U, Labbia cit., in motivazione).
4.3.Si è di conseguenza affermato che la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l’obbligo di presentazione ad un
ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richieda inderogabil-

anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049
del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l’esigenza
di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n.
33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008,
Avaltroni).
4.4.Nel caso in esame il Giudice ha fatto riferimento alla gravità dell’episodio e ha valorizzato la spiccata personalità aggressiva e la pericolosità della condotta posta in essere dal ricorrente, già gravato da precedente d.a.spo..
4.5.Non è manifestamente illogico trarre da queste premesse la conclusione
circa l’inaffidabilità del ricorrente e la conseguente necessità della misura rafforzativa del divieto di accesso agli impianti sportivi.
4.6.0ccorre peraltro aggiungere che il ricorrente è decisamente generico sul
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punto né, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, indica quali
precisi argomenti, a confutazione della sua ritenuta inaffidabilità, siano stati veicolati con la memoria di cui lamenta l’omesso esame e della quale, invece, il
Giudice afferma espressamente di aver tenuto conto. Tanto più era necessario
questo onere se si considera che dalla lettura del provvedimento impugnato
emerge che ben altri erano gli argomenti difensivi volti a propugnare una diversa
ricostruzione del fatto, ampiamente disattesa dal giudice.
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4.7.0ccorre ptiditne t aggiungere che, in virtù della modifica dell’art. 6,
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comma 5, legge n. 401 del 1989, operata dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22
agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n.
146, nei confronti di persona già destinataria del divieto di accesso agli impianti
sportivi è sempre disposta la prescrizione dell’obbligo di presentazione di cui al
comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.
4.8.11 rilievo ha natura assorbente e decisiva in ordine sia ai presupposti di
applicabilità della misura qui impugnata, che della sua durata.

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mente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi

5.Quanto all’estensione dell’obbligo anche alle partite di calcio amichevoli, il
ricorrente, come visto, lamenta la assoluta indeterminabilità delle occasioni in cui
tali incontri si dovessero tenere.
5.1.Sul primo punto, la Corte deve ribadire l’indirizzo più recente secondo il
quale «in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia (art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) è applicabile anche alle gare amichevoli, purché le stesse siano conosciute o conoscibili

guata pubblicità»(Sez. 3, Sentenza n. 47451 del 06/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 40177 del 06/10/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13741 del 12/03/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 8435 del 16/02/2011; Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014).
5.2.Va in particolare evidenziato che il provvedimento del questore non può
che indicare in modo generico ed astratto le future manifestazioni sportive in occasione delle quali sorge il divieto di accedere agli impianti sportivi e di presentarsi all’autorità di P.S., non essendo materialmente possibile, ovviamente, che le
specifichi una ad una, essendo sufficiente anche una sempre possibile variazione
del calendario a vanificare la portata prescrittiva del provvedimento. Quel che
conta, dunque, è che siano forniti criteri oggettivi che consentano al destinatario
del provvedimento, che ha l’onere di tenersi informato sul punto, di individuare
con certezza quali siano questi incontri e quale sia, pertanto, la latitudine del
precetto penalmente sanzionato.
5.3.Le manifestazioni sportive non devono perciò essere nominativamente
indicate; il dovere di specificazione previsto dalla norma può essere assolto anche mediante l’indicazione di criteri che le rendano specificamente individuabili.
Tale determinabilità – come è stato affermato da questa Corte – va verificata in
concreto, caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli) che
siano decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione, la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente
sull’esigibilità dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza,
mancando il requisito della determinabilità da parte del destinatario dell’obbligo
medesimo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 23958 del 2014, cit.).
5.4.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed ade-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/02/2016

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