Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27828 del 11/06/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 27828 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARONTINI GIANMARIO N. IL 30/10/1972
avverso l’ordinanza n. 1284/2014 GIP TRIBUNALE di PISA, del
17/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/yxfite le conclusioni del PG D9;t!
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2014 depositata in pari data alle ore 11,50, il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Pisa convalidava il decreto del Questore di quella città
del 15 ottobre 2014, notificato il successivo 16 febbraio alle ore 8,35, con il quale era stato
applicato nei confronti di Gianmario BARONTINI il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari

società di calcio PISA sia in casa che in trasferta. Il BARONTINI era risultato coinvolto, sulla
base della visione di immagini estrapolate dal servizio di videosorveglianza dello stadio di Pisa,
nel danneggiamento mediante incendio dei quadri elettrici dei tornelli di accesso al detto
impianto sportivo – settore “Curva Nord” – che aveva comportato una grave ritardo
nell’apertura dei tornelli ed un altrettanto grave ritardo nell’accesso allo stadio da parte della
tifoseria regolarmente munita di biglietto di ingresso.
2. Propone ricorso per cassazione il BARONTINI a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo articolati motivi qui di seguito esposti. Con il primo la difesa, dopo aver premesso
che al BARONTINI erano stati notificati due diversi provvedimenti del Questore di Pisa per il
medesimo fatto, dei quali il primo emesso il 24 settembre 2014, mai sottoposto a convalida da
parte del G.I.P. ed il secondo del 15 ottobre 2014, notificato il successivo 16 ottobre e
convalidato dal G.I.P. il 17 successivo, lamenta la violazione di legge per inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo della illegittimità ab
origine del provvedimento di convalida in quanto riproposizione del precedente provvedimento
del Questore del 25 settembre 2014, mai convalidato. Con un secondo motivo si duole della
omessa osservanza del termine minimo di 48 ore spettanti al BARONTINI con decorrenza dalla
notifica del provvedimento amministrativo, in quanto il Pubblico Ministero richiedeva la
convalida del provvedimento amministrativo notificato il 16 ottobre, il successivo giorno 17 ed
il G.I.P lo convalidava in pari data. Con un terzo motivo la difesa lamenta inosservanza della
legge penale sub art. 6 comma 3 della predetta L. 401/89 e carenza di motivazione in ordine al
disposto obbligo di presentazione alla P.G. in difetto dei presupposti della necessità ed urgenza
e della pericolosità, nonché in ordine ai presupposti prescritti dalla norma, in quanto la
motivazione offerta dal giudice era del tutto generica e lacunosa. Con un quarto motivo la
difesa lamenta invece altra inosservanza della legge penale per avere omesso il giudice di
tenere conto delle particolari condizioni del BARONTINI, soggetto separato dal coniuge e
obbligato secondo il provvedimento di omologa del Tribunale di Pisa a tenere con sé a
settimane alterne la figlia minore: circostanza che gli rendeva difficoltosa l’osservanza della
misura ritenuta eccessivamente sproporzionata.

1

predeterminati e per la durata di cinque anni, in concomitanza con le partite disputate dalla

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso con contestuale annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al disposto obbligo di presentazione presso un
Ufficio di Polizia Giudiziaria in giorni ed orari determinati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, nei termini e per le ragioni che

provvedimento emesso il 17 ottobre 2014 (in ogni caso illegittimo in quanto non è stato
rispettato il termine minimo di 48 ore dalla data di notifica all’interessato del provvedimento
amministrativo, avvenuta il 16 ottobre), è reiterativo di un precedente provvedimento del 24
settembre 2014 notificato all’interessato ma mai convalidato, né oggetto di richiesta di
convalida da parte del Pubblico Ministero. Ne consegue che non avendo il Pubblico Ministero
avanzato la richiesta di convalida nel termine previsto dalla legge, né avendo il giudice
comunque provveduto alla convalida nelle 48 ore successive, il provvedimento originario ha
perso efficacia (tra le tante Sez. 3^ 11.2.2007 n. 2472, Vallini, Rv. 238538; idem 6.7.2007 n.
35515, Lianì, Rv. 237396).
2. Con riferimento alla specifica censura sollevata in relazione alla asserita violazione del
diritto di difesa trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte in tema di
rispetto dei tempi occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo destinatario del
provvedimento del Questore adottato in tema di violenze in occasioni di competizioni
agonistiche. Questa Corte Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del
contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento
questorile in oggetto, ha ribadito – fornendo così una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 6 comma 2 bis della richiamata legge 401/89 che prevede per l’interessato la “facoltà
di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice
competente per la convalida del provvedimento” – la necessità che l’ordinanza di convalida del
G.I.P. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente
dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che

“se il

pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del
Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve
ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa
(parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice
competente per la convalida del provvedimento”. (v. Sez. 3^ 11.12.2007 n. 2471, Castellano,
Rv. 238537; in termini analoghi Sez. 3^ 4.11.2010, n. 12663 Seravelli ed altro). Entro
quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – trasmessa dal
Questore al Procuratore della Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.I.P. in caso di
richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la
produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, 11.6.2013
2

seguono. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale requirente, il secondo

n. 32824 Cesare, Rv. 256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv. 250372; idem
15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275).
3. Ciò doverosamente precisato, ritiene il Collegio che nella specie è pacifica l’inosservanza
del detto termine di 48 ore, posto che rispetto alla data di notificazione del provvedimento
amministrativo (avvenuta il 16 ottobre 2014 alle ore 8,35), la richiesta di convalida è stata
presentata dal Pubblico Ministero il giorno 17 ottobre e lo stesso giorno il G.I.P. lo ha
convalidato, senza, peraltro, apporre alcun orario, limitandosi, invece, ad un laconico

motivazione del seguente tenore “V°, si convalida sussistendo le condizioni di legge e i
presupposti”.
4. Ora, a parte le censure sollevate con i motivi successivi (il terzo ed il quarto) nei quali si
fa esplicito riferimento alla assoluta carenza di motivazione, è assorbente il motivo riguardante
la violazione del diritto di difesa in quanto l’unico provvedimento di convalida è comunque
avvenuto nella stessa data di presentazione della richiesta, senza quindi il rispetto di quel
termine minimo di 48 ore riconosciuto alla parte per articolare le proprie difese e se del caso
depositare memorie a discolpa, ma quando il precedente aveva già perso efficacia, sicchè la
perdita di efficacia travolge anche il provvedimento successivo.
4.1 Ciò comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio con contestuale
declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore di Pisa del 24 settembre 2014
limitatamente all’obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento
del Questore di Pisa del 24 settembre 2014 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda
alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Pisa.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015

provvedimento a margine della richiesta di convalida del Pubblico Ministero contenente una

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