Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2783 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2783 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOTERA GIUSEPPE N. IL 01/04/1965
SOTERA DOMENICO N. IL 13/05/1988
SURANITI SALVATORE N. IL 13/12/1987
avverso l’ordinanza n. 29/2015 TRIB. LIBERTA’ di ENNA, del
06/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Pott.
Too\-,zuvo \AL

ØdtJL

ei1US2-Leigbi_

A

AA

Uditi difensor Avv.;
JLkt

afe._

fm..,,t -v170

J2A

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice per le indagini preliminari di Enna disponeva il sequestro preventivo
fino alla concorrenza dell’importo di euro 52.200 delle disponibilità finanziarie e
dei beni mobili ed immobili riconducibile a Sotera Giuseppe, indagato per
associazione a delinquere finalizzata alla consumazione dei reati di truffa ed
usura (nonché dei relativi reati fine ed, in particolare, di diversi episodi di usura

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Sotera
Giuseppe (anche nell’interesse di Sotera Domenico e Suraniti Salvatore, terzi
indagati non destinatari del provvedimento di sequestro) che deduceva:
2.1.vizio di legge e carenza di motivazione nella parte in cui si sarebbe
sottoposta a vincolo una somma superiore al profitto del reato contestato in
violazione dell’art. 644 comma 6 cod. pen.;
2.2.si deduceva carenza di motivazione nella parte in cui non si forniva una
adeguata valutazione della sproporzione dei beni sequestrati rispetto alle
disponibilità lecite dell’indagato secondo quanto previsto dall’art. 12

sexies

della legge n. 356 del 1992.
2.3. Violazione di legge nella parte in cui si sottoponeva a sequestro preventivo
funzionale alla confisca del denaro che non poteva ritenersi interamente
riconducibile alla disponibilità del Sotera Giuseppe. In particolare si evidenziava
che l’assegno circolare di euro 18.000 era intestato a Suraniti Salvatore, che non
era indagato per il reato di usura ed era stato emesso da Sotera Domenico con
somme di denaro provenienti dal proprio conto corrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorso proposto nell’interesse di Sotera Domenico e Suraniti Salvatore è
inammissibile in quanto tali indagati non sono destinatari del sequestro, ma
rivestono la qualifica di terzi interessati, che possono proporre ricorso per
cassazione avverso la misura reale solo attraverso il difensore munito di
procura speciale (Cass. sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258580;
Cass. sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Rv. 239729)
1.2. Il

ricorso proposto nell’interesse di Sotera Giuseppe è, anch’esso

manifestamente infondato.
1.2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto
partono dall’erronea premessa che il sequestro sia stato effettuato in
2

consumati in con concorso con Sotera Domenico).

,.

applicazione della disciplina prevista dall’art. 12 sexies laddove il vincolo reale
veniva applicato sulla base degli artt. 321 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.
1.2.2. Si contesta inoltre, in modo apodittico, la riconducibilità darte dei beni
sequestrati al Sotera Giuseppe. Si tratta di affermazioni che non trovano
supporto in elementi di prova. Il ricorrente rinvia per la migliore definizione
degli argomenti ad una memoria non allegata al ricorso, in violazione del
principio di autosufficienza. Le relative doglianze sono dunque inammissibili.
1.2.2. Il motivo di ricorso che denuncia il sequestro in misura superiore al

la applicazione della misura cautelare personale è parimenti inammissibile.
I presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo sono notoriamente
diversi da quelli che legittimano l’applicazione di una misura cautelare personale.
La Cassazione ha infatti chiarito che ai fini dell’emissione del sequestro
preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non
occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’art. 273
cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza
del “fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli
elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente
configurato, in quanto la “serietà degli indizi” costituisce presupposto per
l’applicazione delle misure cautelari (Cass. sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 Rv.
260945)
Sicché mentre per la applicazione della cautela personale è necessario che si
raggiunga un grado di ragionevole certezza in ordine alla colpevolezza, laddove
per la misura reale è sufficiente la verifica dell’esistenza del

fumus commissi

dell’ed.
Tale differenza strutturale legittima la ablazione cautelare di somme che
risultano – con valutazione allo stato degli atti – provento della illecita attività di
usura. Il Tribunale del riesame, in coerenza con tale impostazione, riteneva
legittimo il sequestro preventivo, proprio perché riconosceva il

fumus di una

attività di usura ulteriore rispetto a quella in relazione alla quale il procedimento
incidentale cautelare aveva ritenuto la gravità indiziarla sulla base dei parametri
che governano la discrezionalità giudiziale nella applicazione delle misure
cautelari personali.
La motivazione offerta in ordine alla esistenza di una attività di usura ulteriore
rispetto a quella in relazione alla quale venivano riconosciuti i gravi indizi di
colpevolezza consente di ritenere intergrato il requisito di legittimità del
sequestro preventivo, ovvero il fumus commissi delicti del reato di usura.
1.2.3. Quanto alla mancata ascrivibilità dell’assegno circolare di euro 18.000
intestato al Suraniti alle somme provento di usura, il ricorrente denuncia un vizio

profitto riconducibile ai reati per i quali il Tribunale per il riesame confermava

di motivazione per travisamento della prova (peraltro senza allegare al ricorso i
documenti dal quali si evincerebbe la non riconducibilità dell’assegno all’usura)
notoriamente non deducibili nei ricorsi per cassazione in materia di sequestro.
Sul punto il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia dì sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per
violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in
iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto

e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Cass.
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente
sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Cass.
sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente
ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821
del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini,
Rv. 248129).

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015

mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA