Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2783 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2783 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZOUZI CHEIKH N. IL 01/01/1962
avverso la sentenza n. 407/2011 TRIBUNALE di MODENA, del
08/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) con sentenza dell’8.3.2011 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica,
applicava a Mazouzi Cheikh, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la
diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 3 di
reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) per i reati di cui agli
artt.81, 527 c.p. (capo a) e 6 co.3 D.L.286/98 (capo b).
Propone ricorso per cassazione Mazouzi Cheikh denunciando la inosservanza della
legge processuale penale in relazione all’art.369 bis c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Il patteggiamento comporta, altresì, la rinuncia a far valere eccezioni e difese di
natura sostanziale (nei limiti dell’art.129 cod.proc.pen.) e processuale (nei limiti
dell’art.179 cod.proc.pen.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di
patteggiamento ed al consenso prestato (cfr.Cass.sez.4 n.16832 dell’11.4.2008; confCass.sez.6 n.32391 del 25.6.2003; Cass.sez.2 n.6383 del 29.1.2008).
2.2) La eccepita nullità, pur se in ipotesi esistente, non rientrerebbe in alcuna di
quelle assolute ed insanabili previste dall’art.179 cod.proc.pen. e deve, perciò,
ritenersi che il ricorrente, avendo prestato il consenso all’applicazione della pena,
abbia rinunciato a proporla.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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