Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27827 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27827 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI IVAN N. IL 08/05/1971
avverso la sentenza n. 1236/2006 CORTE APPELLO di L ‘AQUILA,
del 26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BO IT
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2013

1. Con sentenza del 20 ottobre 2005 il GUP del Tribunale di
Pescara, all’esito di giudizio abbreviato, condannava alla pena di un
anno di reclusione Morelli Ivan, imputato del reato di cui all’art. 9
co. 2 L. 1423/1956, per aver violato le prescrizioni del
provvedimento di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno nel comune di Coppelle sul Tavo, al quale era sottoposto,
facendosi trovare nel territorio del comune di Spoltore, il 7 maggio
2004.
La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di L’Aquila
con pronuncia del 26 aprile 2012.
2.1 Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’imputato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciando, con un primo
motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 co. 2,
102 e 441 co. 5 c.p.p. e difetto di motivazione, in particolare
osservando: risultano inosservate nel processo le norme processuali
relative alla integrazione probatoria di ufficio del GUP nell’ambito
del giudizio abbreviato; nel caso in esame infatti il GUP,
acquisendo un documento probante della colpevolezza
dell’imputato, ha esercitato non già un potere suppletivo delle
attività difensive delle parti, ma un potere sostitutivo estraneo al
giudice terzo perché proprio della pubblica accusa; l’esercizio di
una potere processuale siffatto confligge con i principi del giusto
processo e del processo accusatorio ed indebolisce il rito speciale
del giudizio abbreviato, dappoichè non può sapere l’imputato quale
materiale probatorio potrà essere utilizzato in suo danno.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione degli artt. 43 c.p. e 9 co. 2 1. 1423/1956,
nonché difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando:
il fatto-reato è stato contestato in un comune adiacente a quello
imposto come obbligo di soggiorno, di guisa che, attesa la difficoltà
di individuare con certezza i confini amministrativi tra le due
piccole municipalità, del tutto verosimile si appalesa la buona fede
dell’imputato.
3. 11 ricorso è infondato.
3.1 Quanto alla censura di natura processuale giova rammentare che
la 1. 16 dicembre 1999 n. 479, ha radicalmente trasformato l’istituto

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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del giudizio abbreviato configurandolo come un vero e proprio
diritto dell’imputato con la conseguenza che, una volta fatta la
relativa richiesta, il giudice —di regola- deve senz’altro disporlo; di
qui la necessità di temperare l’esposta statuizione, in presenza della
funzione immanente del processo della ricerca della verità, con la
possibilità, ove ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, di
assumere anche d’ufficio, ex art. 441 comma 5, gli ulteriori elementi
necessari ai fini della decisione.
Di qui l’improponibilità teorica ed interpretativa di distinguere un
potere sostitutivo ovvero suppletivo del giudicante nel giudizio
abbreviato, giacchè è ormai principio ampiamente riconosciuto in
ogni tipologia di processo, sia civile che penale, la potestà del
giudicante di intervenire al fine non già di supportare l’accusa
ovvero la difesa e comunque una delle parti in causa, bensì di
perseguire il fine sostanziale di qualsiasi processo, la ricerca della
verità fattuale oggetto del giudicare.
Per tali ragioni questa Corte di legittimità è costante, nelle più
recenti decisioni, nell’affermare che non è sindacabile in sede di
legittimità la decisione del giudice nel giudizio abbreviato di
esercitare il potere di integrazione della prova riconosciutogli dalla
legge processuale (Cass., Sez. VI, 16/06/2010, n. 30590; Cass., Sez.
V, 09/05/2006, n. 19388, rv. 234157).
Nel caso in esame il GUP del giudizio abbreviato, ai sensi dell’art.
441 c.p.p. co. 5 ha ordinato l’acquisizione del verbale di
sottoposizione alla misura di prevenzione indicata nell’imputazione.
Nella fattispecie pertanto trattasi di acquisizione documentale
opportuna e necessaria ai fini della decisione, del tutto coerente con
il disposto processuale, che riconosce al giudicante del rito speciale
la possibilità di assumere di ufficio “gli elementi necessari ai fini
della decisione”4 – R4-1- “1” 2-4 19141-, leo
A parte ciò, è appena il caso di rilevare che il provvedimento
acquisito era richiamato negli atti di accertamento di P.C. e che la
condotta delittuosa risulta provata da tali atti e non certo dal
documento amministrativo acquisito agli atti per iniziativa del
giudicante, di guisa che nella censura in esame si appalesa un
evidente profilo di genericità, giacché non specificata né tampoco
dimostrata la decisività della eccezione.
3.2 Manifestamente infondata è, altresì, la censura di merito,
giacché volta la medesima ad accreditare una ricostruzione dei fatti
alternativa a quella argomentata logicamente dai giudici territoriali,

2

,R1,17!

i quali hanno correttamente osservato che il comune di soggiorno
obbligato era Pescara e non Cappelle sul Tavo e che nessuna
possibilità di equivoco in buona fede era pertanto possibile nella
fattispecie nei termini esposti con la tesi difensiva.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria

di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 13 giugno 2013

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