Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27830 del 03/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 27830 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Esposito Luigi, nato a Napoli il 13/05/1978

avverso l’ordinanza del 02/03/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 13 maggio 2013 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze convalidava il decreto di divieto di accesso
alle manifestazioni sportive con prescrizione di comparizione personale in
occasione degli incontri di calcio della squadra del Napoli emesso dal Questore di
Firenze, per la durata di anni cinque, nei confronti di Esposito Luigi.

2. Avverso tale provvedimento il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni
Adami, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, di

Data Udienza: 03/02/2016

seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen. .
Con un primo motivo viene censurata l’inosservanza o erronea applicazione
della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 6,
comma 3, I. 401 del 1989: essendo stato il decreto del Questore notificato il
31/10/2013, alle ore 1.20, la convalida del Gip adottata il 02/11/2013 avrebbe
impedito l’esercizio delle facoltà difensive (presentazione memorie o deduzioni),
in quanto il procedimento di convalida, sebbene terminato dopo il compimento

non ha considerato che il 1 novembre era un giorno festivo, ed il 2 novembre
2013 era sabato.
Aggiunge che la stessa convalida è inoltre intervenuta prima del
compimento del termine di 24 ore a decorrere dalla richiesta di convalida, con
contestuale trasmissione al Gip della relativa documentazione, avanzata dal
P.M., che avrebbe impedito l’esame della documentazione indispensabile
all’esercizio del diritto di difesa.
Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla durata di
cinque anni dell’obbligo di presentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo aspetto lamentato (ovvero quello relativo alla pretesa
violazione del diritto di difesa) questa Corte, al fine di assicurare effettività al
principio del contraddittorio cartolare da cui è contraddistinta la fase della
convalida del provvedimento questorile di cui all’art. 6, comma 2, I. n. 401 del
1989 (ovvero di presentazione alla p.g. in concomitanza con lo svolgimento di
manifestazioni sportive), ha affermato, sin dalla sentenza Sez. 3, n. 2471 del
11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537, così dando una lettura
costituzionalmente orientata della previsione del comma 2 bis che prevede per
l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore,
memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”,
la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia
decorso il termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica all’interessato
stesso del provvedimento. Si è precisato che “se il P.M. ha un termine di
quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se
presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il
destinatario del provvedimento abbia anch’egli un analogo termine a difesa di

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del termine di 48 ore a decorrere dalla notifica del provvedimento all’interessato,

quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del
questore) per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la
convalida del provvedimento”.
Infatti, si è aggiunto, l’interessato sa che entro quarantotto ore dalla notifica
dell’atto la documentazione rilevante, trasmessa dal questore al Procuratore
della Repubblica, sarà da quest’ultimo trasmessa al G.i.p. in caso di richiesta di
convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la
produzione di memorie o deduzioni al G.i.p. (cfr. altresì, sino ad oggi, nel solco di

250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n.
18530 del 10/03/2010, Resca, Rv. 247041; Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010,
Quattrocchi, Rv. 246764).
Si è altresì precisato che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di
quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del
diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod.
proc. pen. (Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Tanto premesso, nel caso in esame l’ordinanza di convalida impugnata
risulta depositata il 2 novembre 2013, alle ore 13.30, mentre la notifica del
decreto questorile è avvenuta il 31/10/2013, alle ore 01.20.
È stato dunque rispettato il termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento questorile per l’esercizio delle facoltà difensive, a nulla rilevando
che il 1 novembre fosse giorno festivo (Sez. 2, n. 24277 del 14/05/2014,
Ayeboua Kossi, Rv. 259718: “In materia di termini processuali stabiliti a giorni,
la proroga prevista dall’art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai
giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche
l’inizio della loro decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell’ipotesi in
cui il primo giorno sia festivo”), e che il 2 novembre fosse sabato, giorno feriale
nel quale gli uffici giudiziari sono aperti al pubblico.
Peraltro, si è affermato che “In tema di turbative nello svolgimento di
manifestazioni sportive, il termine massimo di 96 ore per la convalida del
provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità
di P.S. decorre dall’ora della notificazione e non è soggetto alla proroga di diritto
prevista dall’art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. per i termini stabiliti a giorni
che scadono in giorno festivo” (Sez. 3, n. 17288 del 20/02/2014, Troise, Rv.
261502).

3. Anche il secondo profilo di doglianza, relativo all’asserita inosservanza del
termine di 24 ore dal deposito della richiesta di convalida, è infondato, in quanto,

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tale pronuncia, tra le tante, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv.

per i rilievi già esposti, il deposito dell’ordinanza è avvenuto il giorno successivo
(il 2 novembre) rispetto a quello della richiesta di convalida.
In ogni caso, non appare ridondante evidenziare, sul punto, che con la
pronuncia Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzei, Rv. 240816, questa Corte,
ha, per la prima volta, affermato la necessità che, rispettato il termine dilatorio
delle quarantotto ore di cui si è appena detto sopra, sia altresì inibito al Giudice
di effettuare la convalida del provvedimento prima che siano trascorse
ventiquattro ore dal momento del deposito presso il Giudice della richiesta di

dilatorio consentirebbe all’interessato, si è detto, di disporre di un tempo
ragionevole per esaminare la documentazione sulla quale si fonda il
provvedimento questorile e che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al
giudice insieme alla richiesta di convalida. Si è quindi affermata, analogamente a
quanto già visto con riguardo al termine delle quarantotto ore, la nullità ex art.
178, lett. c), cod. proc. pen. del provvedimento di convalida che intervenga
prima che sia decorso il termine di ventiquattro ore dal deposito della richiesta
del P.M. (nello stesso senso, successivamente alla pronuncia appena ricordata,
Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008, dep. 2009, Piccinelli, Rv. 242471; Sez. 3, n.
6224 del 06/11/2008, dep. 2009, Tonni, Rv. 242730; Sez. 3, n. 17871 del
08/04/2009, Maarouf, Rv. 243714).
Va tuttavia osservato che tale indirizzo appare evidentemente fondarsi sul
presupposto che all’interessato non sia consentito accedere e visionare il
provvedimento questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso,
successivamente alla trasmissione da parte del Questore, si trovi presso l’Ufficio
del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al giudice. Solo
in tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di ventiquattro ore una
propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere una sua
giustificazione logica.
Sennonché, un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza
di questa Corte, cui questo Collegio intende prestare adesione, secondo cui nel
procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo
dell’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agii atti non solo
presso l’ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura
della Repubblica prima dell’udienza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 7033 del
22/02/2012, Lola, Rv. 252035); tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato
che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del
provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell’interessato di
interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la

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AF

convalida e della annessa documentazione questorile; solo un tale termine

possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del
provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all’atto della
richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del
ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un
significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento sia facoltizzato ad
esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso
l’ufficio del Giudice; ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude che
l’interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del

48155 del 15/10/2009, Pizzichino, Rv. 245402; Sez. 3, n. 27282 del
15/06/2010, Casini, Rv. 247921, che ha annullato l’ordinanza di convalida per
avere il P.M. autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del
Questore, peraltro già noto all’interessato).
Tale pronuncia, dunque, laddove, condivisibilmente, e per di più, in
considerazione della mancanza di dati testuali che depongano in senso contrario,
ha affermato la possibilità di accesso agli atti anche presso la segreteria del P.M.,
non può non comportare, in definitiva, la conseguenza che il termine dilatorio
delle ventiquattro ore finirebbe per garantire esattamente le medesime esigenze
di effettività del contraddittorio alla cui preservazione è finalizzato il rispetto del
più generale termine di quarantotto ore; di qui, la inutilità di un termine che
finirebbe, in contrasto anche con esigenze di necessaria semplificazione del
procedimento, per assumere le sembianze di una defatigante duplicazione (Sez.
3, n. 32824 del 11/06/2013, Cesare, Rv. 256379).
Al riguardo, infatti, il termine dilatorio di 24 ore non è indicato nella norma
che, all’art. 6 I. 401 del 1989, individua le scansioni procedimentali per la
convalida del c.d. DASPO (acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni
SPOrtive), ma è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in precedenza
richiamata, al fine di garantire il diritto al contraddittorio cartolare alla difesa
nella fase precedente alla convalida.
Ebbene, se la ratio consiste nella garanzia del diritto di difesa, è stato
condivisibilmente osservato che l’esercizio del diritto al contraddittorio non è
affatto impedito dall’adozione dell’ordinanza di convalida nel rispetto delle 48 ore
dalla notifica del decreto questorile, sebbene senza attendere le 24 ore dal
deposito della richiesta di convalida del P.M., in quanto l’interessato ha la
possibilità di esaminare la documentazione presso l’ufficio del P.M. (Sez. 3, n.
32824 del 11/06/2013, Cesare, Rv. 256379: “Non è affetta da nullità l’ordinanza
di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di
presentazione all’autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive, che intervenga prima del decorso del termine dilatorio di ventiquattro

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carteggio che lo riguarda (cfr., nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3, n.

ore dal deposito della richiesta di convalida presso la cancelleria del G.I.P.,
atteso che all’interessato è riconosciuta la possibilità di esaminare la
documentazione per l’esercizio del suo diritto al contraddittorio presso l’ufficio
del P. M.”).
Va pertanto ribadito che il termine a difesa in favore del destinatario dei
provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica
dell’atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla
documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo

intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso
la cancelleria del g.i.p. (Sez. 3, n. 29760 del 11/04/2013, Puggia, Rv. 255962).

4. La terza censura rivolta all’ordinanza impugnata concerne il profilo della
omessa motivazione in ordine alla durata della misura.
Al riguardo, giova premettere che la Corte costituzionale ha qualificato la
misura prevista dal comma 2 dell’art. 6 I. 401 del 1989 come un provvedimento
di tipo preventivo “idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto
a comparire”, facendola pertanto rientrare a pieno titolo nelle previsioni dell’art.
13 della Costituzione (Corte Cost., sentenza n. 193 del 1996).
Nel sottolineare (nella sentenza n. 143 del 1996) la sostanziale analogia fra
la procedura prescelta dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida
della misura prevista dall’art. 6 comma 2 I. cit. e quella prevista dall’artt. 390
c.p.p. per la convalida dell’arresto o del fermo, la stessa Corte costituzionale ha
precisato che il giudizio di convalida effettuato dal giudice per le indagini
preliminari deve svilupparsi in un controllo pieno, ovvero tale da coinvolgere la
personalità del destinatario, le modalità di applicazione (sentenza n. 143 cit.), la
ragionevolezza ed “esigibilità” della misura (sentenza n. 136 del 1998), e deve
svolgersi nel rispetto delle garanzie della difesa (sentenza n. 144 del 1997).
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 27/10/2004, n. 44273,
Labbia, nel comporre il contrasto che si era profilato in giurisprudenza in ordine
ai limiti del controllo devoluto al giudice della convalida del provvedimento
adottato dal questore – essendo in particolare controverso se tale controllo
dovesse estendersi o meno alla verifica della pericolosità del soggetto interessato
-, hanno fatto proprie le indicazioni ermeneutiche del Giudice delle leggi (sent. n.
136 del 1998 cit. e sent. n. 512 del 2002), assegnando al controllo del giudice
carattere “pieno”, ossia esteso alla verifica in concreto, anche sotto il profilo della
sufficienza indiziaria, dell’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Invero, la prescrizione imposta dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 2 I.
401/1989 deve qualificarsi come “misura di prevenzione” (diretta in particolare

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irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del G.i.p.

ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in
occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per
precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che – come tutti i
provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l’autorità di polizia può
adottare a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost. – deve avere natura
necessariamente “servente” rispetto all’intervento di competenza dell’autorità
giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della
convalida. In tale ricostruzione, solo l’atto motivato dell’autorità giudiziaria viene

soggettiva della persona, mentre quello dell’autorità di polizia, in quanto
servente, non può che avere “effetti anticipatori e preparatori”.
La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di “pieno controllo di
legalità sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento
da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di
prevenzione richiede”, non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto
per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell’autorità
amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l’arresto operato
dalla polizia).
I presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento del questore, sulla
cui sussistenza deve esplicarsi il controllo giudiziale sono stati individuati
segnatamente: nel “fumus” di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta
alla misura; nella riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma;
nelle ragioni di “necessità ed urgenza” che hanno indotto il questore ad adottare
il provvedimento; nella valutazione di sussistenza della pericolosità del soggetto
cui è applicata la misura (il giudice della convalida dovrà in particolare verificare
se i fatti indicati dal questore possano costituire indice sicuro della pericolosità
intesa nella particolare accezione che risulta dal testo dell’art. 6 della I.
401/1989). Inoltre, il giudice della convalida deve procedere alla valutazione
circa la “congruità” della durata della misura, potendo, ove la ritenga eccessiva,
ridurla (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110: “In sede di
convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale,
imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre
1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di
polizia in coincidenza con Io svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di
legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti
l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti
dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di
necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al
medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste

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a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione

dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta
eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte
cost., 5 dicembre 2002 n. 512)”;

in senso analogo, Sez. U, n. 4443 del

29/11/2005,dep. 2006, Spinelli, Rv. 232712).
La stessa Corte ha poi ribadito il principio secondo cui, anche in questa
materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione
per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di
condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la

4.1. Tanto premesso, la censura rivolte all’omessa motivazione in ordine alla
congruità di una durata di cinque anni è manifestamente infondata, oltre che
generica.
Il provvedimento impugnato ha posto adeguatamente in rilievo il disvalore
delle specifiche condotte tenute, indicando i presupposti di fatto (in particolare il
possesso di un coltello a scatto di 20 cm., con lama di 8,5 cm., occultato nella
biancheria intima, e rinvenuto indosso all’odierno ricorrente nel corso delle
operazioni di ‘filtraggio’ per l’accesso al stadio “Franchi” di Firenze, in occasione
dell’incontro di calcio Fiorentina-Napoli), e la pericolosità sociale desunta, tale da
fondare la prescrizione di presentazione nella durata e con le modalità indicate
dalla Questura.
Invero, l’ordinanza impugnata desume dalla gravità del fatto descritto e
dalla ritenuta pericolosità sociale del prevenuto la considerazione che
l’imposizione dell’obbligo di presentazione sia adeguata anche sotto il profilo
della durata.
Anche in tal caso, dunque, una esposizione, seppur necessariamente
sintetica, in ragione della fase procedimentale, delle ragioni che fondano la
convalida della misura, la durata, e la stessa modalità.
In particolare, con riferimento alla durata della misura, ferma la
insindacabilità con riferimento al divieto di accesso, di esclusiva competenza
amministrativa, in ordine alla durata dell’obbligo di comparizione il giudice ha
valutato la congruità della stessa in ragione della richiamata gravità dei fatti,
puntualmente descritti, e della pericolosità del prevenuto da essi evincibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 03/02/2016

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motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.

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